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Sentenza

Sentenza n. 564/2026 - Genova, Sezione 2

per l’annullamento A - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona prot. n. 11818 del 21.11.2024, nelle parti in cui ha dichiarato improcedibile l’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica dell’autorimessa ed ha comunicato il preavviso di parere negativo per la strada di collegamento veicolare con l’abitazione; - della nota del Comune di Sanremo prot. n. 1708 del 20.2.2025, nella parte in cui ha respinto l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica dell’autorimessa, invitando gli interessati al riempimento del vano mediante materiale inerte; B - per quanto riguarda il primo ricorso per motivi aggiunti: - del parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona prot. n. 4243 del 22.4.2025, recante il parere negativo per la strada di collegamento veicolare con l’abitazione; C - per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti: - della nota del Comune di Sanremo prot. n. 90174 del 2.10.2025, recante la reiezione dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica della strada di collegamento veicolare con l’abitazione;

Giustizia amministrativa202500546

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: pareri della Soprintendenza e provvedimenti del Comune di Sanremo di diniego dell’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica per un’autorimessa e una rampa carrabile

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il parere soprintendentizio che aveva dichiarato improcedibile l’istanza relativa all’autorimessa e preannunciato un esito negativo per la rampa carrabile, il successivo parere negativo sulla rampa e i provvedimenti comunali di diniego della sanatoria paesaggistica. Hanno dedotto, tra l’altro, la violazione degli artt. 142, 146 e 167 del d.lgs. n. 42/2004, dell’art. 34-bis e dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, del d.P.R. n. 31/2017, delle norme del P.U.C. di Sanremo e del P.T.C.P., nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, carenza dei presupposti e travisamento dei fatti. Secondo i ricorrenti, l’autorimessa sarebbe stata interrata, ricompresa nel profilo originario del terreno, dotata di copertura a verde pensile e conforme alle tolleranze costruttive; la rampa sarebbe coerente con l’andamento del terreno, scarsamente visibile e funzionale anche alla coltivazione del fondo. È stata inoltre dedotta l’illegittimità derivata dei dinieghi comunali e la violazione dell’obbligo del Comune di valutare autonomamente la compatibilità paesaggistica, poiché i pareri della Soprintendenza erano stati resi oltre il termine di novanta giorni. I ricorrenti hanno lamentato anche l’omessa considerazione delle osservazioni presentate e del parere favorevole della Commissione locale per il paesaggio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondati e assorbenti i motivi diretti contro i provvedimenti comunali. Ai sensi dell’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004, il parere della Soprintendenza deve essere reso entro novanta giorni. Il superamento del termine non determina la consumazione del potere dell’organo statale, ma comporta la perdita del carattere vincolante del parere tardivo. Pertanto, il Comune non poteva recepire pedissequamente i pareri soprintendentizi, ma avrebbe dovuto valutare autonomamente la compatibilità paesaggistica dell’autorimessa e della rampa e motivare le ragioni dell’accoglimento o del diniego, anche considerando il parere favorevole della Commissione locale per il paesaggio e l’eventuale possibilità di prescrivere misure di miglior inserimento paesaggistico. I provvedimenti comunali erano invece motivati esclusivamente sulla base della ritenuta vincolatività dei pareri tardivi. Il TAR ha quindi annullato i provvedimenti comunali nelle parti riguardanti autorimessa e rampa, imponendo una nuova pronuncia conforme all’effetto conformativo della sentenza. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004

    termine perentorio di centottanta giorni per la decisione dell’autorità competente e termine perentorio di novanta giorni per il parere della Soprintendenza

    Il parere soprintendentizio tardivo non consuma il potere dell’organo statale, ma perde il carattere vincolante; l’amministrazione procedente deve quindi valutare autonomamente la compatibilità paesaggistica. In linea generale la nuova volumetria preclude l’autorizzazione paesaggistica postuma, salvo le deroghe previste per gli interventi di lieve entità.

  • art. 17 d.P.R. n. 31/2017

    rinvio all’art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004

    Per gli interventi soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato, l’accertamento postumo può essere ammesso anche quando siano state create superfici utili o nuova volumetria, nei limiti della disciplina applicabile.

  • punto B.16 dell’allegato B al d.P.R. n. 31/2017

    realizzazione di autorimesse, collocate fuori terra ovvero parzialmente interrate, con volume emergente fuori terra non superiore a 50 mc, compresi i percorsi di accesso e le eventuali rampe

    Le autorimesse rientranti nella fattispecie possono essere assoggettate al procedimento autorizzatorio semplificato e, secondo il richiamo dell’art. 17, possono accedere all’accertamento postumo nei limiti previsti dall’art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004.

  • art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990

    È richiamato l’orientamento secondo cui il parere soprintendentizio reso fuori termine potrebbe essere inefficace e non produrre effetti, neppure quale mero apporto istruttorio; il TAR fonda tuttavia la decisione sulla perdita del carattere vincolante e sull’obbligo comunale di autonoma valutazione.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Il provvedimento conclusivo deve esporre le ragioni della decisione, soprattutto quando l’amministrazione procedente si discosti o si uniformi acriticamente a valutazioni non vincolanti e quando sussistano elementi istruttori di segno contrario.

  • art. 43 c.p.a.

    La disposizione è stata utilizzata per la proposizione del primo ricorso per motivi aggiunti.

Massime di principio

  • Nel procedimento di accertamento postumo della compatibilità paesaggistica, il parere della Soprintendenza reso oltre il termine di novanta giorni conserva il potere dell’organo statale di pronunciarsi, ma perde il carattere vincolante; l’amministrazione competente a decidere sull’istanza deve quindi procedere a una valutazione autonoma e motivata della compatibilità paesaggistica.
  • L’amministrazione comunale non può fondare il diniego dell’accertamento di compatibilità paesaggistica sul mero recepimento di un parere soprintendentizio tardivo, senza esplicitare le ragioni per cui condivide la valutazione negativa e senza esaminare autonomamente gli interessi e gli elementi istruttori rilevanti.
  • Quando la Commissione locale per il paesaggio abbia espresso un parere favorevole, l’amministrazione procedente è tenuta a fornire una motivazione particolarmente puntuale sulle ragioni del diniego o, in caso di valutazione positiva, sulle eventuali prescrizioni necessarie per il corretto inserimento dell’intervento nel contesto paesaggistico.
  • Per gli interventi di lieve entità ricompresi nell’allegato B al d.P.R. n. 31/2017, tra cui determinate autorimesse parzialmente interrate con volume emergente non superiore a 50 metri cubi, la disciplina del procedimento semplificato può consentire l’accertamento postumo anche in presenza di superfici utili o nuova volumetria, nei limiti dell’art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004.
  • In applicazione del principio tempus regit actum, la valutazione della domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica deve essere compiuta alla luce della disciplina vigente al momento dell’esercizio del potere amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaAutorizzazione paesaggisticaMotivazione del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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