Sentenza n. 1870/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 271/2024, resa tra le parti, nel giudizio promosso per l’annullamento del decreto del Questore di Roma del 19.11.2018, con il quale è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fondato su una condanna irrevocabile per rapina in concorso
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il decreto del Questore di Roma del 19 novembre 2018. Ha dedotto, da un lato, il difetto di motivazione della sentenza di primo grado, per non avere considerato il radicamento sociale e familiare in Italia, la frequentazione della scuola dell'obbligo, il matrimonio, la nascita di un figlio, l'attività lavorativa e l'assenza di ulteriori condotte antigiuridiche, né valutato in modo dinamico la sua personalità, limitandosi a ricondurre la condanna tra i reati ostativi. Dall'altro, ha dedotto la violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che l'amministrazione avrebbe applicato un automatismo fondato su una condanna relativa a fatti risalenti al 2013, senza bilanciare l'interesse alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza con il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU, in contrasto anche con i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 202/2013.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR Lazio. Ha ritenuto che l'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, in presenza anche di una condanna non definitiva per uno dei reati ostativi, non lasci spazio a valutazioni discrezionali. Ha inoltre interpretato l'art. 5, comma 5, del medesimo decreto nel senso che l'obbligo di considerare la natura e l'effettività dei vincoli familiari, i legami familiari e sociali con il Paese d'origine e la durata del soggiorno in Italia opera con riferimento alla richiesta di permesso per ricongiungimento familiare, fattispecie diversa da quella in esame, riguardante il rinnovo del permesso per lavoro subordinato. Il diniego è stato quindi ritenuto legittimo senza necessità del bilanciamento invocato dall'appellante. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
in presenza di condanna -anche non definitiva- per uno dei cd. reati ostativi
La condanna, anche non definitiva, per uno dei reati ostativi esclude ogni valutazione discrezionale dell'amministrazione in ordine al rilascio del permesso di soggiorno.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale
Secondo la sentenza, tale obbligo di valutazione si riferisce alla richiesta di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare e non al rinnovo per motivi di lavoro oggetto del giudizio.
art. 8 CEDU
È stato invocato dall'appellante quale parametro del diritto al rispetto della vita privata e familiare, ma il giudice ha escluso che imponesse il bilanciamento richiesto nella fattispecie.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, unitamente all'art. 10 del Regolamento UE 2016/679, per l'oscuramento delle generalità dell'appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Ha costituito il presupposto, unitamente all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, per l'oscuramento delle generalità dell'appellante.
Massime di principio
- La condanna, anche non definitiva, per uno dei reati ostativi previsti dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 preclude, secondo la decisione, ogni valutazione discrezionale dell'amministrazione ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno.
- L'obbligo previsto dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 di considerare i vincoli familiari, i legami sociali e la durata del soggiorno nazionale è riferito, secondo la sentenza, alla richiesta di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare e non si applica al rinnovo del permesso richiesto per motivi di lavoro.
- Quando il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro è fondato su una condanna rientrante tra i reati ostativi, il giudice ha ritenuto non necessario un autonomo bilanciamento tra la tutela dell'ordine pubblico, la sicurezza dello Stato e il radicamento familiare o sociale dello straniero.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 526/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 527/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 528/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 529/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 530/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 531/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →