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Ordinanza

Ordinanza n. 129/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento prot. n. 912 del 10.3.2026, notificato in data 11.3.2026, a firma del Responsabile del Settore tecnico comunale Geom. Tiziano Stevanato, nella parte in cui ha previsto, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001, la rimozione della tettoia e del barbecue in asserita assenza di permesso a costruire; nonché di ogni altro atto eventualmente presupposto, connesso e/o consequenziale e/o di sua esecuzione (ed in particolare dei verbali dei sopralluoghi effettuati in data 22.4.2023 e 6.3.2026)

Giustizia amministrativa202600361

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ingiunzione di demolizione relativa a una tettoia e a un barbecue ritenuti realizzati in assenza di permesso di costruire

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari dell'immobile)

Prevale il privato

La controversia

Due privati hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento comunale che, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, ha ordinato la rimozione di una tettoia e di un barbecue per asserita assenza del permesso di costruire. Sono stati contestati anche gli atti presupposti, connessi e consequenziali, in particolare i verbali dei sopralluoghi del 22 aprile 2023 e del 6 marzo 2026. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone specificamente i motivi di illegittimità dedotti né formula una valutazione espressa sul fumus boni iuris.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'esecuzione dell'ingiunzione di demolizione. La motivazione si fonda esclusivamente sulla ritenuta sussistenza del periculum in mora, considerato il contenuto del provvedimento impugnato e la natura demolitoria dell'ingiunzione. L'ordinanza non contiene una valutazione esplicita del fumus boni iuris né anticipa il merito delle censure. La trattazione di merito è stata fissata per il 10 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001

    la rimozione della tettoia e del barbecue in asserita assenza di permesso a costruire

    La disposizione è indicata quale base normativa del provvedimento comunale di demolizione, ma l'ordinanza cautelare non ne esamina nel merito l'applicazione.

  • art. 55 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base della tutela cautelare; il giudice ha accolto l'istanza sospensiva valorizzando il periculum in mora.

Massime di principio

  • In presenza di un'ingiunzione di demolizione, il requisito del periculum in mora può essere riconosciuto in ragione del contenuto demolitorio dell'atto e del rischio di esecuzione materiale dell'intervento prima della definizione del giudizio.
  • L'accoglimento della domanda cautelare può essere fondato sulla sussistenza del periculum in mora senza che l'ordinanza esponga una valutazione espressa sul fumus boni iuris, quando il testo della pronuncia non anticipa il giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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