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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15894/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La vicenda nasce dall'impugnazione, da parte di un proprietario di un terreno, di atti del Comune volti a consentire la realizzazione di un parcheggio e di un deposito sul suo fondo. Dopo il rigetto nel merito da parte del TAR e del Consiglio di Stato, la Corte di cassazione a Sezioni Unite aveva dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 111 Cost. per tardività, ritenendo applicabile il termine semestrale di impugnazione. Il soccombente proponeva quindi ricorso per revocazione contro tale ordinanza, deducendo due errori di fatto: (1) la Corte avrebbe erroneamente letto la data rilevante ai fini del termine e avrebbe applicato il termine semestrale anziché quello annuale, sostenendo che il giudizio di merito fosse stato iniziato prima del 4 luglio 2009 e che quindi trovasse ancora applicazione la disciplina transitoria della l. n. 69/2009; (2) la Corte avrebbe omesso di rilevare la tardività e l'inammissibilità del controricorso, notificato, secondo il ricorrente, oltre il termine di venti giorni. Il ricorrente aggiungeva, sul primo motivo, anche una prospettazione di incostituzionalità della disciplina transitoria applicata.

La decisione

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Sul primo, ha escluso che vi fosse un errore di fatto revocatorio: la doglianza investiva non una svista percettiva sugli atti, ma una contestazione della scelta giuridica di applicare l'art. 2 dell'allegato 3 c.p.a. e, quindi, del termine semestrale anziché annuale. Sul secondo, ha affermato che il controricorso era tempestivo perché il termine di cui all'art. 370 c.p.c. decorre dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, non dal suo effettivo deposito, e nel caso concreto la notifica del controricorso era avvenuta entro tale termine. Il ricorso per revocazione è stato quindi dichiarato inammissibile; non sono state poste spese per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre disposto l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Individua il rimedio della revocazione avverso le sentenze della Corte di cassazione, nei limiti consentiti dall'errore di fatto revocatorio.

  • art. 394, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente la revocazione per errore di fatto nei limiti propri del vizio percettivo e non per errori di giudizio o di diritto.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore di fatto deve essere una svista percettiva risultante dagli atti, non una contestazione della valutazione giuridica compiuta dal giudice.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato per il termine lungo di impugnazione; la Corte ribadisce che, nel caso, non era applicabile il termine annuale invocato dal ricorrente.

  • art. 2 dell'allegato 3 c.p.a.

    La disciplina transitoria opera per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del c.p.a., con ultrattività della previgente disciplina solo nei limiti previsti; nella fattispecie è stato ritenuto applicabile il termine semestrale.

  • art. 370 c.p.c.

    Il termine di venti giorni per notificare il controricorso decorre dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, non dal deposito effettivo.

  • art. 369 c.p.c.

    È richiamato quale termine per il deposito del ricorso, utile a individuare il dies a quo del termine per il controricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato solo dalla parte ricorrente a sostegno della prospettata incostituzionalità della disciplina transitoria.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato solo dalla parte ricorrente a sostegno della prospettata incostituzionalità della disciplina transitoria.

  • d.lgs. n. 104/2010

    Indicata come data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo, rilevante per la disciplina transitoria dei termini di impugnazione.

  • l. n. 69/2009

    Richiamata dal ricorrente per sostenere l'applicazione del precedente termine annuale di impugnazione.

Massime di principio

  • La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto è ammessa solo quando la decisione sia fondata su una svista percettiva decisiva, immediatamente riscontrabile dagli atti, e non quando si contesti la valutazione giuridica o l'interpretazione delle norme compiuta dal giudice.
  • Non integra errore di fatto revocatorio la doglianza che, sotto l'etichetta della svista, miri in realtà a rimettere in discussione la corretta applicazione di una disciplina transitoria o di un termine di impugnazione.
  • Il termine per notificare il controricorso ex art. 370 c.p.c. si calcola dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, non dalla data del deposito effettivo del ricorso medesimo.
  • In presenza di ricorso dichiarato inammissibile, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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