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Circolare

Circolare numero 141 del 26-5-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti della legge n. 223 del 23 luglio 1991 sulla disciplina della CIG straordinaria e sugli adempimenti dell'Istituto. Vengono chiarite le nuove regole sul contributo addizionale, sui trattamenti in caso di procedure concorsuali, sui contratti di solidarietà e sul rimborso delle quote di T.F.R., con indicazione dei casi di applicazione, delle esclusioni e delle decorrenze rilevanti.

Innovazioni della legge n. 223/1991 sul trattamento straordinario di integrazione salariale

Legge n. 223/1991 e trattamento straordinario di integrazione salariale

La circolare esamina le principali innovazioni introdotte dalla legge n. 223 del 23 luglio 1991 in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, con particolare attenzione agli effetti sugli adempimenti dell'Istituto e alle istruzioni applicative per gli uffici territoriali. I temi affrontati riguardano il contributo addizionale, la disciplina per le imprese in procedura concorsuale, i contratti di solidarietà e il trattamento di fine rapporto.

Contributo addizionale

La legge n. 223/1991 non abroga il contributo addizionale previsto dall'art. 8 del D.L. n. 86/1988 convertito nella legge n. 160/1988, ma ne modifica l'ammontare in specifiche circostanze.

Il contributo resta ordinariamente dovuto nella misura del:

  • 3% per le imprese fino a 50 dipendenti;
  • 4,5% per le imprese con più di 50 dipendenti.

Il raddoppio del contributo opera:

  • dal primo giorno del 25° mese successivo a quello in cui è fissata, dal decreto ministeriale di concessione, la decorrenza del trattamento straordinario di integrazione salariale;
  • con effetto immediato, per ogni lavoratore sospeso, nel caso di mancato rispetto delle modalità di rotazione stabilite dal decreto ministeriale adottato in assenza dell'accordo tra le parti.

In tale ultimo caso, oltre al raddoppio immediato, dal 25° mese successivo all'atto di concessione il contributo è maggiorato di una somma pari al 150% del suo ammontare.

Resta ferma la disciplina delle esenzioni già previste dal comma 8-bis dell'art. 8 del D.L. n. 86/1988, in particolare per:

  • Società GEPI;
  • imprese sottoposte a procedura concorsuale;
  • interventi ex lege n. 501/1977.

Ambito di applicazione temporale

L'art. 22, comma 4, della legge n. 223/1991 stabilisce che le nuove regole sulla misura del contributo addizionale si applicano ai trattamenti concessi dopo l'entrata in vigore della legge e con riferimento ai periodi di integrazione successivi a tale data.

Sono espressamente esclusi:

  • i trattamenti di prima concessione relativi a domande presentate prima dell'entrata in vigore della legge;
  • le proroghe di trattamenti scaduti prima o in corso alla stessa data, concesse nei limiti temporali determinati dal CIPI.

In concreto, la disciplina si applica ai trattamenti concessi con decreti emanati in base agli artt. 1 e 2 della legge n. 223/1991 e contenenti l'esplicita menzione dell'obbligo di versamento del contributo addizionale.

CIGS e procedure concorsuali

L'art. 3 della legge n. 223/1991 disciplina la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale alle imprese soggette a procedura concorsuale, quando la continuazione dell'attività non sia stata disposta oppure sia cessata.

Il trattamento può essere concesso per un periodo non superiore a 12 mesi e può essere prorogato per ulteriori 6 mesi se sussistono fondate prospettive di:

  • continuazione o ripresa dell'attività;
  • salvaguardia, anche parziale, dei livelli occupazionali;
  • cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti.

Le imprese devono essere destinatarie della disciplina della CIGS e risultare assoggettate a una delle seguenti procedure:

  • dichiarazione di fallimento;
  • omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni;
  • liquidazione coatta amministrativa;
  • amministrazione straordinaria.

La concessione è possibile quando non sia stata disposta la continuazione dell'attività aziendale ovvero quando l'attività sia cessata. La proroga è subordinata alla verifica delle prospettive di continuazione o ripresa dell'attività con salvaguardia, anche parziale, dei livelli occupazionali.

La circolare evidenzia che la nuova disciplina si fonda sulla permanenza dei rapporti di lavoro facenti capo all'impresa in procedura concorsuale e sulle possibilità di salvaguardia di tali rapporti, anche mediante cessione dell'azienda o di sue parti.

Sono abrogati:

  • l'art. 2 del D.L. 21 febbraio 1985, n. 23, convertito nella legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, relativo alle imprese in amministrazione straordinaria non autorizzate o cessate;
  • l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301.

