Cassazione Penale, Sentenza n. 16291/2022 del 28/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Poggiomarino, sostenendo violazione di legge, vizi procedurali e insufficiente motivazione. Hanno dedotto che l'opera sequestrata era ormai ultimata, che era decorso tempo sufficiente e che mancava il pericolo di reiterazione del reato, essendosi attenuti al divieto.
La decisione
La Corte ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati. Ha confermato che la misura cautelare è giustificata dalla reiterata indifferenza verso i provvedimenti dell'autorità (plurime violazioni di sigilli accertate fin dal 2011) e dall'intento di proseguire l'edificazione per andarvi ad abitare, con conseguente rischio di reiterazione del reato di violazione dei sigilli. Il Tribunale del riesame aveva motivatamente confermato la decisione del giudice di primo grado. I ricorrenti non hanno prospettato profili di sproporzione della misura né esigenze specifiche tali da consentire un bilanciamento diverso. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Decisione pronunciata l'11 novembre 2021.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre la condanna al pagamento delle spese processuali a carico dei ricorrenti in caso di rigetto dei ricorsi; la Corte ha ritenuto dovuta tale condanna.
Massime di principio
- Il semplice decorso del tempo o il fatto che l'opera sia stata ultimata non è di per sé sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione se permangono elementi di disprezzo per i provvedimenti dell'autorità (es. ripetute violazioni di sigilli).
- La valutazione dell'adeguatezza e della proporzionalità di una misura cautelare richiede che il ricorrente prospetti profili concreti e specifici: assenza di pericolo di reiterazione, esigenze personali rilevanti o alternative idonee. La mancata allegazione di tali elementi indebolisce il ricorso.
- Il comportamento pregresso rispetto all'esecuzione della misura cautelare (violazioni commesse prima e dopo i provvedimenti) costituisce un elemento probatorio rilevante per la prognosi negativa sulla recidiva e giustifica il mantenimento della misura.
- Gli argomenti estranei alla fattispecie che ha motivato la misura (per es. questioni diverse dall'illecito per cui è stata adottata la misura) non sono decisivi se la misura è chiaramente collegata ad un reato specifico.
- In caso di rigetto del ricorso cautelare il giudice può condannare i ricorrenti alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che non emergano giustificazioni per una diversa statuizione.
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