Sentenza n. 253/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'annullamento - della nota del Comune di San Pietro In Gu prot. n. 6457 del 2 luglio 2021, ricevuta in pari data con PEC dalla ricorrente ed avente ad oggetto “Sito di Via Marconi n. 1 di San Pietro In Gu - Trasmissione documentazione ”; - ne limiti d'interesse, del Verbale della Conferenza dei Servizi Istruttoria del 28 aprile 2021, ricevuto - assieme alla suindicata nota comunale - con PEC del 2 luglio 2021 ed avente ad oggetto “Ex Cartiera Cariolaro, Via G. Marconi, n, 1. Valutazione del Progetto preliminare di messa in sicurezza permanente codice rif. 1122.19.03 ” ; - di ogni altro atto connesso per presupposizione e consequenzialità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbale della conferenza di servizi istruttoria relativo alla valutazione del progetto preliminare di messa in sicurezza permanente e nota comunale di trasmissione della relativa documentazione
Esito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, acquirente nel 2015 di un complesso immobiliare già appartenuto a una società in liquidazione, contestava la richiesta formulata in sede di conferenza di servizi istruttoria di presentare un progetto di messa in sicurezza permanente del sito comprendente, oltre al capping, una palancolatura laterale totale. Deduceva: violazione del principio chi inquina paga, assumendo di essere proprietaria incolpevole e che gli oneri dovessero gravare sul precedente proprietario responsabile dell'abbandono dei rifiuti; erronea applicazione del Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006, ritenendo applicabile la disciplina dell'abbandono di rifiuti di cui all'art. 192; eccesso di potere e violazione dei principi di proporzionalità e gradualità, poiché la palancolatura sarebbe stata sproporzionata in assenza di contaminazione delle matrici ambientali circostanti. Il Comune e il Consiglio di Bacino eccepivano l'inammissibilità del ricorso, sostenendo la natura endoprocedimentale e non lesiva del verbale, che si limitava a richiedere integrazioni progettuali senza definire il procedimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse. Il verbale della conferenza di servizi istruttoria è stato qualificato come atto endoprocedimentale, privo di effetti lesivi diretti e di autonoma capacità precettiva, nonché inidoneo a determinare un arresto procedimentale. Le richieste di integrazione progettuale avrebbero potuto essere contestate soltanto insieme al provvedimento conclusivo eventualmente sfavorevole. In via incidentale, il TAR ha comunque ritenuto infondati i motivi: la partecipazione volontaria del proprietario non responsabile al procedimento, prevista dall'art. 245, comma 2, d.lgs. 152/2006, non implica il riconoscimento della responsabilità per l'inquinamento; la richiesta di palancolatura laterale totale è stata ritenuta compatibile con la nozione di messa in sicurezza permanente e giustificata dal principio di precauzione, poiché il solo capping con monitoraggio non avrebbe garantito il completo isolamento dei rifiuti e la prevenzione del rischio di contaminazione della falda; gli atti non vietavano l'utilizzo produttivo dello stabilimento, ma richiedevano soltanto un progetto conforme agli standard tecnici. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 245, comma 2, d.lgs. 152/2006
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il proprietario non responsabile può intervenire volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari, senza che tale partecipazione comporti l'attribuzione della responsabilità per l'inquinamento.
art. 240, lett. o), d.lgs. 152/2006
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La messa in sicurezza permanente richiede il completo isolamento delle fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti; tale nozione è stata ritenuta compatibile con la richiesta di palancolatura laterale totale.
art. 192 d.lgs. 152/2006
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disciplina dell'abbandono di rifiuti è stata invocata dalla ricorrente, ma il giudice non ha definito nel merito la relativa questione, dichiarando il ricorso inammissibile.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato nell'epigrafe quale norma processuale relativa alla trattazione della causa.
Massime di principio
- Il verbale di una conferenza di servizi istruttoria, quando si limita a richiedere integrazioni o adeguamenti progettuali senza adottare una determinazione conclusiva, non è autonomamente impugnabile per carenza di interesse: le relative censure devono essere proposte insieme all'atto finale effettivamente lesivo.
- La partecipazione volontaria del proprietario non responsabile agli interventi di bonifica, prevista dall'art. 245, comma 2, d.lgs. 152/2006, non comporta di per sé l'assunzione della responsabilità per la contaminazione o l'abbandono dei rifiuti.
- Una misura di messa in sicurezza permanente diretta al completo isolamento della fonte inquinante può comprendere opere di contenimento laterale, anche quando il proprietario proponga soluzioni meno invasive, se l'amministrazione motivatamente ritiene che tali soluzioni non garantiscano la prevenzione del rischio di contaminazione delle matrici ambientali, in particolare delle acque di falda.
- Il principio di precauzione può giustificare l'imposizione di una soluzione tecnica volta a prevenire il rischio di contaminazione futura, anche in assenza di una contaminazione già accertata delle matrici ambientali circostanti, purché la misura sia motivata in relazione all'insufficienza delle alternative prospettate.
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