Le SAP devono acquisire dal curatore fallimentare, dal liquidatore o dal commissario un'espressa dichiarazione attestante che i lavoratori per i quali si richiede il pagamento diretto del trattamento o il relativo conguaglio continuano ad essere in forza all'azienda.

Contratti di solidarietà

Per i trattamenti straordinari concessi per contratti di solidarietà ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 726/1984 convertito nella legge n. 863/1984, l'art. 13 della legge n. 223/1991 attribuisce forza legislativa a criteri già seguiti e risolve alcune questioni interpretative.

In particolare:

  • è confermata la non assoggettabilità di tali trattamenti al limite massimo mensile previsto dalla legge n. 427/1980;
  • è precluso in modo assoluto per l'impresa chiedere l'accertamento dello stato di crisi aziendale durante il periodo di fruizione del trattamento per contratto di solidarietà.

È invece ammessa la concessione del trattamento straordinario per ristrutturazione quando:

  • i destinatari del trattamento per ristrutturazione e i lavoratori interessati dal contratto di solidarietà siano diversi;
  • le esigenze di ristrutturazione siano sopravvenute alla stipula del contratto di solidarietà.

Le preclusioni non si applicano ai contratti di solidarietà stipulati prima dell'11 agosto 1991 e alle relative proroghe previste dall'art. 7 del D.L. n. 536/1987 convertito nella legge n. 48/1988.

La legge prevede inoltre la non riducibilità del trattamento straordinario per contratto di solidarietà per effetto di aumenti salariali intervenuti successivamente alla stipula del contratto in sede di contrattazione aziendale. Da ciò deriva, dalla data di entrata in vigore della legge n. 223/1991, l'abrogazione della parte del secondo comma dell'art. 1 del D.L. n. 726/1984 che imponeva la riduzione del trattamento in corrispondenza di tali aumenti.

Trattamento di fine rapporto

La circolare ricorda anzitutto che l'art. 2, comma 2, della legge n. 464/1972 si applica alle quote di T.F.R. maturate nel corso del periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale precedente il licenziamento.

La legge n. 223/1991 introduce tuttavia una limitazione al diritto del datore di lavoro al rimborso delle quote di T.F.R. quando la collocazione in mobilità del lavoratore beneficiario della CIGS avvenga:

  • dopo la scadenza del 12° mese successivo a quello di emanazione del decreto di concessione;
  • e dopo il 12° mese dal completamento del programma.

In questa ipotesi il datore di lavoro perde il diritto al rimborso delle quote di T.F.R. maturate ai sensi della legge n. 464/1972. La finalità della norma è quella di scoraggiare il mantenimento in servizio di lavoratori destinati alla mobilità.

La limitazione si applica ai trattamenti straordinari erogati sulla base dei decreti di cui all'art. 2, comma 1, cioè alle prime concessioni richieste dopo l'entrata in vigore della legge, e solo ai casi di collocamento in mobilità; sono esclusi i licenziamenti non seguiti da mobilità. Il datore di lavoro può sottrarsi all'esclusione solo dichiarando di non aver collocato in mobilità i lavoratori interessati e specificandone i motivi.

Per le richieste di rimborso o per le operazioni di conguaglio mediante mod. DM 10 deve essere allegata un'apposita dichiarazione di responsabilità.

Per le imprese fallite, la circolare precisa che il rimborso delle quote di T.F.R. è ammesso per i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, poiché in tale ipotesi la permanenza del rapporto di lavoro è comunque richiesta. Resta però riservata un'ulteriore istruzione per il caso in cui il trattamento ex art. 3 segua senza soluzione di continuità al trattamento concesso ex artt. 1 e 2 della stessa legge.

Punti principali

Contributo addizionale: raddoppio e casi particolari

La legge n. 223/1991 non introduce un nuovo contributo addizionale, ma modifica la sua misura in determinate ipotesi. Il contributo, già previsto dall'art. 8 del D.L. n. 86/1988 convertito nella legge n. 160/1988, resta dovuto nella misura ordinaria del 3% per le imprese fino a 50 dipendenti e del 4,5% per quelle con più di 50 dipendenti, salvo i casi di raddoppio. Il raddoppio opera dal primo giorno del 25° mese successivo alla data di decorrenza del trattamento fissata dal decreto ministeriale di concessione, portando le aliquote rispettivamente al 6% e al 9%. In caso di mancata osservanza delle modalità di rotazione, il contributo è dovuto con effetto immediato in misura doppia per ogni lavoratore sospeso e, dal 25° mese successivo all'atto di concessione, è maggiorato di un ulteriore 150% del suo ammontare. Restano ferme le esenzioni già previste per Società GEPI, imprese soggette a procedura concorsuale e interventi ex lege n. 501/1977.

