Cassazione Civile, Ordinanza n. 21359/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2010, con recupero di IRES e IVA, fondati sul rilievo che una fattura di euro 50.000 emessa da un club calcistico per sponsorizzazioni rese in favore della società contribuente si riferisse a un'operazione oggettivamente inesistente. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, mentre la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo superate le presunzioni dell'accertamento dalla documentazione prodotta dalla contribuente, in particolare fotografie degli striscioni pubblicitari e assegni di pagamento. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la sentenza regionale aveva erroneamente posto a suo carico la prova dell'inesistenza dell'operazione; la contribuente non si è costituita in cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, spetta all'Amministrazione finanziaria provare l'inesistenza dell'operazione, anche mediante presunzioni e indizi, mentre solo dopo tale assolvimento grava sul contribuente l'onere di provare l'effettività dell'operazione e la deducibilità/detraibilità dei costi e dell'IVA. La sentenza impugnata è stata considerata conforme a tali principi, avendo la CTR escluso che l'Ufficio avesse fornito prova dell'inesistenza e valorizzato la documentazione prodotta dalla società come indice di una sponsorizzazione effettivamente avvenuta. Nessuna statuizione è stata resa sulle spese, per mancata costituzione della parte contribuente.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale parametro della censura sull'accertamento e sulla prova presuntiva dell'inesistenza dell'operazione
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato in tema di deducibilità dei costi inerenti e necessità della loro effettività
art. 2697 c.c.
richiamato per la distribuzione dell'onere della prova tra amministrazione e contribuente
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dalla Corte per affermare che la detrazione IVA richiede la prova dell'effettività dell'operazione contestata
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base processuale del motivo di ricorso per violazione di legge
Massime di principio
- In caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti ai fini IVA e della deduzione dei costi, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare l'inesistenza dell'operazione, anche mediante presunzioni semplici o prova indiziaria.
- La regolarità formale della fattura, delle scritture contabili e dei mezzi di pagamento non è di per sé sufficiente a dimostrare l'effettività dell'operazione quando l'Ufficio abbia già fornito elementi idonei a provarne la fittizietà.
- L'onere di provare l'effettiva esistenza dell'operazione e la conseguente spettanza della detrazione IVA o della deduzione del costo sorge in capo al contribuente solo dopo che l'Amministrazione abbia assolto il proprio onere probatorio iniziale.
- Una volta accertata l'inesistenza oggettiva dell'operazione, la buona fede del contribuente non è configurabile, poiché il contribuente è in grado di conoscere se e in quale misura abbia realmente ricevuto il bene o la prestazione.
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