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Sentenza

Sentenza n. 967/2026 - Bari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500523

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di VIA relativa a un impianto eolico da 80 MW

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha presentato il 15 ottobre 2024 un’istanza di VIA per la realizzazione di un impianto eolico composto da dodici aerogeneratori, per una potenza complessiva di 80 MW, nei Comuni di Lucera e Troia, comprese le opere di connessione alla rete nazionale. Dopo la richiesta ministeriale di perfezionamento, la documentazione è stata integrata il 21 novembre 2024 e il MASE ha dichiarato la procedibilità dell’istanza il 26 novembre 2024, avviando la consultazione pubblica. La consultazione si è conclusa il 26 dicembre 2024 senza osservazioni né pareri degli enti invitati. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 97 e 41 Cost., degli artt. 1, 2 e 29, comma 2-bis, l. 241/1990, degli artt. 8, 23, 24 e 25 d.lgs. 152/2006, dei principi di buon andamento e imparzialità, del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili, del regolamento UE 2022/2577, come modificato dal regolamento UE 2023/223, e dell’art. 12 d.lgs. 387/2003, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà. Secondo la ricorrente, la Commissione tecnica avrebbe dovuto predisporre lo schema di VIA entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione, o comunque entro il termine massimo di 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione, e il direttore generale del MASE avrebbe dovuto adottare il provvedimento finale nei successivi trenta giorni. Alla data della decisione, il procedimento risultava ancora privo di un provvedimento espresso e motivato. È stata chiesta anche l’attivazione del potere sostitutivo e la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha dichiarato illegittimo il silenzio serbato sia dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC sia dal MASE, rilevando che l’art. 2 l. 241/1990 impone alle amministrazioni di concludere i procedimenti con un provvedimento espresso e che gli artt. 23, 24 e 25 d.lgs. 152/2006 disciplinano le tre fasi della VIA: avvio e pubblicazione, consultazione e acquisizione dei pareri, valutazione degli impatti e provvedimento finale. Il Collegio ha sottolineato che tutti i termini del procedimento di VIA sono perentori ai sensi dell’art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006. Per i progetti soggetti all’art. 8, comma 2-bis, la Commissione deve esprimersi e predisporre lo schema di provvedimento entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione e comunque entro 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione; nei successivi trenta giorni il direttore generale del Ministero deve adottare la VIA, previa acquisizione del concerto del Ministero della cultura entro venti giorni. Poiché tali termini erano ampiamente decorsi senza l’adozione degli atti di competenza, il TAR ha ordinato alla Commissione e al MASE di concludere il procedimento entro novanta giorni dalla notifica della sentenza, adottando i rispettivi atti. Ha respinto la domanda di attivazione d’ufficio del potere sostitutivo, ritenendola superata dalla contestuale nomina del commissario ad acta. Ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale della Direzione generale sostenibilità ambientale e valutazioni presso il MASE, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere nell’ulteriore termine di novanta giorni in caso di persistente inerzia. Il MASE è stato condannato alle spese, liquidate in 1.500 euro, oltre contributo unificato e accessori.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    “le pubbliche amministrazioni [...] concludono il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso”

    Prevede l’obbligo generale dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso; tale obbligo viene meno, secondo il giudice, solo nei casi tassativamente previsti dalla legge.

  • art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990

    Costituisce la base normativa per l’individuazione del titolare del potere sostitutivo nei casi di inerzia amministrativa.

  • artt. 23, 24 e 25 d.lgs. 152/2006

    Disciplinano le fasi del procedimento di VIA: presentazione e avvio, consultazione pubblica e acquisizione dei pareri, valutazione degli impatti e adozione del provvedimento finale.

  • art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    “Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, la Commissione [...] si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione [...] e comunque entro il termine di centotrenta giorni [...] predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni [...] adotta il provvedimento di VIA”

    Fissa la scansione temporale per la Commissione tecnica e per il direttore generale ministeriale e impone l’adozione del provvedimento finale di VIA.

  • art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006

    “Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori”

    Attribuisce natura perentoria a tutti i termini del procedimento di VIA, con conseguente illegittimità dell’inerzia protrattasi oltre le scadenze.

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    Individua i progetti per i quali l’istruttoria tecnica di VIA è svolta dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC.

  • art. 25, comma 2-quater, d.lgs. 152/2006

    È richiamato quale fondamento del potere sostitutivo in caso di inerzia nel procedimento di VIA.

  • art. 12 d.lgs. 387/2003

    È indicato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate in relazione alla promozione e autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili; la sentenza non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.

  • art. 24, comma 3, d.lgs. 152/2006

    Disciplina la consultazione pubblica e l’acquisizione telematica dei pareri delle amministrazioni ed enti interessati.

Massime di principio

  • L’amministrazione è obbligata a concludere con un provvedimento espresso ogni procedimento avviato su istanza di un soggetto titolare di una posizione giuridica differenziata, salvo i casi tassativamente esclusi dalla legge.
  • Nel procedimento di VIA disciplinato dagli artt. 23, 24 e 25 d.lgs. 152/2006, le fasi di avvio e pubblicazione, consultazione e valutazione finale sono autonome e soggette a specifiche scansioni temporali.
  • I termini del procedimento di VIA hanno natura perentoria ai sensi dell’art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006; il loro superamento senza l’adozione degli atti dovuti integra silenzio-inadempimento illegittimo.
  • Per i progetti soggetti all’art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006, la Commissione tecnica PNRR-PNIEC deve predisporre il parere e lo schema di provvedimento di VIA entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione e comunque entro 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione; il direttore generale ministeriale deve adottare il provvedimento finale nei successivi trenta giorni, previa acquisizione del concerto del Ministero della cultura nei termini previsti.
  • In presenza di inerzia sia della Commissione tecnica sia del Ministero competente, il giudice può ordinare a ciascun organo di adottare gli atti di rispettiva competenza entro un termine assegnato e nominare un commissario ad acta per l’ulteriore fase di persistente inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliTermini del procedimento e silenzio
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaDifetto di istruttoria

Testo integrale

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