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Circolare

Circolare numero 147 del 29-5-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’applicazione dell’art. 21, commi 6 e 7, della legge n. 223/1991, che riconosce ai lavoratori agricoli a tempo determinato e ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei Comuni colpiti da calamità il diritto al recupero delle giornate necessarie per raggiungere quelle dell’anno precedente, purché abbiano lavorato almeno 5 giornate nell’anno interessato. Sono fornite istruzioni operative per la compilazione degli elenchi anagrafici 1991 e per l’individuazione dei Comuni interessati, nonché chiarimenti sulla possibilità per il lavoratore di optare per le prestazioni più favorevoli. La circolare richiama inoltre l’obbligo di evidenziare negli elenchi nominativi alcune categorie particolari di lavoratori agricoli mediante sigle specifiche, con indicazioni sulle ricadute contributive e, per alcune categorie, anche sulle prestazioni.

Benefici previdenziali per operai agricoli in Comuni colpiti da calamità e sigle identificative negli elenchi nominativi

Benefici previdenziali per lavoratori agricoli in Comuni colpiti da calamità e sigle negli elenchi nominativi

La circolare esamina due profili distinti ma connessi alla gestione degli elenchi agricoli: da un lato, il regime dei benefici previdenziali e assistenziali per i lavoratori agricoli dei Comuni colpiti da calamità o avversità atmosferiche; dall’altro, l’obbligo di evidenziare negli elenchi nominativi alcune categorie di lavoratori agricoli soggette a disciplina speciale. Il documento fornisce istruzioni operative alle sedi e richiama precedenti circolari ministeriali rilevanti.

Benefici ex art. 21, commi 6 e 7, legge n. 223/1991

L’art. 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevede che, nel caso degli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei Comuni dichiarati colpiti da eccezionale calamità o avversità atmosferica ai sensi dell’art. 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, il beneficio consista nel riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, delle giornate necessarie a raggiungere il numero di giornate riconosciute nell’anno precedente, oltre alle giornate di lavoro effettivamente prestate. Il beneficio è riconosciuto anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite.

Il comma 7 stabilisce che la disciplina si applica dall’anno 1991 in avanti, configurando quindi un regime permanente, in sostituzione dei precedenti interventi annuali. Il diritto è subordinato a una condizione minima: il lavoratore deve aver prestato almeno 5 giornate di lavoro nell’anno interessato alla provvidenza.

Soggetti destinatari e portata applicativa

Il Ministero del lavoro precisa che i destinatari delle disposizioni dell’art. 21 sono:

  • gli operai agricoli a tempo determinato e assimilati iscritti negli elenchi anagrafici;
  • i piccoli coloni e compartecipanti familiari dei Comuni siti nelle aree colpite;
  • i lavoratori che, pur non residenti nei Comuni colpiti, abbiano lavorato presso aziende situate in tali Comuni.

Per tali ultimi lavoratori, la prova dell’occupazione nell’ambito dei Comuni calamitati deve essere acquisita mediante attestazioni tra sezioni circoscrizionali competenti, anche fuori dell’ambito provinciale di residenza.

Compilazione degli elenchi anagrafici 1991

Le sezioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura operanti nei Comuni colpiti devono compilare gli elenchi anagrafici 1991 tenendo conto delle giornate risultanti dall’anno precedente. In particolare:

  • nella colonna "giornate" vanno indicate le giornate dell’elenco 1990, se superiori a quelle effettivamente lavorate nel 1991;
  • nella colonna "NOTE" vanno riportate le giornate effettivamente prestate nel 1991;
  • il riconoscimento delle giornate dell’anno precedente opera solo se le giornate effettive risultano pari o superiori a 5.

Per i lavoratori non residenti nei Comuni colpiti, la sezione competente deve rilevare il dato di occupazione nell’ambito territoriale interessato sulla base delle informazioni ricevute dalle altre sezioni. Se l’attestazione arriva dopo la compilazione degli elenchi principali, i dati devono essere inseriti nel primo elenco suppletivo di variazione utile.

Scelta delle prestazioni più favorevoli

La circolare ministeriale richiamata chiarisce che il lavoratore interessato può richiedere agli istituti previdenziali le prestazioni eventualmente più favorevoli derivanti dall’effettiva attività svolta. Rimane fermo il criterio già indicato nella circolare n. 110 del 18 maggio 1988: la scelta del lavoratore è unica per tutte le prestazioni.

Verifica dell’elenco dei Comuni colpiti

La circolare richiama l’allegato contenente l’elenco dei Comuni per i quali il Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste ha dichiarato l’esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali e degli eventi atmosferici verificatisi nel 1991. Le sedi devono inoltre verificare, anche tramite contatti con gli uffici regionali competenti, l’eventuale pubblicazione di nuovi decreti ministeriali relativi a Comuni non compresi nell’elenco allegato.

Sigle identificative negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli

La circolare n. 99/91 del 6 luglio 1991 introduce l’obbligo di evidenziare negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli 1991 alcune categorie speciali mediante sigle identificative, così da consentire la corretta applicazione della disciplina previdenziale e assicurativa.

Per gli operai a tempo determinato (Mod. 20/AGR.M) sono indicati, tra gli altri:

  • sigla "Z" per gli operai assunti con contratto di formazione lavoro ai sensi della legge n. 863/1984 e successive modificazioni;
  • sigla "L.E." per gli operai extracomunitari occupati ai sensi della legge n. 943/1986;
  • indicazione analoga per gli operai extracomunitari assunti con contratto di formazione lavoro ai sensi dell’art. 9 della legge n. 39/1990.

Per gli operai a tempo indeterminato (Mod. 20/AGR.M-L.T.I.):

  • sigla "Coop. L. 240/84" per i dipendenti di cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, inquadrate ai sensi della legge n. 240/1984;
  • sigla "L.R." per gli operai di ruolo dei Consorzi di bonifica inquadrati ai sensi dell’art. 6 della legge n. 92/1979.

Rilievo contributivo e prestazionale delle categorie particolari

La circolare precisa che, per alcune categorie, la distinzione negli elenchi ha rilevanza solo sul piano contributivo. Solo per due categorie la distinzione assume anche valore ai fini delle prestazioni:

  • gli operai a tempo indeterminato dipendenti da cooperative ex legge n. 240/1984, che sono assoggettati, per contribuzione e prestazioni, alle norme del settore industria limitatamente alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie e ai trattamenti di famiglia;
  • gli operai di ruolo dipendenti da Consorzi di bonifica con stabilità di impiego, esclusi dall’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ai sensi dell’art. 40, n. 2, del R.D. 4 ottobre 1935, n. 1827, e dell’art. 32, lett. b), della legge n. 264/1949.

Per questi ultimi lavoratori l’individuazione avviene tramite gli Uffici provinciali dello SCAU sui moduli di domanda Prest. Agr. 21/TP.

Gestione delle prestazioni

I trattamenti di famiglia devono continuare a essere erogati con le procedure ordinarie. Qualora vengano accolte domande di indennità ordinaria di disoccupazione riferite a rapporti di lavoro diversi da quello di ruolo, le sedi devono provvedere alla liquidazione con procedura manuale e segnalare alla sede centrale l’entità del fenomeno.

Punti principali

Benefici previdenziali per i lavoratori agricoli dei Comuni calamitati

L’art. 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223 riconosce agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi dei Comuni dichiarati colpiti da eccezionale calamità o avversità atmosferica, se rimasti privi di occupazione per effetto dell’evento, il numero di giornate necessarie a raggiungere quelle riconosciute nell’anno precedente, ai fini previdenziali e assistenziali. Il beneficio spetta anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite. Il comma 7 stabilisce che la disposizione si applica dall’anno 1991 in avanti e che il diritto è subordinato allo svolgimento di almeno 5 giornate di lavoro nell’anno interessato.

