Sentenza del 03/01/2020 n. 93 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la validità delle notifiche delle cartelle esattoriali, sostenendo l'inesistenza delle notifiche effettuate tramite società private (in particolare Defendini s.r.l.) e l'illegittimità delle raccomandate informative inviate con poste private. Denunciava la mancata corrispondenza tra le notifiche e le cartelle prodromiche (mancanza/irregolarità degli avvisi di ricevimento e dei riferimenti numerici), chiedeva la declaratoria di nullità delle cartelle e l'estinzione dei relativi crediti per prescrizione (anche degli interessi e delle sanzioni), nonché la riforma della decisione sul regolamento delle spese.
La decisione
La Commissione d'appello ha accolto parzialmente l'appello: ha dichiarato nulle e estinti per prescrizione i crediti erariali relativi a tre specifiche cartelle (indicate nella motivazione come nn. 1, 2 e 3) per carenze documentali nella notifica (mancanza o incongruenza degli avvisi di ricevimento e del nesso con la relata). Ha invece rigettato il resto dell'appello, ritenendo regolari le notifiche delle altre cartelle; ha inoltre affermato l'inammissibilità di un'azione meramente di accertamento volto a dichiarare l'estinzione per prescrizione quando esistono altri rimedi (sgravio amministrativo, opposizione all'esecuzione) e quando le cartelle risultano regolarmente notificate. In conseguenza parziale dell'accoglimento l'appello, le spese di giudizio sono state compensate fra le parti.
Norme richiamate
art. 140 c.p.c.
Applicato per le notifiche in caso di irreperibilità relativa: richiede l'inoltro della raccomandata informativa al destinatario, la sua effettiva ricezione presso la Casa Comunale o il decorso di 10 giorni dalla spedizione; la mancanza di un avviso di ricevimento riconducibile alla specifica cartella può rendere la notifica nulla.
art. 26 d.P.R. 602/1973
Norma sulle modalità di notifica della cartella esattoriale; combinata con art.140 c.p.c. e con la giurisprudenza costituzionale e di legittimità per i casi di irreperibilità relativa.
art. 60, comma 1 d.P.R. 600/1973
Richiamato nel combinato con art.26 DPR 602/1973 per il perfezionamento della notifica delle cartelle tramite procedure comunali e invio della raccomandata informativa.
Corte Costituzionale n. 258/2012
Richiamata per affermare i limiti e le garanzie nelle notifiche in caso di irreperibilità relativa e la necessità del rispetto delle formalità previste per la cartella.
Cass. Sezioni Unite n. 19704/2015
Principio sulla qualità degli effetti della notifica degli atti tributari: atto tributario e sua notificazione sono inscindibili; la giurisprudenza di legittimità è stata richiamata ma applicata distinguendo i casi di notifiche regolari rispetto a quelle viziate.
Cass. n. 8433/2017
sent. 31 marzo 2017 n. 8433
Conferma che per le notifiche in caso di affissione all'albo occorre l'invio e la ricezione della raccomandata informativa o il decorso dei termini; l'assenza di documentazione idonea può causare nullità.
Cass. n. 22946/2016
Principio che l'impugnazione dell'estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse se le cartelle risultano regolarmente notificate: il contribuente ha altri rimedi amministrativi (sgravio) e quindi non può usare sempre l'azione di mero accertamento per ottenere l'annullamento del credito.
Cass. Sez. Unite n. 23397/2016
Chiarimento che la decadenza per impugnare l'atto di riscossione rende il credito "irretrattabile" ma non sempre produce la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale; tale principio è richiamato per delimitare l'uso della prescrizione.
art. 2948, n. 4 c.c.
Richiamato per sostenere che gli interessi sui tributi seguono il termine breve quinquennale di prescrizione (ai fini della pretesa sugli interessi).
artt. 2938 e 2939 c.c.
Richiamati per evidenziare che la prescrizione è tipicamente materia d'eccezione a favore del debitore e che l'effetto estintivo è normalmente fatto valere come eccezione piuttosto che tramite un'azione meramente accertativa.
art. 2953 c.c.
Richiamato nella discussione sulla possibile "conversione" dei termini prescrizionali a seguito di pronunce giudiziali; la Corte ne limita l'applicazione nei casi esaminati.
art. 10 L. 212/2000
Invocato con riferimento al principio del legittimo affidamento del contribuente e alla presunta illegittimità delle sanzioni quando viola tale principio.
art. 91 c.p.c.
Norma sul regolamento delle spese processuali: applicata per decidere la compensazione delle spese visto l'esito parziale dell'appello.
Massime di principio
- La notifica della cartella esattoriale in caso di "irreperibilità relativa" richiede il pieno rispetto dell'art.140 c.p.c. (in combinato con art.26 DPR 602/1973): è necessario l'invio e la prova della ricezione della raccomandata informativa o il decorso del termine utile; la semplice spedizione senza prova idonea può rendere la notifica nulla.
- L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammessa solo quando il contribuente allega di non aver mai avuto conoscenza della cartella per un vizio di notifica; se la notifica è regolare, l'azione meramente accertativa del ruolo è generalmente inammissibile per difetto di interesse, essendo disponibili rimedi amministrativi (sgravio) o l'opposizione all'esecuzione.
- La prescrizione come causa estintiva del credito va in genere fatta valere come eccezione nella sede appropriata (opposizione all'esecuzione o difesa in un giudizio dove il credito è fatto valere), non tramite un'azione di mero accertamento quando non sussiste interesse concreto del ricorrente.
- Se manca documentazione che colleghi un avviso di ricevimento alla specifica cartella (data, numero, relata), la notifica può essere dichiarata nulla e il credito sottostante può estinguersi per prescrizione se decorso il relativo termine.
- Gli interessi sui tributi possono seguire il termine quinquennale di prescrizione (art. 2948, n.4 c.c.); è opportuno verificare la natura del credito (locale, diretto, indiretto) e i termini applicabili.
- In caso di esito parziale favorevole al contribuente, è possibile la compensazione delle spese di lite; pertanto la valutazione preventiva del rapporto costi/benefici è rilevante prima di proporre impugnazioni.
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