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Sentenza

Sentenza n. 1870/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 271/2024, resa tra le parti, nel giudizio promosso per l’annullamento del decreto del Questore di Roma del 19.11.2018, con il quale è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Giustizia amministrativa202406138

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fondato su una condanna irrevocabile per rapina in concorso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il decreto del Questore di Roma del 19 novembre 2018. Ha dedotto, da un lato, il difetto di motivazione della sentenza di primo grado, per non avere considerato il radicamento sociale e familiare in Italia, la frequentazione della scuola dell'obbligo, il matrimonio, la nascita di un figlio, l'attività lavorativa e l'assenza di ulteriori condotte antigiuridiche, né valutato in modo dinamico la sua personalità, limitandosi a ricondurre la condanna tra i reati ostativi. Dall'altro, ha dedotto la violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che l'amministrazione avrebbe applicato un automatismo fondato su una condanna relativa a fatti risalenti al 2013, senza bilanciare l'interesse alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza con il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU, in contrasto anche con i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 202/2013.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR Lazio. Ha ritenuto che l'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, in presenza anche di una condanna non definitiva per uno dei reati ostativi, non lasci spazio a valutazioni discrezionali. Ha inoltre interpretato l'art. 5, comma 5, del medesimo decreto nel senso che l'obbligo di considerare la natura e l'effettività dei vincoli familiari, i legami familiari e sociali con il Paese d'origine e la durata del soggiorno in Italia opera con riferimento alla richiesta di permesso per ricongiungimento familiare, fattispecie diversa da quella in esame, riguardante il rinnovo del permesso per lavoro subordinato. Il diniego è stato quindi ritenuto legittimo senza necessità del bilanciamento invocato dall'appellante. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998

    in presenza di condanna -anche non definitiva- per uno dei cd. reati ostativi

    La condanna, anche non definitiva, per uno dei reati ostativi esclude ogni valutazione discrezionale dell'amministrazione in ordine al rilascio del permesso di soggiorno.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale

    Secondo la sentenza, tale obbligo di valutazione si riferisce alla richiesta di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare e non al rinnovo per motivi di lavoro oggetto del giudizio.

  • art. 8 CEDU

    È stato invocato dall'appellante quale parametro del diritto al rispetto della vita privata e familiare, ma il giudice ha escluso che imponesse il bilanciamento richiesto nella fattispecie.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, unitamente all'art. 10 del Regolamento UE 2016/679, per l'oscuramento delle generalità dell'appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Ha costituito il presupposto, unitamente all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, per l'oscuramento delle generalità dell'appellante.

Massime di principio

  • La condanna, anche non definitiva, per uno dei reati ostativi previsti dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 preclude, secondo la decisione, ogni valutazione discrezionale dell'amministrazione ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno.
  • L'obbligo previsto dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 di considerare i vincoli familiari, i legami sociali e la durata del soggiorno nazionale è riferito, secondo la sentenza, alla richiesta di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare e non si applica al rinnovo del permesso richiesto per motivi di lavoro.
  • Quando il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro è fondato su una condanna rientrante tra i reati ostativi, il giudice ha ritenuto non necessario un autonomo bilanciamento tra la tutela dell'ordine pubblico, la sicurezza dello Stato e il radicamento familiare o sociale dello straniero.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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