Istruzioni operative per la compilazione degli elenchi anagrafici 1991

Per i Comuni dichiarati calamitati, le sezioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura devono, in sede di compilazione degli elenchi 1991, indicare nella colonna "giornate" il numero delle giornate risultanti dagli elenchi 1990 quando superiore a quelle effettivamente lavorate nel 1991; le giornate del 1991 vanno riportate nella colonna "NOTE". Il riconoscimento delle giornate dell’anno precedente opera solo se le giornate indicate nelle note sono almeno 5. La circolare precisa anche che il lavoratore può chiedere eventuali prestazioni più favorevoli in base all’attività effettivamente svolta, secondo il criterio dell’opzione unica per tutte le prestazioni.

Ambito soggettivo e lavoratori non residenti

Il Ministero del lavoro chiarisce che tra i destinatari vi sono anche i lavoratori agricoli che, pur non residenti nei Comuni calamitati, abbiano prestato attività presso aziende ubicate in tali Comuni. Per questi casi, la sezione circoscrizionale competente deve rilevare e acquisire la prova dell’occupazione nell’area colpita, anche tramite attestazioni provenienti da altre sezioni, inserendo i dati negli elenchi principali o, se necessario, nel primo elenco suppletivo di variazione.

Elenco dei Comuni colpiti da calamità per il 1991

La circolare richiama l’elenco dei Comuni per i quali il Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste ha dichiarato l’eccezionalità delle calamità naturali o degli eventi atmosferici verificatisi nel 1991. Le sedi devono verificare anche eventuali nuovi decreti ministeriali pubblicati successivamente, tramite contatti con gli uffici regionali competenti, per accertare se ulteriori Comuni debbano essere inclusi.

Evidenziazione di categorie particolari negli elenchi nominativi

La circolare n. 99/91 del 6 luglio 1991 dispone che negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli 1991 siano evidenziate, mediante sigle, alcune categorie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato soggette a discipline speciali in materia di assicurazioni sociali obbligatorie. Le sezioni devono usare le sigle indicate per ciascuna categoria, così da consentire l’applicazione corretta della normativa previdenziale e assistenziale.

Categorie e sigle identificate

Per gli operai a tempo determinato (Mod. 20/AGR.M) sono previste, tra le altre, la sigla "Z" per gli operai assunti con contratto di formazione lavoro ai sensi della legge n. 863/1984 e la sigla "L.E." per gli operai extracomunitari occupati ai sensi della legge n. 943/1986; per gli extracomunitari assunti con contratto di formazione lavoro ai sensi dell’art. 9 della legge n. 39/1990 si applicano le stesse indicazioni di evidenziazione. Per gli operai a tempo indeterminato (Mod. 20/AGR.M-L.T.I.) vanno indicati con "Coop. L. 240/84" i dipendenti di cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, e con "L.R." gli operai di ruolo dei Consorzi di bonifica inquadrati ai sensi dell’art. 6 della legge n. 92/1979.

Rilievo contributivo e prestazionale delle categorie particolari

La circolare evidenzia che, per alcune categorie, la distinzione negli elenchi ha rilievo solo contributivo e non anche ai fini delle prestazioni, quindi l’evidenziazione non è di interesse diretto per l’Istituto. Per gli operai a tempo indeterminato delle cooperative ex legge n. 240/1984 e per gli operai di ruolo dei Consorzi di bonifica, invece, la distinzione assume rilevanza anche prestazionale: i primi sono assoggettati, per contribuzione e prestazioni, alle norme del settore industria limitatamente alle integrazioni salariali e ai trattamenti di famiglia; i secondi sono esclusi dall’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.

Modalità di liquidazione delle prestazioni

I trattamenti di famiglia devono essere corrisposti con le procedure ordinarie. Le domande di indennità ordinaria di disoccupazione relative a rapporti di lavoro diversi da quello di ruolo, se accolte, devono invece essere liquidate con procedura manuale, con segnalazione alla sede centrale dell’entità del fenomeno.

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