Sentenza n. 2408/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione del servizio pluriennale di promozione turistica del territorio dell’Isola di Pantelleria a favore dell’operatore economico primo classificato
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, seconda classificata nella procedura negoziata per l’affidamento del servizio di promozione turistica pluriennale del territorio di Pantelleria, ha impugnato l’aggiudicazione deducendo che alla società aggiudicataria erano stati attribuiti, per i criteri 1.1, 1.3 e 1.4 dell’offerta tecnica, complessivi 10 punti non dovuti. In particolare, l’aggiudicataria aveva dichiarato di non avere maturato esperienza specifica nella promozione turistica dell’Isola di Pantelleria, di non avere collaborato con DMO formalmente costituite e operanti nel territorio comunale e di non avere realizzato progetti di visibilità in collaborazione diretta con compagnie aeree per campagne di co-branding o co-marketing riferite ai mercati serviti dai collegamenti aerei con l’isola. Nonostante tali dichiarazioni, la commissione aveva attribuito 3,5 punti per il criterio 1.1, 1,5 punti per il criterio 1.3 e 5 punti per il criterio 1.4. La ricorrente ha sostenuto che il bando e il capitolato valorizzassero esclusivamente esperienze pregresse direttamente riferite alla promozione del territorio di Pantelleria e che, in assenza di tale esperienza specifica, dovesse essere attribuito punteggio pari a zero. In subordine, ha dedotto l’illegittimità dell’intera procedura per contraddittorietà tra determina a contrarre, bando e capitolato quanto ai punteggi massimi attribuibili ai criteri. Ha inoltre domandato, ove occorrente, il conseguimento dell’aggiudicazione, la stipula del contratto o la declaratoria di inefficacia dello stesso, con disponibilità al subentro.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo e annullato l’aggiudicazione. Ha rilevato che gli atti di gara, pur presentando anche un contrasto interno sui punteggi massimi, valorizzavano in modo evidente la pregressa attività di promozione turistica svolta in favore dell’Isola di Pantelleria, sia per il criterio 1.1 sia per i criteri 1.3 e 1.4. Di conseguenza, la commissione non poteva attribuire alcun punteggio all’operatore che aveva espressamente dichiarato di non possedere la concreta e specifica esperienza richiesta rispetto alle attività di diretta promozione di Pantelleria. Non era sufficiente che l’aggiudicataria fosse, in astratto, più titolata per iniziative svolte in altri contesti: il punteggio avrebbe potuto essere riconosciuto solo se la lex specialis avesse previsto un criterio meno selettivo sotto il profilo territoriale. Il TAR ha precisato che la ricorrente non aveva contestato direttamente il bando e che non risultava un annullamento d’ufficio dei criteri da parte della stazione appaltante; pertanto, la commissione era tenuta ad applicare la lex specialis così come formulata. Il secondo motivo e le ulteriori domande demolitorie sono stati assorbiti perché proposti in subordine. Il Comune è stato condannato a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 4.000 oltre IVA, CPA e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 50, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023
La procedura è stata indetta come procedura negoziata per l’affidamento del servizio.
art. 108, comma 5, d.lgs. 36/2023
La gara è stata aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
artt. 121, 122 e 124 c.p.a.
Richiamati dalla ricorrente per la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto e per la disponibilità al subentro; tali domande non sono state esaminate in quanto il TAR ha accolto la domanda demolitoria.
art. 119, comma 3, c.p.a.
Ha consentito la fissazione dell’udienza di merito in esito alla fase cautelare.
Massime di principio
- Quando la lex specialis subordina l’attribuzione di punteggio a esperienze pregresse riferite a uno specifico territorio o contesto operativo, la commissione deve valutare esclusivamente esperienze concretamente riconducibili a tale ambito e non può attribuire punteggio sulla base di esperienze soltanto analoghe o più qualificate in astratto ma svolte altrove.
- La commissione giudicatrice non può disapplicare o attenuare i criteri di valutazione stabiliti dal bando e dal capitolato attribuendo punteggio a un concorrente privo del requisito esperienziale specificamente valorizzato dalla lex specialis.
- L’eventuale carattere eccessivamente restrittivo o illegittimo di un criterio di gara non consente alla commissione di modificarne in via interpretativa la portata; in assenza di una rituale contestazione della lex specialis o di un annullamento d’ufficio da parte della stazione appaltante, il criterio deve essere applicato secondo il suo contenuto oggettivo.
- Il punteggio attribuito in violazione dei criteri della lex specialis rende illegittima l’aggiudicazione quando incide sulla comparazione tra le offerte e sulla graduatoria finale.
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