Sentenza n. 680/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento del 4 marzo 2024 con cui la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani ha espresso parere negativo all'esecuzione dell'intervento di cui all'accluso progetto di restauro e risanamento conservativo di un immobile sito in contrada Calabianca a Castellammare del Golfo, ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere negativo della Soprintendenza sull’autorizzazione paesaggistica per il progetto di restauro e risanamento conservativo, con ricostruzione, di un rudere situato entro la fascia di 150 metri dalla battigia
Esito
Favorevole al resistente (soprintendenza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il parere negativo reso ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004, deducendo un’unica censura articolata sull’erroneità dell’istruttoria e della motivazione. Ha sostenuto che l’intervento riguardasse un fabbricato preesistente al vincolo e fosse riconducibile al restauro e risanamento conservativo o, comunque, alla ristrutturazione edilizia, senza alterazione dei volumi, della superficie, della sagoma, delle aperture, dei prospetti e dell’area di sedime. Ha contestato l’applicazione dell’art. 15, lett. a), della l.r. 78/1976 e degli artt. 14 e 54 delle Norme di attuazione del P.T.P. Ambito 1, rilevando che tali disposizioni vieterebbero le nuove edificazioni e le trasformazioni urbanistiche, ma non gli interventi di recupero degli edifici esistenti. Ha inoltre dedotto che la consistenza originaria dell’immobile sarebbe dimostrata da elementi murari residui, da un precedente progetto e da una consulenza basata su fotografie aeree, e che la Soprintendenza avrebbe erroneamente qualificato come nuova costruzione un intervento di fedele ricostruzione di un manufatto preesistente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha preliminarmente chiarito che il vincolo paesaggistico non impone automaticamente l’inibizione di qualsiasi intervento sull’area: l’art. 15, lett. a), della l.r. 78/1976 consente, nella fascia dei 150 metri dalla battigia, la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati; inoltre, gli artt. 14 e 54 delle Norme di attuazione del P.T.P. vietano nuove edificazioni e trasformazioni urbanistiche, ma non escludono in modo assoluto la ristrutturazione degli immobili esistenti. Tuttavia, nel caso concreto, il progetto non è stato ritenuto un intervento di recupero di un edificio esistente, bensì una nuova costruzione. Il manufatto versava in avanzato stato ruderale, con sole porzioni di murature in pietrame informe e privo di orizzontamenti, copertura, pavimentazione, finiture, servizi e impianti. Le fotografie aeree e gli altri documenti prodotti non consentivano di determinare con certezza l’originaria consistenza plano-volumetrica, la sagoma, l’altezza, la destinazione d’uso e l’ingombro complessivo dell’edificio. La ricostruzione prospettata si fondava quindi su una ricostruzione ipotetica e non su dati oggettivi e verificabili. Mancando un organismo edilizio esistente identificabile nella sua identità strutturale, non ricorrevano i presupposti né della ristrutturazione edilizia né del restauro e risanamento conservativo. L’intervento doveva pertanto qualificarsi come nuova costruzione, vietata dalla disciplina paesaggistica e dalla fascia di inedificabilità. Il TAR ha condannato il ricorrente al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 146 d.lgs. 42/2004
La Soprintendenza ha espresso il parere paesaggistico negativo sull’intervento progettato.
art. 15, lett. a), l.r. 78/1976
la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati
La disposizione vieta le nuove edificazioni nella fascia dei 150 metri dalla battigia, ma consente la ristrutturazione degli edifici esistenti purché non siano alterati i volumi già realizzati.
artt. 14, 15 e 54 Norme di attuazione del P.T.P. Ambito 1
Le disposizioni vietano nuove edificazioni e interventi di trasformazione urbanistica, senza imporre un divieto assoluto di ogni intervento sugli immobili effettivamente esistenti; nel caso concreto, però, l’opera è stata qualificata come nuova costruzione.
art. 3, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001
Il restauro e risanamento conservativo presuppone un organismo edilizio esistente, identificabile nella sua identità strutturale, del quale siano conservabili gli elementi essenziali tipologici, formali e strutturali.
art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001
La ristrutturazione edilizia, anche mediante demolizione e ricostruzione, richiede un edificio preesistente individuabile con certezza nella sua consistenza geometrica e plano-volumetrica; la ricostruzione di un rudere privo di elementi strutturali idonei costituisce nuova costruzione.
Massime di principio
- Nella fascia di inedificabilità prevista dall’art. 15, lett. a), della l.r. 78/1976, il divieto non impedisce in assoluto la ristrutturazione degli edifici esistenti, purché l’intervento non alteri i volumi già realizzati; l’amministrazione non può quindi respingere l’istanza mediante il solo richiamo generico al vincolo paesaggistico.
- La qualificazione di un intervento come ristrutturazione edilizia mediante ricostruzione presuppone la certezza, oggettiva e verificabile, della consistenza geometrica e plano-volumetrica dell’edificio preesistente. Quando residuino soltanto porzioni esigue di murature, prive di copertura e strutture orizzontali, e la ricostruzione si fondi su immagini aeree o ricostruzioni ipotetiche non idonee a dimostrare sagoma, altezza e volumetria, l’intervento deve essere qualificato come nuova costruzione.
- Il restauro e risanamento conservativo richiede l’esistenza attuale di un organismo edilizio identificabile nella sua identità strutturale e nei suoi elementi essenziali tipologici, formali e strutturali; la ricostruzione integrale di un rudere non riconducibile a un edificio esistente non rientra in tale categoria.
- La disciplina paesaggistica che vieta nuove edificazioni e trasformazioni urbanistiche legittima il diniego dell’autorizzazione paesaggistica quando il progetto, pur denominato restauro o ristrutturazione, comporti in concreto la realizzazione di un quid novi su un rudere privo di consistenza edilizia certa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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