Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 278/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'esecuzione DELLA SENTENZA N. 103/2024 EMESSA E PUBBLICATA IL 19.03.2025 DAL TRIBUNALE DI UDINE, NOTIFICATA ALL'AMMINISTRAZIONE IN DATA 22.03.2024, NON IMPUGNATA PASSATA IN GIUDICATO

Giustizia amministrativa202500593

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte dell'Amministrazione della sentenza n. 103/2024 del Tribunale di Udine, passata in giudicato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione della sentenza n. 103/2024 del Tribunale di Udine, notificata all'Amministrazione e non impugnata, quindi passata in giudicato. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha adempiuto al giudicato. La ricorrente ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna dell'Amministrazione alle spese, poiché l'esecuzione è intervenuta dopo la proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta ottemperanza dell'Amministrazione al giudicato. Ha comunque condannato il Ministero alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, poiché l'adempimento è avvenuto successivamente alla proposizione della domanda giudiziale. Ha disposto che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione per effetto dell'integrale soddisfazione della pretesa.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione adempie integralmente al giudicato e la parte dichiara cessata la materia del contendere, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • L'intervenuto adempimento dell'amministrazione dopo la proposizione del ricorso non esclude la condanna alle spese processuali, che possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione che adempie al giudicato solo dopo l'instaurazione del processo può essere condannata anche al rimborso del contributo unificato sostenuto dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.