Sentenza del 02/12/2015 n. 9808 - Comm. Trib. Prov. Milano
TRASFERIMENTO QUOTE SOCIETARIE - RIQUALIFICAZIONE IN CESSIONE D'AZIENDA - Imposta di registro proporzionale - Illegittimità dell'avviso di liquidazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva considerato unitariamente il conferimento di un ramo d'azienda e la successiva cessione della partecipazione ricevuta, riqualificando l'operazione come una diretta cessione di ramo d'azienda. Da ciò derivava l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale, anziché del trattamento fiscale previsto per le operazioni formalmente realizzate. Il contribuente ha sostenuto che la struttura prescelta rispondeva a effettive esigenze organizzative: ristrutturare il business secondo il modello adottato a livello mondiale dal gruppo ed evitare il divieto di concorrenza applicabile, ai sensi dell'art. 2557 c.c., in caso di cessione diretta dell'azienda.
La decisione
L'avviso di liquidazione è stato ritenuto illegittimo. Il conferimento del ramo d'azienda seguito dalla cessione della partecipazione non può essere automaticamente riqualificato come cessione diretta del ramo d'azienda quando l'operazione è sorretta da valide ragioni economiche e organizzative e non costituisce un artificioso aggiramento della normativa fiscale. La scelta della soluzione fiscalmente meno onerosa è lecita quando il sistema offre al contribuente alternative giuridiche strutturalmente e fisiologicamente disponibili.
Norme richiamate
Art. 2557 del Codice civile
Divieto di concorrenza a carico dell'alienante dell'azienda
La cessione diretta dell'azienda avrebbe potuto comportare il divieto di concorrenza previsto per l'alienante. La scelta del conferimento seguito dalla cessione della partecipazione poteva quindi essere giustificata anche dall'esigenza di evitare tale conseguenza.
Disciplina dell'imposta di registro e riqualificazione degli atti
La riqualificazione fiscale dell'operazione non può fondarsi soltanto sul risultato economico complessivo o sulla maggiore convenienza fiscale. Occorre verificare la sostanza giuridica dell'operazione, l'eventuale presenza di un abuso e l'esistenza di valide ragioni extrafiscali non marginali.
Cassazione n. 438/2015
Non vi è aggiramento delle disposizioni fiscali quando il contribuente sceglie, tra comportamenti alternativi posti dall'ordinamento su un piano di pari dignità, quello fiscalmente meno oneroso.
Massime di principio
- Un conferimento d'azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni non può essere riqualificato automaticamente come cessione diretta d'azienda: la riqualificazione richiede elementi concreti di artificiosità o abuso.
- La scelta dell'opzione fiscalmente meno onerosa è legittima quando le alternative sono entrambe riconosciute dall'ordinamento e la struttura scelta ha valide ragioni economiche, organizzative o giuridiche.
- Le ragioni extrafiscali devono essere effettive, documentabili e coerenti con l'operazione, ad esempio esigenze di riorganizzazione del gruppo o necessità di evitare effetti civilistici indesiderati.
- Per prevenire contestazioni è opportuno conservare documentazione relativa al modello organizzativo del gruppo, alle motivazioni della ristrutturazione, alla sequenza negoziale e agli effetti civilistici dell'operazione.
- La mera coincidenza del risultato economico finale o il risparmio d'imposta non dimostrano, da soli, l'esistenza di un abuso o di un'operazione elusiva.
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