Cassazione Penale, Sentenza n. 15114/2023 del 11/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per detenzione e trasporto di eroina ritenute in concorso con Salvatore Longo. Nicola Rizzo denunciava in particolare il vizio di motivazione relativo alla riconducibilità al medesimo del cellulare rinvenuto nell'auto guidata da Barletta (da cui sarebbe partito il messaggio diretto a Longo) e la mancata valorizzazione delle attenuanti generiche. Barletta contestava la logica della decisione, chiedeva la rinnovazione dell'istruttoria e la nullità di una perizia sulla sostanza, e sosteneva che l'assoluzione di un altro coimputato (Vita) avrebbe reso contraddittoria la condanna dei partecipi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi: ha annullato con rinvio la sentenza di merito riguardo alla posizione di Nicola Rizzo per un vizio logico-motivazionale sul punto fondamentale della attribuzione del cellulare e dei relativi contatti telefonici, disponendo un nuovo giudizio sulla sua responsabilità. Ha invece rigettato il ricorso di Francesco Barletta, confermando la sua condanna e condannandolo al pagamento delle spese processuali. Le censure generiche e quelle relative a presunte nullità della perizia sono state ritenute inammissibili o infondate in relazione al rito abbreviato adottato.
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen.
Norma invocata per chiedere l'ammissione di documenti allegati in appello e la rinnovazione istruttoria; la Corte ha ritenuto la censura generica e priva della indicazione dell'indispensabilita' o rilevanza dei documenti.
art. 229 cod. proc. pen.
Riferita alla disciplina di rilevanza nell'ambito della perizia e della sua validità; la Cassazione ha ritenuto le censure sulle presunte nullità non idonee a compromettere il rito abbreviato prescelto.
art. 87 D.P.R. n. 309/1990
Norma del testo unico stupefacenti richiamata in relazione alla perizia sulla sostanza; la Corte ha escluso che le contestate irregolarità rendessero inutilizzabili le risultanze.
art. 364 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle nullità o vizi procedurali connessi alle indagini; la Cassazione ha ritenuto tali censure non decisive nel contesto del rito abbreviato.
Massime di principio
- La mera presenza di un telefono nell'abitacolo non basta: occorrono elementi precisi e motivati per attribuire la disponibilità dell'utenza a uno specifico occupante; la mancanza di tali argomentazioni può determinare l'annullamento per vizio logico.
- Quando la ricostruzione accusatoria si fonda su inferenze complesse (es. staffetta tra veicoli e messaggi telefonici), il giudice deve esplicitare le premesse che collegano gli elementi di fatto alla responsabilità individuale; ogni passaggio apodittico è vulnerabile in Cassazione.
- Il ruolo del conducente di un veicolo che funge da 'staffetta' può, di per sé, essere ritenuto elemento di responsabilità se collegato logicamente all'obiettivo criminoso, anche quando non sia pacifica l'attribuzione di un dispositivo (telefono) a quel soggetto.
- In rito abbreviato alcune contestazioni procedurali (perizie, mancato sequestro formale) possono risultare inefficaci se non dimostrano la patologica inutilizzabilità delle prove, poiché il rito comporta una limitata incisività di tali censure.
- Per impugnazioni che chiedono acquisizione di documenti in appello (art. 603 c.p.p.) è necessario indicare con precisione quali documenti, la loro rilevanza e indispensabilità; censure generiche sono inammissibili.
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