Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 142 del 26-5-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che il Ministero del Lavoro, d’intesa con gli altri Ministeri interessati, ha confermato i criteri già seguiti dall’Istituto per il riconoscimento dei benefici combattentistici sulle pensioni AGO. Viene quindi precisato che il principio della contestualità tra esodo anticipato e diritto a pensione, richiamato dalla Cassazione, non impedisce l’applicazione del beneficio nel regime dell’Assicurazione Generale Obbligatoria. Le Sedi sono invitate a definire le domande precedentemente sospese secondo le istruzioni già impartite nel 1975.

Benefici combattentistici ex art. 3 legge n. 336/1970 e ripresa dell'istruttoria delle domande sospese

Benefici combattentistici ex art. 3 legge n. 336/1970 e trattamento delle domande sospese

La circolare interviene per sciogliere la riserva seguita al messaggio n. 32067 del 4 maggio 1989, emanato in relazione alla sentenza della Corte di Cassazione n. 3794/1985. Il documento riguarda il riconoscimento dei benefici combattentistici sulle pensioni a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e la gestione delle domande rimaste sospese per la mancata riscontro della contestualità tra esodo e diritto a pensione.

Origine del chiarimento e precedente sospensione

In conseguenza della sentenza della Corte di Cassazione, era stato disposto con il citato messaggio del 4 maggio 1989 il blocco del riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 3 della legge n. 336/1970 nei confronti degli assicurati per i quali non risultasse la contestualità tra la cessazione anticipata dal servizio e il diritto al trattamento pensionistico.

Conferma dei criteri già applicati dall’Istituto

La circolare riferisce che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, acquisiti i pareri del Ministero del Tesoro e della Presidenza del Consiglio, ha confermato la correttezza dei criteri da sempre seguiti dall’Istituto per l’attribuzione dei benefici combattentistici sulle pensioni AGO. Viene quindi ribadita la legittimità dell’impostazione applicativa seguita fino a quel momento.

Portata del principio di contestualità

Con specifico riferimento al principio della contestualità fra esodo anticipato e diritto a pensione, la circolare richiama l’interpretazione resa dalla Corte di Cassazione, secondo cui tale requisito sarebbe essenziale per l’attribuzione della maggiore anzianità contributiva prevista dall’art. 3 della legge n. 336/1970. Tuttavia, il Ministero del Lavoro ha ritenuto che tale principio non sia incompatibile con la disciplina delle pensioni a carico dell’AGO, poiché in questo regime il diritto alla pensione è collegato, per legge, al conseguimento di determinati requisiti anagrafici o biologici e non al solo fatto della cessazione dal servizio.

Istruzioni operative per le Sedi

Alla luce del chiarimento ministeriale, le Sedi vengono invitate a definire le domande precedentemente sospese e rientranti nella fattispecie, applicando le istruzioni già impartite con la circolare n. 60021 Prs. del 20 novembre 1975. Il documento non introduce nuovi criteri, ma conferma la ripresa dell’istruttoria secondo l’assetto applicativo già vigente.

Punti principali

Origine del chiarimento e sospensione precedente

A seguito del messaggio n. 32067 del 4 maggio 1989, emanato dopo la sentenza della Corte di Cassazione n. 3794/1985, era stata disposta la sospensione del riconoscimento dei benefici combattentistici previsti dall’art. 3 della legge n. 336/1970 per gli assicurati nei confronti dei quali non risultasse la contestualità tra esodo e diritto a pensione.

Conferma dei criteri applicativi da parte del Ministero

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, acquisito il parere del Ministero del Tesoro e della Presidenza del Consiglio, ha confermato i criteri sempre seguiti dall’Istituto per l’attribuzione dei benefici combattentistici sulle pensioni a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

Valutazione del principio di contestualità

Il Ministero ha precisato che il principio della contestualità fra esodo anticipato e diritto a pensione, individuato dalla Cassazione come requisito essenziale per la maggiore anzianità contributiva prevista dall’art. 3 della legge n. 336/1970, non contrasta con l’orientamento seguito per le pensioni AGO, poiché in tale regime il diritto alla pensione dipende dal perfezionamento di requisiti anagrafici o biologici e non dal solo fatto della cessazione dal servizio.

Ripresa delle definizioni delle pratiche sospese

In conseguenza di tale chiarimento, le Sedi sono invitate a definire le domande in precedenza sospese che rientrano nella fattispecie, applicando le istruzioni già fornite con la circolare n. 60021 Prs. del 20 novembre 1975.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.