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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-656/24

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 28 aprile 2025. — U.T.G. Prefettura di Bari e Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) contro Dmeco Engineering Srl e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Libertà d’impresa – Libertà di stabilimento – Situazione puramente interna – Obbligo di indicare le ragioni che giustificano la necessità di una risposta da parte della Corte – Obbligo di indicare il collegamento esistente tra le disposizioni di diritto dell’Unione di cui si chiede l’interpretazione e la normativa nazionale applicabile – Assenza di precisazioni sufficienti – Irricevibilità manifesta. — Causa C-656/24

Giurisprudenza europea62024CO0656

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato chiedeva se una disciplina italiana sulle misure straordinarie di sostegno e monitoraggio dell’impresa fosse compatibile con la libertà di stabilimento, la libertà d’impresa e la Carta, anche dopo l’esecuzione integrale del contratto pubblico. La Corte non è entrata nel merito, perché ha ritenuto la domanda manifestamente irricevibile: il rinvio non spiegava adeguatamente il nesso con il diritto dell’Unione in una controversia interamente interna. La pronuncia ribadisce i requisiti stringenti dell’articolo 94 del regolamento di procedura per i rinvii pregiudiziali.

Rinvio pregiudiziale dichiarato manifestamente irricevibile per insufficienza di motivazione su una situazione puramente interna e sul nesso tra diritto UE e norma nazionale in materia di misura straordinaria di sostegno e monitoraggio dell’impresa.

La questione giuridica

Il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 49 TFUE e gli articoli 16 e 52 della Carta ostino a una norma nazionale che consente di applicare la misura di sostegno e monitoraggio dell’impresa nei confronti di un’impresa aggiudicataria di un appalto pubblico anche quando il contratto che ha dato causa alla misura sia già stato concluso e interamente eseguito e l’impresa non abbia altri rapporti contrattuali in corso con pubbliche amministrazioni.

Principio di diritto

La Corte dichiara manifestamente irricevibile il rinvio quando il giudice nazionale, in una controversia dalle apparenze puramente interne, non indica in modo sufficiente né le ragioni per cui l’interpretazione dell’articolo 49 TFUE sarebbe necessaria né il collegamento concreto tra tale disposizione e la normativa nazionale controversa; in mancanza di tale chiarimento, non può neppure essere verificata l’applicabilità della Carta. Di conseguenza, il rinvio è respinto senza esame nel merito.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 49 TFUE
  • Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 32 del decreto-legge n. 90/2014
  • Articolo 12, comma 1, capo 12-ter, del decreto-legge n. 121/2021

Rinvio pregiudiziale manifestamente irricevibile su misura straordinaria di sostegno e monitoraggio dell’impresa

La Corte di giustizia, con ordinanza della Settima Sezione del 28 aprile 2025, si è pronunciata su un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano relativo alla compatibilità con il diritto dell’Unione della disciplina nazionale sulle misure straordinarie di sostegno e monitoraggio delle imprese coinvolte in vicende di corruzione negli appalti pubblici. La Corte non ha esaminato il merito della compatibilità della norma italiana con la libertà di stabilimento e con la Carta, perché ha dichiarato il rinvio manifestamente irricevibile per carenza di motivazione sul nesso con il diritto UE.

Fatti e procedimento principale

La controversia nasce da un’indagine penale su una procedura di affidamento per la costruzione di un ospedale pubblico in Puglia. A seguito degli sviluppi penali, l’ANAC ha avviato un procedimento amministrativo nei confronti di Dmeco Engineering Srl e il Prefetto di Bari ha disposto nei suoi confronti, il 3 gennaio 2023, la misura di sostegno e monitoraggio dell’impresa prevista dall’articolo 32, comma 8, del decreto-legge n. 90/2014, come modificato dal decreto-legge n. 121/2021.

