Ordinanza n. 11779/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto n°2833 del 22.11.2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito depositato nel fascicolo processuale dello scrivente difensore nella parte in cui reca il rigetto della istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sostegno conseguito all’estero per la classe di concorso ADMM E ADSS, emanato in adempimento alla sentenza del TAR LAZIO Sezione Quarta Bis, n. 4308/2023 intervenuta a seguito di ricorso per silenzio inadempimento; per quanto concerne i motivi aggiunti: - del decreto di esclusione n° 1013 del 20/01/2025 dell’ufficio scolastico regionale per il Piemonte/at Torino di esclusione del ricorrente dalle graduatorie provinciali di prima fascia finalizzata al conferimento di contratti a tempo determinato per le classi di concorso sostegno ADMM/ADSS, emanato sulla base delle stesse motivazioni riportate negli 11 punti di diritto di cui al ricorso principale, trattandosi di atto conseguenziale e motivato esclusivamente sulla base del decreto ministeriale n°2833/2024 gravato in via principale. - di ogni altro atto presupposto e conseguenziale ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento di un titolo estero di specializzazione sul sostegno e successiva esclusione dalle graduatorie provinciali per le supplenze
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale con cui è stata rigettata l’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero per le classi di concorso ADMM e ADSS, adottato in adempimento di una precedente sentenza resa a seguito di ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo decreto dell’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte – Ambito territoriale di Torino, recante la sua esclusione dalle graduatorie provinciali di prima fascia finalizzate al conferimento di contratti a tempo determinato per le medesime classi di concorso. L’esclusione è stata contestata in quanto atto conseguenziale e fondata sulle medesime ragioni poste a base del diniego ministeriale. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti e conseguenziali non conosciuti.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del diniego di riconoscimento del titolo estero né quella dell’esclusione dalle graduatorie. Ha rilevato che l’eventuale accoglimento dei motivi aggiunti potrebbe arrecare pregiudizio agli altri soggetti collocati nella graduatoria, i quali devono quindi essere messi in condizione di partecipare al giudizio. Ha disposto, a pena di improcedibilità, l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, autorizzando una modalità semplificata correlata all’elevato numero dei destinatari. Il ricorrente dovrà trasmettere al Ministero, entro 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, una comunicazione sintetica contenente numero di ruolo, petitum, censure e atti impugnati; il Ministero dovrà pubblicarla sul proprio sito istituzionale entro i 20 giorni successivi, rilasciando attestazione dell’avvenuta pubblicazione. Il ricorrente dovrà poi depositare la prova dell’adempimento entro 20 giorni dalla pubblicazione. La causa è stata rinviata per la prosecuzione all’udienza pubblica del 17 febbraio 2027.
Massime di principio
- Quando l’eventuale accoglimento di motivi aggiunti diretti contro l’esclusione da una graduatoria pubblica può incidere sulla posizione degli altri graduati, il giudice deve assicurare il contraddittorio anche nei loro confronti.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati, il giudice può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, prescrivendo modalità idonee a rendere conoscibili il giudizio, il petitum, le censure e gli atti impugnati.
- L’integrazione del contraddittorio può essere disposta a pena di improcedibilità, con assegnazione al ricorrente di un termine per l’adempimento e di un ulteriore termine per il deposito della relativa prova.
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