Cassazione Civile, Ordinanza n. 30829/2021 del 29/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal controllo della dichiarazione Unico 2005 per il periodo d'imposta 2004 di una società in nome collettivo, cancellata dal registro delle imprese nel 2006. L'Agenzia, ritenendo non valida la rivalutazione di un immobile strumentale e la conseguente plusvalenza da cessione, emise un avviso di accertamento societario per maggiori redditi d'impresa e IRAP, un atto di contestazione sanzionatoria nei confronti di uno dei soci quale responsabile per le violazioni della società, e poi avvisi di accertamento individuali ai soci per l’imputazione per trasparenza dei maggiori redditi. I ricorsi dei contribuenti furono respinti in primo e secondo grado. In cassazione i ricorrenti dedussero quattro motivi: 1) nullità delle sentenze per motivazione insufficiente o carente nella parte narrativa; 2) omessa pronuncia della CTR sulla validità della rivalutazione dell’immobile, che sarebbe stata richiamata per relationem negli atti di appello; 3) violazione dell’art. 2495 c.c., sostenendo che la cancellazione dal registro delle imprese avrebbe estinto anche la società di persone e reso nullo l’avviso societario, con invalidità derivata degli atti successivi; 4) violazione delle norme sull’imputazione dei redditi nelle società di persone e sull’atto impositivo, sostenendo che l’accertamento dei soci non potesse reggere su un avviso emesso verso una società estinta e privo di destinatario.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi per connessione oggettiva e li ha entrambi rigettati. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché le sentenze di merito, lette complessivamente, rendevano chiaramente individuabili il thema decidendum e le ragioni della decisione. Ha escluso anche il secondo motivo, osservando che nei ricorsi in appello non era stata realmente proposta una specifica censura sulla validità della rivalutazione dell’immobile e che il generico rinvio ai ricorsi introduttivi non bastava a integrare un motivo di gravame; quindi non vi era omessa pronuncia. Quanto ai motivi terzo e quarto, la Corte ha corretto la motivazione della CTR ma ha confermato il dispositivo: ha affermato che la cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese ne determina l’estinzione e produce un fenomeno successorio in capo ai soci; perciò l’atto impositivo emesso nei confronti della società estinta è validamente notificato ai soci e non è nullo per mancanza di destinatario. Di conseguenza non sussisteva nemmeno l’invalidità derivata degli atti emessi ai soci per la ripartizione per trasparenza dei redditi. Le spese di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 274 c.p.c.
consente la riunione dei ricorsi connessi; nel caso è stata disposta la riunione per connessione oggettiva e per evitare contrasti tra giudicati nel litisconsorzio necessario tra società e soci.
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
prevede il rinvio alle norme processuali civili compatibili, comprese quelle di attuazione, nel processo tributario.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria.
art. 118 disp. att. c.p.c.
la mancata esposizione dei fatti o una motivazione estremamente concisa può rendere nulla la sentenza se impedisce di individuare il thema decidendum.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato insieme all’art. 118 disp. att. c.p.c. per il requisito della motivazione sufficiente.
art. 112 c.p.c.
il vizio di omessa pronuncia è escluso quando il motivo non sia stato realmente proposto in appello.
art. 2495 c.c.
la Corte chiarisce che la cancellazione dal registro delle imprese estingue anche la società di persone e determina un fenomeno successorio nei rapporti passivi, con estensione ai soci.
art. 2304 c.c.
richiamato dalla CTR; la Corte rileva che non vi è violazione nell’escussione dei soci per obbligazioni tributarie rimaste insolute dopo la liquidazione di una società di persone.
art. 2312, comma 2, c.c.
"dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci"
per le società in nome collettivo i creditori sociali possono agire verso i soci dopo la cancellazione della società.
art. 2291 c.c.
richiamato per la responsabilità illimitata dei soci di s.n.c., che esclude la limitazione di responsabilità propria delle società di capitali.
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
consente l’imputazione per trasparenza ai soci del reddito della società di persone.
art. 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato nei motivi, ma non viene svolta una specifica interpretazione autonoma nel dispositivo della decisione.
art. 21 l. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato nei motivi di ricorso in connessione con l’asserita nullità degli atti, senza accoglimento della censura.
art. 91, comma 1, c.p.c.
le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dei ricorrenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo finale per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la motivazione della sentenza è sufficiente quando, letta nel suo complesso, consente di individuare con chiarezza il thema decidendum e le ragioni della decisione; la nullità ricorre solo se la carenza argomentativa impedisce tale individuazione.
- Non sussiste omessa pronuncia quando la questione che si assume non esaminata non sia stata in realtà devoluta al giudice di appello in modo specifico e intelligibile; un rinvio generico agli atti introduttivi non basta a integrare il motivo di gravame.
- La cancellazione dal registro delle imprese estingue anche la società di persone e determina un fenomeno successorio in capo ai soci per i debiti sociali residui; i creditori possono far valere le proprie ragioni verso i soci secondo la disciplina del tipo sociale.
- Per la società in nome collettivo, l’atto impositivo intestato alla società estinta è validamente notificato a uno dei soci, perché la notifica si correla al fenomeno successorio sui debiti sociali e realizza lo scopo di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa fiscale.
- Quando l’atto impositivo nei confronti della società estinta è valido e notificato ai soci, viene meno anche il presupposto per affermare l’invalidità derivata degli atti emessi ai soci per trasparenza sul reddito societario.
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