Cassazione Civile, Ordinanza n. 10861/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di un'avvocata dipendente dell'ente previdenziale di ottenere il pagamento delle somme trattenute o non corrisposte sui compensi professionali aggiuntivi spettanti per l'attività legale svolta in favore dell'ente. In particolare, venivano contestate sia le trattenute operate sugli onorari relativi al periodo 1.7.2010-31.12.2012, sia le decurtazioni applicate ai compensi dovuti dal 1.1.2013 al 31.1.2017, entrambe giustificate dall'INPS come necessarie a coprire l'IRAP dovuta dall'amministrazione e non accantonata o non stanziata nel fondo di riferimento. La ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 3 d.lgs. 446/1997 e dell'art. 1, comma 208, l. 266/2005, sostenendo che l'IRAP grava esclusivamente sul datore di lavoro pubblico e non può essere traslata sul dipendente; 2) violazione dell'art. 40, comma 4, d.lgs. 165/2001, dell'art. 9 d.l. 90/2014, dell'art. 33 CCNL enti pubblici non economici, del CCNI 8.1.2003, del regolamento Inpdap e degli artt. 2077 e 1372 c.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, per avere la Corte d'appello ignorato la disciplina legale e contrattuale dei compensi professionali e il quadro regolamentare applicabile all'ente incorporato; 3) violazione degli artt. 2697 e 2909 c.c. e 115, 116 e 434 c.p.c., per aver la sentenza d'appello fondato la decisione su un presunto mancato accantonamento in bilancio e su un assunto non provato circa il pagamento dei compensi al netto del solo IRAP. La Corte d'appello aveva invece accolto l'impostazione dell'INPS, ritenendo che il datore di lavoro potesse accantonare o recuperare dalle somme destinate ai compensi professionali l'importo necessario per l'IRAP, in nome del principio di copertura della spesa pubblica.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione. Ha affermato che i compensi dovuti all'avvocatura interna dell'INPS hanno natura retributiva, spettano nella misura stabilita da legge, contrattazione collettiva e regolamento interno, e devono essere corrisposti al netto degli oneri riflessi ma non dell'IRAP. L'IRAP resta a carico della pubblica amministrazione datrice di lavoro, che non può farla gravare sui dipendenti né direttamente né indirettamente, riducendo le somme destinate ai professionisti. La Corte ha inoltre precisato che la P.A. può utilizzare per il versamento dell'IRAP le risorse del fondo solo nella parte eventualmente eccedente i limiti massimi di retribuzione previsti dalla normativa imperativa, dalla contrattazione o dal regolamento; in mancanza, deve ricorrere a risorse proprie. Ha poi qualificato l'azione come azione di adempimento, con conseguente applicazione dell'ordinario riparto dell'onere della prova: il lavoratore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l'inadempimento, mentre l'ente deve provare l'adempimento o l'impossibilità non imputabile.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
L'IRAP è un'imposta che grava sul datore di lavoro pubblico e non può essere posta a carico del dipendente tramite trattenute sui compensi professionali.
art. 1, comma 208, l. 23 dicembre 2005, n. 266
Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro
Le somme destinate ai compensi professionali includono gli oneri riflessi del datore di lavoro, ma non legittimano la traslazione dell'IRAP sul dipendente.
art. 40, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
La disciplina dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici resta vincolata alle fonti legali e contrattuali e ai limiti di legge.
art. 9 d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con modif. dalla l. 11 agosto 2014, n. 114
I compensi agli avvocati dipendenti sono ripartiti secondo regolamenti e contrattazione collettiva, nel rispetto dei limiti retributivi e delle norme imperative.
art. 33 CCNL 16 febbraio 1999, sezione professionisti/medici
Costituisce base contrattuale della disciplina dei compensi professionali degli avvocati dipendenti degli enti pubblici non economici.
art. 6, comma 1, CCNI 8 gennaio 2003
Gli enti disciplinano su base nazionale la corresponsione dei compensi professionali degli avvocati, dovuti in relazione agli affari legali trattati e conclusi favorevolmente per l'Amministrazione
La corresponsione dei compensi è rimessa alla disciplina contrattuale e regolamentare, in armonia con i principi applicabili all'Avvocatura dello Stato.
art. 30 d.P.R. 27 aprile 1976, n. 411
Ai funzionari del ruolo professionale che svolgono effettivamente attività legale è attribuita una quota pari all'80 per cento delle somme riscosse dall'ente a titolo di competenze di procuratore ed onorari di avvocato
Riconosce una quota di compensi professionali agli avvocati dipendenti in relazione alle somme riscosse dall'ente.
art. 21 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
La disciplina dell'Avvocatura dello Stato è richiamata come modello per la regolazione dei compensi professionali e della loro ripartizione.
art. 2697 c.c.
Nel giudizio di adempimento il creditore deve provare la fonte del diritto e allegare l'inadempimento; il debitore deve provare l'adempimento o l'impossibilità non imputabile.
art. 2909 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al giudicato; la Corte non ne fa il perno decisorio ma il ricorso viene accolto per altri profili.
artt. 115, 116 e 434 c.p.c.
Richiamati per contestare l'apprezzamento delle prove e la motivazione della sentenza di appello.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Usato per richiamare il precedente di legittimità su fattispecie sostanzialmente sovrapponibile.
Massime di principio
- I compensi professionali dovuti agli avvocati dipendenti di amministrazioni pubbliche hanno natura retributiva e devono essere corrisposti secondo la misura risultante da legge, contrattazione collettiva e regolamento interno.
- L'IRAP è onere fiscale della pubblica amministrazione datrice di lavoro e non può essere traslata, neppure indirettamente, sul dipendente mediante riduzione delle somme a lui spettanti.
- La necessità di copertura della spesa pubblica impone alla P.A. di accantonare le risorse necessarie a coprire l'IRAP, ma ciò opera sul piano contabile-organizzativo e non consente di comprimere ex post il credito retributivo già sorto del lavoratore.
- Se la normativa o il regolamento fissano un limite massimo al compenso accessorio, il diritto del dipendente non può sorgere oltre quel tetto; tale limite è rilevabile d'ufficio se imposto direttamente dalla legge, mentre se deriva da atti interni deve essere allegato e provato dall'ente.
- L'azione del dipendente pubblico per ottenere compensi professionali non pagati è azione di adempimento: il creditore deve provare la fonte del diritto e la prestazione resa, mentre il datore di lavoro deve dimostrare il pagamento, l'esatto adempimento o l'impossibilità non imputabile.
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