Cassazione Penale, Sentenza n. 422/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione, ex art. 671 c.p.p., tra i reati giudicati con sei sentenze (in particolare tra la sentenza n. 6 e le sentenze n. 1, n. 4 e n. 5). Il ricorrente denunciava violazione di legge, carenza e vizio della motivazione per mancata valutazione dell'identità dello schema operativo (stesse modalità di predazione mediante inganno, distrazione e utilizzo di schermi societari, medesimo ambito spazio-temporale e concorso delle stesse persone) che avrebbe dovuto portare al riconoscimento della continuazione, osservando altresì che un diverso Collegio aveva riconosciuto la continuazione per un co-imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente all'omesso riconoscimento della continuazione tra la sentenza del 15/11/2021 (sentenza n. 6) e le sentenze del 24/02/2016, 14/04/2016 e 15/10/2019 (sentenze n. 1, n. 4 e n. 5) e ha rinviato alla Corte d'appello per un nuovo esame sul punto. La Corte ha rilevato carenza e illogicità della motivazione del giudice dell'esecuzione, ricordando che questi non può ignorare una precedente decisione di unificazione assunta in sede esecutiva senza specifiche e significative ragioni; ha inoltre affermato l'irrilevanza della diversità delle vittime e ha sottolineato l'importanza dell'identità dello schema operativo nelle valutazioni sulla continuazione.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Riguarda la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; il giudice dell'esecuzione decide sulla unificazione dei reati ai fini dell'esecuzione e deve motivare adeguatamente le ragioni se intende discostarsi da precedenti decisioni esecutive.
Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013 (Marinkovic)
Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione non può trascurare una precedente decisione esecutiva sul vincolo della continuazione, potendone discostarsi solo con specifiche e significative ragioni.
Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017 (Miele)
Richiama la corrispondente condizione di valutazione nel giudizio di cognizione, confermando il principio generale sulla necessità di motivare lo scostamento da decisioni già adottate.
Sez. 1, n. 11359 del 03/04/2020
Afferma l'irrilevanza della diversità delle vittime ai fini dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso: il progetto criminoso rileva in relazione all'autore e non alle singole vittime.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve tenere conto delle precedenti decisioni esecutive di unificazione; può discostarsene solo motivando specifiche e significative ragioni.
- La diversità delle vittime non esclude per sé la sussistenza di un medesimo disegno criminoso; va valutato il progetto criminoso dell'autore.
- L'identità dello schema operativo (modalità esecutive, strumenti, tempi, partecipazione di coautori, uso di schermi societari) è elemento centrale per il riconoscimento della continuazione.
- La motivazione del giudice deve essere logica e adeguata: carenze o contraddizioni possono determinare l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
- In presenza di condotte appropriate e ripetute di predazione (truffa, distrazione, accaparramento di beni), occorre valutare se si tratta di attuazioni di un unico disegno criminoso e non limitarsi alla diversità delle singole fattispecie o delle vittime.
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