Circolare numero 142 del 26-5-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che il Ministero del Lavoro, d’intesa con gli altri Ministeri interessati, ha confermato i criteri già seguiti dall’Istituto per il riconoscimento dei benefici combattentistici sulle pensioni AGO. Viene quindi precisato che il principio della contestualità tra esodo anticipato e diritto a pensione, richiamato dalla Cassazione, non impedisce l’applicazione del beneficio nel regime dell’Assicurazione Generale Obbligatoria. Le Sedi sono invitate a definire le domande precedentemente sospese secondo le istruzioni già impartite nel 1975.
Benefici combattentistici ex art. 3 legge n. 336/1970 e ripresa dell'istruttoria delle domande sospese
Benefici combattentistici ex art. 3 legge n. 336/1970 e trattamento delle domande sospese
La circolare interviene per sciogliere la riserva seguita al messaggio n. 32067 del 4 maggio 1989, emanato in relazione alla sentenza della Corte di Cassazione n. 3794/1985. Il documento riguarda il riconoscimento dei benefici combattentistici sulle pensioni a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e la gestione delle domande rimaste sospese per la mancata riscontro della contestualità tra esodo e diritto a pensione.
Origine del chiarimento e precedente sospensione
In conseguenza della sentenza della Corte di Cassazione, era stato disposto con il citato messaggio del 4 maggio 1989 il blocco del riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 3 della legge n. 336/1970 nei confronti degli assicurati per i quali non risultasse la contestualità tra la cessazione anticipata dal servizio e il diritto al trattamento pensionistico.
Conferma dei criteri già applicati dall’Istituto
La circolare riferisce che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, acquisiti i pareri del Ministero del Tesoro e della Presidenza del Consiglio, ha confermato la correttezza dei criteri da sempre seguiti dall’Istituto per l’attribuzione dei benefici combattentistici sulle pensioni AGO. Viene quindi ribadita la legittimità dell’impostazione applicativa seguita fino a quel momento.
Portata del principio di contestualità
Con specifico riferimento al principio della contestualità fra esodo anticipato e diritto a pensione, la circolare richiama l’interpretazione resa dalla Corte di Cassazione, secondo cui tale requisito sarebbe essenziale per l’attribuzione della maggiore anzianità contributiva prevista dall’art. 3 della legge n. 336/1970. Tuttavia, il Ministero del Lavoro ha ritenuto che tale principio non sia incompatibile con la disciplina delle pensioni a carico dell’AGO, poiché in questo regime il diritto alla pensione è collegato, per legge, al conseguimento di determinati requisiti anagrafici o biologici e non al solo fatto della cessazione dal servizio.
Istruzioni operative per le Sedi
Alla luce del chiarimento ministeriale, le Sedi vengono invitate a definire le domande precedentemente sospese e rientranti nella fattispecie, applicando le istruzioni già impartite con la circolare n. 60021 Prs. del 20 novembre 1975. Il documento non introduce nuovi criteri, ma conferma la ripresa dell’istruttoria secondo l’assetto applicativo già vigente.
Punti principali
Origine del chiarimento e sospensione precedente
A seguito del messaggio n. 32067 del 4 maggio 1989, emanato dopo la sentenza della Corte di Cassazione n. 3794/1985, era stata disposta la sospensione del riconoscimento dei benefici combattentistici previsti dall’art. 3 della legge n. 336/1970 per gli assicurati nei confronti dei quali non risultasse la contestualità tra esodo e diritto a pensione.
Conferma dei criteri applicativi da parte del Ministero
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, acquisito il parere del Ministero del Tesoro e della Presidenza del Consiglio, ha confermato i criteri sempre seguiti dall’Istituto per l’attribuzione dei benefici combattentistici sulle pensioni a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.
Valutazione del principio di contestualità
Il Ministero ha precisato che il principio della contestualità fra esodo anticipato e diritto a pensione, individuato dalla Cassazione come requisito essenziale per la maggiore anzianità contributiva prevista dall’art. 3 della legge n. 336/1970, non contrasta con l’orientamento seguito per le pensioni AGO, poiché in tale regime il diritto alla pensione dipende dal perfezionamento di requisiti anagrafici o biologici e non dal solo fatto della cessazione dal servizio.
Ripresa delle definizioni delle pratiche sospese
In conseguenza di tale chiarimento, le Sedi sono invitate a definire le domande in precedenza sospese che rientrano nella fattispecie, applicando le istruzioni già fornite con la circolare n. 60021 Prs. del 20 novembre 1975.
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