Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 852/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla SENTENZA N. 474/2024, EMESSA NEL GIUDIZIO R.G. N. 112/2024, DEL TRIBUNALE DI IVREA, SEZIONE LAVORO, PUBBLICATA IN DATA 18.07.2024, NOTIFICATA IL 24.07.2024 E PASSATA IN GIUDICATO, CON CUI IL TRIBUNALE DEL LAVORO CONDANNA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO ALLA CORRESPONSIONE A PARTE RICORRENTE DELLA RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTE DELL'IMPORTO DI EURO 455,11

Giustizia amministrativa202503552

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 455,11 a titolo di retribuzione professionale docente, oltre agli interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato e il pagamento delle somme liquidate, in linea capitale e a titolo di interessi legali, con esclusione delle spese già liquidate direttamente ai procuratori antistatari. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il ricorso era stato notificato dopo la notificazione della sentenza conforme all'originale, effettuata via PEC presso il domicilio reale del Ministero, e dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia quelli sostanziali. Ha rilevato che la sentenza azionata era stata attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., come riformulato dall'art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022, regolarmente notificata al Ministero, e che era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Ha quindi ordinato al Ministero di pagare le somme riconosciute dal giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare l'esercizio concreto dei poteri a un dirigente o funzionario della direzione generale competente, con un ulteriore termine di sessanta giorni. Ha condannato il Ministero alle spese di lite, liquidate in euro 800, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Ha inoltre disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, rilevando la serialità delle inottemperanze ministeriali e il possibile maturare di interessi, penalità di mora e ulteriori spese erariali.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'adempimento e di nominare, anche preventivamente, un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo necessario per avviare azioni esecutive contro un'amministrazione si applica anche al giudizio di ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile azionata può essere prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini della notificazione e dell'esecuzione.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. rilevante per l'attestazione di conformità della sentenza civile.

  • d.m. n. 55/2014

    È stato utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese processuali, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti dell'amministrazione inadempiente all'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, purché il titolo sia regolarmente attestato e notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • L'applicazione del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio delle azioni esecutive contro le amministrazioni riguarda anche il giudizio di ottemperanza; il suo decorso infruttuoso costituisce presupposto processuale per l'azione.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionando l'esercizio dei poteri sostitutivi all'inutile decorso del termine assegnato.
  • La nomina del commissario ad acta può individuare un organo apicale dell'amministrazione e consentirgli di delegare l'esercizio concreto dei poteri sostitutivi a un dirigente o funzionario della struttura istituzionalmente competente.
  • L'inerzia seriale dell'amministrazione nell'esecuzione di giudicati, quando possa determinare ulteriori interessi, penalità e spese a carico dell'erario, può giustificare la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.