Cassazione Civile, Ordinanza n. 32470/2025 del 12/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla notificazione, da parte del concessionario della riscossione, di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e della successiva comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, relative al mancato pagamento di due cartelle esattoriali collegate a un precedente contenzioso sull’imposta di registro per l’anno d’imposta 1999. Il contribuente aveva impugnato l’iscrizione ipotecaria davanti al giudice tributario di primo grado, ottenendo un accoglimento solo parziale con rideterminazione dell’importo garantito. In appello, l’Amministrazione finanziaria sosteneva che il giudice di merito avesse errato nel ritenere nuova e quindi inammissibile la richiesta di applicazione di un’ulteriore sanzione del 30% ex art. 13 d.lgs. 471/1997, e deduceva inoltre la violazione del giudicato sostanziale di cui all’art. 2909 c.c., assumendo che il debito tributario si fosse cristallizzato con le precedenti decisioni definitive e che il contribuente non avesse assolto l’onere probatorio rispetto alla documentazione non prodotta in fase amministrativa. La Corte di cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato che il ricorso era privo di un’adeguata esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni della decisione impugnata, oltre a non riportare né descrivere in modo sufficiente gli atti e i documenti necessari a verificare la fondatezza delle doglianze sulla sanzione e sul giudicato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto violato l’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. per la mancanza di una chiara e completa esposizione sommaria dei fatti di causa e delle ragioni poste a base della sentenza impugnata. Ha inoltre ravvisato un ulteriore profilo di inammissibilità per difetto di specifica allegazione e trascrizione degli atti rilevanti, in particolare delle cartelle di pagamento e della documentazione utile a verificare se la sanzione del 30% fosse già compresa negli atti prodromici oppure costituisse una pretesa nuova. Conseguentemente, il ricorso non è stato esaminato nel merito e l’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato
richiamato come base normativa della sanzione per omesso o tardivo versamento; la Corte non ne valuta il merito applicativo perché il ricorso è dichiarato inammissibile
art. 55, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
il pagamento dell'imposta complementare dovuta in base all'accertamento del valore imponibile ... deve essere eseguito entro 60 giorni
richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina del termine di pagamento dell’imposta di registro complementare e il conseguente regime sanzionatorio
art. 2909 c.c.
invocato per sostenere la cristallizzazione del debito tributario e l’efficacia del giudicato sostanziale sulle precedenti decisioni definitive
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti per violazione o falsa applicazione di legge
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
la Corte lo considera requisito di ammissibilità che impone un’esposizione sommaria ma completa dei fatti sostanziali e processuali, tale da consentire la piena comprensione della controversia senza ricorso ad altre fonti
art. 366, n. 6, c.p.c.
richiede la specifica indicazione e allegazione degli atti e documenti posti a fondamento delle censure; il mero richiamo non basta
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
impone il deposito dei documenti rilevanti richiamati nel ricorso per cassazione
art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato nella motivazione della sentenza di merito per censurare l’iscrizione ipotecaria su beni di valore sproporzionato rispetto al debito
art. 38, comma 6
richiamato dalla ricorrente nel sostenere il mancato assolvimento dell’onere probatorio, ma senza che la Corte di cassazione entri nel merito
artt. 6 e 7 d.l. n. 119/2018
richiamati in relazione alla domanda di definizione della lite, successivamente negata dall’ufficio
Corte EDU, 15/09/2016, Trevisanato c. Italia
richiamata per affermare che l’accesso al giudice di legittimità non è assoluto e che gli Stati possono prevedere condizioni di ricevibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere un’esposizione sommaria ma completa dei fatti sostanziali e processuali della controversia e delle ragioni della decisione impugnata; in mancanza, è inammissibile.
- L’onere di specificità del ricorso per cassazione impone non solo l’indicazione delle norme violate, ma anche la chiara allegazione degli elementi fattuali e documentali necessari a verificare le censure proposte.
- Quando la censura dipende dal contenuto di atti o documenti del giudizio di merito, il ricorrente deve riprodurne almeno le parti essenziali e indicare in quale fase e in quale fascicolo essi siano rinvenibili; il mero richiamo non è sufficiente.
- La Corte di cassazione non può supplire alle carenze del ricorso ricercando autonomamente negli atti processuali il contenuto necessario a comprendere la controversia.
- Le condizioni di ricevibilità del ricorso per cassazione costituiscono limiti legittimi all’accesso al giudice di legittimità e possono comportare l’inammissibilità del ricorso se non rispettate.
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