Ambito temporale di applicazione della nuova disciplina sul contributo

Le nuove regole sul quantum del contributo addizionale si applicano ai trattamenti di integrazione salariale concessi dopo l'entrata in vigore della legge n. 223/1991 e limitatamente ai periodi di integrazione successivi a tale data. Sono esclusi i trattamenti concessi ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 22, cioè i trattamenti di prima concessione relativi a domande presentate prima dell'entrata in vigore della legge e le proroghe di trattamenti scaduti prima o in corso alla stessa data, nei limiti temporali fissati dal CIPI. In pratica, la nuova disciplina si applica ai decreti emanati in base agli artt. 1 e 2 della legge n. 223, purché contengano l'esplicita menzione dell'obbligo contributivo.

CIG straordinaria e procedure concorsuali

L'art. 3 della legge n. 223/1991 disciplina la concessione del trattamento straordinario in caso di procedure concorsuali per le imprese soggette alla CIGS, quando la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. Il trattamento può essere concesso per un periodo massimo di 12 mesi e prorogato per ulteriori 6 mesi se sussistono fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli occupazionali mediante cessione dell'azienda o di parti di essa. Le imprese interessate devono essere assoggettate a fallimento, concordato preventivo con cessione dei beni, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria. La circolare sottolinea la centralità della permanenza del rapporto di lavoro e chiede alle SAP di acquisire una dichiarazione del curatore, liquidatore o commissario che attesti che i lavoratori per i quali si richiede il pagamento diretto o il conguaglio restano in forza all'azienda. Vengono inoltre abrogate le precedenti norme dell'art. 2 del D.L. n. 23/1985 e dell'art. 2 della legge n. 301/1979.

Contratti di solidarietà: limiti e compatibilità

Per i trattamenti straordinari concessi per contratti di solidarietà ex art. 1 del D.L. n. 726/1984 convertito nella legge n. 863/1984, l'art. 13 della legge n. 223/1991 conferma la non assoggettabilità al limite massimo mensile previsto dalla legge n. 427/1980. Viene inoltre stabilita l'assoluta preclusione per l'impresa di chiedere l'accertamento dello stato di crisi aziendale durante il periodo di fruizione del trattamento per contratto di solidarietà. È tuttavia ammessa la CIGS per ristrutturazione quando i destinatari dei due trattamenti siano diversi oppure quando le esigenze di ristrutturazione sopravvengano dopo la stipula del contratto di solidarietà. Le preclusioni non si applicano ai contratti stipulati prima dell'11 agosto 1991 e alle relative proroghe previste dall'art. 7 del D.L. n. 536/1987 convertito nella legge n. 48/1988. La legge stabilisce inoltre che il trattamento per solidarietà non è riducibile per effetto di aumenti salariali intervenuti successivamente alla stipula in sede di contrattazione aziendale.

Trattamento di fine rapporto e limiti al rimborso

L'art. 2, comma 2, della legge n. 464/1972 si applica alle quote di T.F.R. maturate durante il periodo di CIGS precedente il licenziamento. La legge n. 223/1991 introduce però una limitazione al rimborso delle quote di T.F.R. quando la collocazione in mobilità avvenga dopo la scadenza del 12° mese successivo a quello del decreto di concessione e comunque dopo il 12° mese dal completamento del programma. In tali casi il datore di lavoro perde il diritto al rimborso delle quote maturate ai sensi della legge n. 464/1972, con l'obiettivo di scoraggiare il mantenimento in servizio di lavoratori destinati alla mobilità. La circolare precisa che la limitazione si applica ai trattamenti straordinari concessi su decreti emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, ossia alle prime concessioni richieste dopo l'entrata in vigore della legge, e solo nei casi di collocamento in mobilità; non riguarda i licenziamenti non seguiti da mobilità, salvo dichiarazione motivata del datore di lavoro. Per la richiesta di rimborso o per il conguaglio mediante DM 10 deve essere allegata una dichiarazione di responsabilità. Per le imprese fallite, il rimborso delle quote di T.F.R. è ammesso per i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223, poiché in tale ipotesi la permanenza del rapporto di lavoro è comunque richiesta; resta riservata un'ulteriore istruzione per i casi di continuità tra il trattamento ex artt. 1 e 2 e quello ex art. 3.

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