Sentenza del 06/05/2019 n. 763 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Atti impugnabili - Diniego ai autotutela - Impugnabilità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il condominio aveva presentato una dichiarazione modello 770 contenente una duplicazione degli importi soggetti a ritenuta. Dopo aver ricevuto una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa a maggiori ritenute dovute, aveva chiesto tardivamente l'annullamento e lo sgravio, sostenendo di aver dimostrato l'errore dichiarativo, l'assenza di un danno per l'Erario, la doppia imposizione e l'irregolare notificazione della cartella. Il ricorso riguardava principalmente il diniego di autotutela e la cartella di pagamento.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello principale del condominio perché il diniego di autotutela relativo a un atto impositivo ormai definitivo non è impugnabile, essendo l'elenco degli atti impugnabili previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 546/1992 tassativo. L'impugnazione non poteva quindi riaprire la contestazione di una debenza divenuta definitiva per mancata impugnazione tempestiva. È stato respinto anche l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate sulle sanzioni, poiché l'errore non aveva prodotto una reale omissione contributiva e le sanzioni non risultavano dovute. Il condominio è stato condannato a pagare le spese del grado d'appello, liquidate in 1.000 euro oltre accessori in favore dell'Agenzia delle Entrate e in ulteriori 1.000 euro oltre accessori in favore di Equitalia. Sono rimaste compensate le spese del primo grado.
Norme richiamate
Art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Elencazione tassativa degli atti impugnabili nel processo tributario
Il diniego di autotutela non è autonomamente impugnabile quando si riferisce a un atto impositivo già definitivo e non introduce una nuova lesione della posizione del contribuente. Diversamente, si consentirebbe di eludere i termini di impugnazione e di riaprire una controversia ormai definita.
Principi giurisprudenziali in materia di autotutela tributaria, richiamati da Cass. Civ., sez. V, 15 aprile 2016, n. 7511
La facoltà di impugnazione riguarda gli atti che producono una lesione degli interessi del contribuente, non quelli che lasciano invariata una situazione già conosciuta
Il rifiuto di esercitare l'autotutela è, in linea generale, espressione di un potere discrezionale e non può essere utilizzato come strumento per contestare tardivamente il merito dell'atto originario.
Principio di capacità contributiva, art. 53 della Costituzione
Il richiamo al divieto di doppia imposizione o all'assenza di un effettivo danno erariale non consente di superare, da solo, la definitività dell'atto e l'inammissibilità dell'impugnazione del diniego di autotutela.
Massime di principio
- L'elenco degli atti impugnabili nel processo tributario è tassativo: un atto non previsto dalla legge, come il diniego di autotutela riferito a un atto definitivo, non può normalmente essere impugnato.
- L'autotutela tributaria non costituisce un rimedio alternativo per riaprire i termini di impugnazione dell'atto impositivo originario. La richiesta deve quindi essere presentata tempestivamente e non sostituisce il ricorso ordinario.
- Anche quando il contribuente dimostra un errore materiale, l'assenza di danno per l'Erario o una possibile doppia imposizione, tali circostanze non eliminano automaticamente la definitività dell'atto se non sono fatte valere nei termini.
- Le comunicazioni di irregolarità devono essere riscontrate entro il termine indicato dall'Amministrazione, producendo subito la documentazione dell'errore e chiedendo la correzione prima della formazione del ruolo.
- Se la cartella o l'atto impositivo viene notificato regolarmente, il termine per impugnarlo decorre dalla notificazione secondo le regole applicabili, anche quando il contribuente non ne abbia preso effettiva conoscenza per propria inerzia o per mancato ritiro.
- L'autotutela può assumere rilievo quando l'Amministrazione adotti un nuovo provvedimento lesivo o quando siano presenti specifiche ipotesi di illegittimità previste dalla legge; non garantisce però al contribuente il diritto a ottenere l'annullamento di un atto ormai definitivo.
- Le sanzioni devono essere collegate a una violazione effettiva: nel caso esaminato sono state escluse perché non era stata accertata una reale omissione contributiva, nonostante l'errore nella dichiarazione.
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