Sentenza n. 13406/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento in Italia del titolo abilitante conseguito in Spagna per l'insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (aspirante docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza del 10 gennaio 2025, avente ad oggetto il riconoscimento in Italia di un titolo ritenuto valido per l'insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna ai sensi della disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il giudizio riguarda sia l'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso sia la nomina, in caso di persistente inerzia, di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza del silenzio-inadempimento. Ha rilevato che la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero dell'Istruzione e del Merito e che l'art. 16, comma 6, del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, impone l'adozione del provvedimento di riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era scaduto alla proposizione del ricorso, il Ministero è stato condannato a provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il giudice ha precisato che l'amministrazione deve esaminare la documentazione specifica della ricorrente, relativa al percorso di studi e ai titoli conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea, verificandone la coerenza con la direttiva 2005/36/CE e con la normativa attuativa. L'esame deve considerare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, nonché durata, livello e qualità della formazione, e deve includere, se necessario, la valutazione di misure compensative proporzionate. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice, nell'azione avverso il silenzio, di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine e di disporre, in caso di persistente inerzia, le misure esecutive necessarie.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Impone all'autorità competente di adottare il provvedimento di riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa dell'interessato.
d.lgs. 15/2016
Ha modificato il d.lgs. 206/2007 dando attuazione alla direttiva 2013/55/UE.
direttiva 2005/36/CE
Disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali e impone una valutazione effettiva delle competenze e delle qualifiche conseguite in altro Stato membro, anche mediante misure compensative proporzionate.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente, ove sussistano differenze rilevanti tra la formazione posseduta e quella richiesta, l'imposizione di misure compensative opportune e proporzionate.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Ha modificato la denominazione del Ministero dell'Istruzione in Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Quando l'autorità competente non conclude entro il termine di quattro mesi il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea, si configura silenzio-inadempimento e il giudice può ordinare all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale estera, l'amministrazione deve esaminare concretamente l'intero compendio delle competenze, conoscenze e capacità acquisite dall'interessato, considerando anche la durata, il livello e la qualità della formazione, senza limitarsi a un raffronto formale tra titoli.
- Qualora emergano differenze tra la formazione conseguita all'estero e i requisiti nazionali, l'amministrazione deve valutare l'equipollenza sostanziale delle qualifiche e, ove necessario, applicare misure compensative opportune e proporzionate, anziché respingere automaticamente l'istanza.
- Nell'azione avverso il silenzio, il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, prevedendo che intervenga entro un ulteriore termine qualora l'amministrazione non ottemperi all'ordine di provvedere.
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