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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36999/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza n.15329/2021 della Corte di Cassazione: il ricorrente deduceva errore ex art. 395 n.4 c.p.c. per mancata considerazione, da parte della Corte, della preliminare ed assorbente eccezione di tardività del ricorso in Cassazione. Sosteneva che il ricorso in Cassazione era stato notificato via PEC il 2 dicembre 2019 oltre il termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c., per cui la Corte avrebbe dovuto dichiararne l'inammissibilità.

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'errore dedotto non fosse un 'errore di fatto' revocabile ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c., ma una valutazione giuridica/di giudizio (o comunque non un errore percettivo incontrovertibile) relativamente all'ammissibilità dell'impugnazione. Inoltre la Corte ha ritenuto che, implicitamente, la questione di ammissibilità fosse stata valutata e rigettata, applicando la sospensione dei termini prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n.119/2018 che ha prorogato i termini di impugnazione: il termine originario scadente il 28/02/2019 è stato prorogato al 30/11/2019 (cadente di sabato, quindi prorogato al 02/12/2019), rendendo la notifica del ricorso in Cassazione del 02/12/2019 tempestiva. È stata altresì rilevata l'inammissibilità della memoria dell'Agenzia per mancata rituale costituzione. Non si sono poste spese a carico dell'intimata; è stato richiamato l'eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 395 cod. proc. civ.

    art. 395, comma 1, n.4, cod. proc. civ.

    Norma richiamata come base del motivo di revocazione: la revocazione per errore di fatto è ammessa limitatamente agli errori percettivi incontrovertibili. La Corte distingue gli errori di fatto (revocabili) dalle valutazioni di merito/di diritto (non revocabili).

  • art. 327 cod. proc. civ.

    Indica il termine semestrale di impugnazione per il ricorso in Cassazione; il ricorrente sosteneva che il ricorso fosse tardivo rispetto a tale termine.

  • art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018

    art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018 (convertito)

    Prevede la sospensione dei termini per le impugnazioni per nove mesi (dall'entrata in vigore del decreto al 31/07/2019). La Corte ha applicato tale sospensione estendendo il termine di impugnazione e ritenendo tempestiva la notifica del ricorso in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma richiamata per dare atto dell'esistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 395 c.p.c. è ammessa solo per errori di fatto 'percettivi' incontrovertibili: non può essere usata per contestare valutazioni giuridiche o di merito fatte dal giudice.
  • Se la Corte affronta il merito dell'impugnazione, ciò può costituire una statuizione implicita sull'ammissibilità; in tali casi non è possibile sostenere che vi sia stata omissione di pronuncia e quindi ottenere la revocazione per tale motivo.
  • Occorre verificare l'eventuale applicazione di disposizioni eccezionali (es. sospensione o proroga dei termini per decreto-legge) che incidono sui termini di impugnazione: tali proroghe possono rendere tempestive notifiche apparentemente tardive.
  • La data di notifica via PEC va valutata con attenzione: se il termine scade in giorno festivo o nel fine settimana, la scadenza può essere prorogata al primo giorno utile successivo.
  • Per far valere efficacemente questioni processuali preliminari (es. tardività), è importante che detti profili emergano in modo incontrovertibile dagli atti; altrimenti la controversia resta nella sfera della valutazione giurisdizionale non revocabile.
  • Le memorie e i documenti della parte resistente devono essere rituale e correttamente costituiti nel giudizio di revocazione; altrimenti possono essere dichiarati inammissibili.

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