Cassazione Penale, Sentenza n. 40/2022 del 05/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado in tema di rapina aggravata, lesioni aggravate e ricettazione. GIOVANNINI deduce: 1) illegittima applicazione dell'aggravante ex art. 628, comma 3, n.1 cod. pen. nonostante l'assoluzione per il porto e la detenzione di pistola; 2) diniego delle attenuanti generiche e mancato riconoscimento del ravvedimento e del risarcimento; 3) eccessività della pena e violazione del divieto di reformatio in peius. VALENTI deduce: violazione nella quantificazione della pena da parte della Corte d'appello, contestando la determinazione della pena base e il calcolo relativo alla recidiva reiterata e agli aumenti applicati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto a GIOVANNINI, i primi due motivi sono stati ritenuti reiterativi e aspecifici; la Corte ha confermato che l'uso di un'arma (anche giocattolo) può integrare l'aggravante ex art. 628 n.1 e che l'assoluzione per porto/detenzione di arma non impedisce l'applicazione dell'aggravante nella rapina, essendo fattispecie autonome. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto motivato dalla gravità della condotta, dai precedenti e dal comportamento processuale (ammissione tardiva strumentale); il risarcimento del danno è stato già valorizzato mediante riconoscimento dell'art. 62 n.6 in termini equivalenti. Sulla quantificazione della pena è stata ritenuta adeguata la motivazione e non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius, poiché la pena inflitta in appello è comunque inferiore a quella per la fattispecie aggravata. Quanto a VALENTI, il ricorso è manifestamente infondato: il G.u.p. aveva correttamente determinato la pena base nel quadro del terzo comma dell'art. 628 e non aveva applicato aumenti per la recidiva reiterata; quindi le deduzioni difensive sul calcolo della pena base sono errate. I ricorrenti sono condannati alle spese e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen. (rapina)
La Corte ha confermato che l'aggravante per l'uso delle armi (anche se l'arma e' giocattolo) opera nell'ambito della rapina; tale aggravante e' distinta dal reato di porto abusivo di arma e la relativa assoluzione non esclude l'applicazione dell'aggravante nella rapina
art. 62 n.6 cod. pen. (circostanza attenuante: risarcimento del danno)
Il risarcimento del danno puo' essere valorizzato ai fini delle attenuanti; nel caso concreto e' stato riconosciuto e qualificato come equivalente anziche' subvalente, ma non puo' produrre duplicazione di effetti rispetto ad altre riduzioni
art. 62 n.4 cod. pen.
Norma citata nella disamina delle circostanze valutate dai giudici di merito; la Corte ha ritenuto prevalenti le aggravanti sulle attenuanti contestate
art. 63, comma 4, cod. pen. (determinazione della pena nei concorsi di circostanze)
Il giudice di primo grado ha applicato correttamente il criterio di determinazione della pena base ai sensi di tale norma; la Corte di Cassazione ha ricordato che il giudice d'appello non e' vincolato a rispettare la stessa proporzione di pena usata dal primo giudice purché la pena finale resti entro i limiti consentiti
art. 99, comma 4, cod. pen. (aumenti per circostanze)
Richiamata nel contesto della valutazione degli aumenti applicati per le aggravanti ad effetto speciale e per la continuazione dei reati
art. 597, comma 4, cod. proc. pen. (divieto di reformatio in peius nell'appello dell'imputato)
La Suprema Corte ha richiamato il principio per precisare che il giudice d'appello puo' quantificare la pena per il reato non circostanziato in misura superiore alla pena-base del primo giudice a condizione che la pena finale sia comunque inferiore a quella applicabile per il reato circostanziato
Massime di principio
- L'uso di un'arma in una rapina include anche l'uso di un'arma giocattolo: la minaccia concreta e la percezione della vittima sono rilevanti, e la circostanza aggravante puo' essere applicata anche se manca il reato di porto/detenzione abusiva.
- L'assoluzione per un reato autonomo (es. porto abusivo d'arma) non ostacola l'applicazione di aggravanti autonome connesse al reato principale (es. aggravante per uso di armi nella rapina).
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede una valutazione di resipiscenza sincera e tempestiva; ammissioni tardive o strumentali finalizzate a mitigare la pena possono legittimamente essere valutate negativamente.
- Il risarcimento del danno puo' essere valorizzato ma non produce effetti duplicati: se gia' considerato nel riconoscimento di un'attenuante, non puo' essere nuovamente 'riutilizzato' per ottenere ulteriori riduzioni.
- In appello il giudice non e' vincolato a mantenere la stessa proporzione di pena adottata dal primo giudice; e' ammesso un aumento purché non si violi il divieto di reformatio in peius (la pena finale non deve superare quella prevista per la fattispecie aggravata).
- Motivi di ricorso che riproducono pedissequamente le censure di merito senza confutare puntualmente le argomentazioni dei giudici di appello risultano inammissibili: il ricorso per cassazione deve indicare criticamente le ragioni per cui la motivazione impugnata sarebbe viziata.
- Nella determinazione della pena base e degli aumenti occorre che il giudice di merito dia conto degli aumenti applicati e della loro composizione; contestazioni generiche sul calcolo della pena sono deboli se non si indicano errori specifici nella motivazione del primo giudice.
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