Dmeco ha impugnato il provvedimento dinanzi al TAR Puglia, sostenendo che la misura non potesse essere applicata perché il contratto pubblico da cui era scaturita la vicenda era già stato concluso e integralmente eseguito. Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto prefettizio, ritenendo che la norma nazionale dovesse essere disapplicata nella parte in cui consente la misura anche in assenza di un contratto in corso di esecuzione. La Prefettura di Bari e l’ANAC hanno appellato la decisione davanti al Consiglio di Stato.

Questione sottoposta alla Corte

Il Consiglio di Stato ha chiesto se l’articolo 49 TFUE e gli articoli 16 e 52 della Carta ostino a un’interpretazione dell’articolo 32, comma 8, del decreto-legge n. 90/2014, come modificato, che consenta l’adozione della misura di sostegno e monitoraggio nei confronti di un’impresa aggiudicataria di appalti pubblici anche quando il contratto sia già stato concluso e interamente eseguito e non vi siano altri rapporti contrattuali in corso con amministrazioni pubbliche.

Normativa rilevante richiamata

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale;
  • l’articolo 49 TFUE, sulla libertà di stabilimento;
  • gli articoli 16 e 52 della Carta, invocati dal giudice del rinvio;
  • l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, sulla sua applicabilità agli Stati membri solo nell’attuazione del diritto dell’Unione;
  • l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che consente di dichiarare manifestamente irricevibile una domanda priva dei requisiti essenziali;
  • l’articolo 94 del regolamento di procedura, che impone di indicare fatti, contesto normativo nazionale, motivi del rinvio e collegamento tra diritto UE e normativa nazionale.

È inoltre richiamato l’articolo 32 del decreto-legge n. 90/2014, come modificato dal decreto-legge n. 121/2021, che disciplina le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese.

Ragionamento della Corte sulla ricevibilità

La Corte ricorda che il procedimento pregiudiziale è uno strumento di cooperazione che presuppone una decisione di rinvio sufficientemente motivata. In particolare, il giudice nazionale deve esporre il contesto fattuale e giuridico, spiegare perché chiede l’interpretazione di determinate norme UE e indicare il nesso tra tali norme e la disciplina nazionale controversa.

Con riguardo all’articolo 49 TFUE, la Corte sottolinea che le norme sulla libertà di stabilimento non si applicano, in linea di principio, a situazioni puramente interne. In tali ipotesi, il giudice del rinvio deve precisare perché, nonostante la dimensione interna della controversia, l’interpretazione del diritto UE sarebbe necessaria. Nel caso di specie, la domanda non conteneva alcun elemento idoneo a mostrare un collegamento concreto con il diritto dell’Unione: la controversia riguarda autorità italiane, un’impresa italiana e affidamenti regionali italiani.

Quanto alla Carta, la Corte osserva che le sue disposizioni si applicano agli Stati membri solo quando attuano il diritto dell’Unione. Poiché il rinvio non chiarisce sufficientemente se e perché l’articolo 49 TFUE sarebbe applicabile, non è possibile verificare nemmeno se la normativa nazionale rientri nell’ambito di applicazione del diritto UE e quindi se possa essere esaminata alla luce della Carta.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che la domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura. Precisa, tuttavia, che il giudice del rinvio conserva la facoltà di presentare una nuova domanda se fornisce tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di pronunciarsi.

Principi pratici per il professionista

La pronuncia conferma che, nei rinvii pregiudiziali, non basta invocare in astratto la libertà di stabilimento o la Carta: occorre motivare in modo puntuale il collegamento tra la controversia e il diritto dell’Unione, soprattutto quando il caso appare interamente interno. Per gli operatori italiani, il caso evidenzia che l’eventuale censura UE di misure amministrative nazionali richiede una ricostruzione rigorosa del nesso con una libertà fondamentale o con altra disciplina UE applicabile.

Come è indicizzato

Materielibertà di stabilimentolibertà d'impresarinvio pregiudizialericevibilità processualemisure straordinarie di gestione e monitoraggio delle imprese

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