Tribunale, Ordinanza T-319/24
Ordinanza del Tribunale (Decima Sezione) del 29 aprile 2025. — Meta Platforms Ireland Ltd contro Comitato europeo per la protezione dei dati. — Ricorso di annullamento – Protezione dei dati personali – Parere del Comitato europeo per la protezione dei dati sul consenso valido nel contesto dei modelli «consenso o pagamento» attuati dalle piattaforme online di grandi dimensioni – Articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 – Atto non impugnabile – Irricevibilità – Responsabilità – Danno – Nesso causale – Ricorso manifestamente infondato in diritto. — Causa T-319/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Meta contro il parere 8/2024 dell’EDPB sui modelli "consenso o pagamento". Ha ritenuto che il parere sia solo consultivo e non produca effetti giuridici obbligatori, quindi non sia impugnabile con ricorso di annullamento. Ha inoltre escluso la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, perché il danno prospettato era incerto e non direttamente imputabile al parere.
Ricorso di annullamento e risarcimento proposto da Meta contro il parere EDPB 8/2024 sui modelli "consenso o pagamento": il Tribunale ha dichiarato il parere non impugnabile e ha respinto anche la domanda risarcitoria.
La questione giuridica
Se il parere 8/2024 dell’EDPB, adottato ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 sui modelli "consenso o pagamento" delle grandi piattaforme online, costituisca un atto impugnabile ex articolo 263 TFUE; in subordine, se l’EDPB abbia generato una responsabilità extracontrattuale dell’Unione ai sensi dell’articolo 268 TFUE e dell’articolo 340 TFUE per il danno asseritamente derivante dal parere.
Principio di diritto
Un parere dell’EDPB adottato ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, relativo a una questione generale sui modelli "consenso o pagamento", non è un atto impugnabile ex articolo 263 TFUE quando, per contenuto e contesto, non produce di per sé effetti giuridici obbligatori né modifica in modo rilevante la situazione giuridica del destinatario o di terzi; di conseguenza, il ricorso di annullamento è irricevibile. Neppure può sorgere responsabilità extracontrattuale dell’Unione, poiché il danno dedotto è ipotetico e dipendente da eventi futuri incerti e manca un nesso causale diretto con un atto non vincolante dell’EDPB.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 268 TFUE
- Articolo 340 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 64, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 64, paragrafo 2, regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 64, paragrafo 7, regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 65, paragrafo 1, lettera c), regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 60, paragrafo 3, regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 58, paragrafo 2, regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 57, paragrafo 1, lettera g), regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 61 regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 62 regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 63 regolamento (UE) 2016/679
- Regolamento (UE) 2022/2065
- Articolo 3, lettera i), regolamento (UE) 2022/2065
- Articolo 33, paragrafo 1, regolamento (UE) 2022/2065
- Regolamento (UE) 2022/1925
- Articolo 3, paragrafo 1, regolamento (UE) 2022/1925
- Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 144, paragrafo 10, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 267 TFUE
Ricorso di Meta contro il parere EDPB sui modelli "consenso o pagamento"
L’ordinanza riguarda un ricorso proposto da Meta Platforms Ireland Ltd dinanzi al Tribunale contro il parere 8/2024 dell’EDPB del 17 aprile 2024, adottato ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679. Il parere affrontava, in termini generali, la validità del consenso nel contesto dei modelli "consenso o pagamento" utilizzati da grandi piattaforme online per la pubblicità comportamentale.
Fatti e contenuto del parere impugnato
Il parere era stato richiesto da tre autorità di controllo nazionali (Norvegia, Paesi Bassi e Amburgo) per chiarire quando tali modelli possano essere compatibili con il requisito di un consenso valido. L’EDPB ha indicato una serie di elementi da valutare caso per caso per stabilire se una piattaforma rientri nella categoria delle "piattaforme online di grandi dimensioni" e ha richiamato nozioni collegate al regolamento sui servizi digitali e al regolamento sui mercati digitali.
Sul piano sostanziale, l’EDPB ha affermato che il consenso al trattamento dei dati per pubblicità comportamentale deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile, e che nella maggior parte dei casi una semplice scelta binaria tra consenso e pagamento rischia di non garantire un consenso valido. Ha anche invitato a considerare eventuali alternative gratuite e meno invasive, oltre a verificare se il prezzo richiesto e la posizione del titolare creino un indebito pregiudizio o uno squilibrio nella libertà di scelta dell’interessato.
Domande di Meta
Meta ha chiesto l’annullamento totale o parziale del parere e, in via di responsabilità extracontrattuale, il risarcimento del danno asseritamente derivante dall’adozione del parere. La società sosteneva che il parere producesse effetti giuridici obbligatori, fosse di fatto vincolante per le autorità di controllo e compromettesse la tutela giurisdizionale effettiva, anche alla luce delle possibili divergenze interpretative nel contesto SEE.
Ricevibilità del ricorso di annullamento
Il Tribunale ha richiamato il criterio consolidato secondo cui un atto può essere impugnato ex articolo 263 TFUE solo se mira a produrre effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi del ricorrente e a modificare in modo rilevante la sua situazione giuridica. Valutando il contenuto del parere e il contesto normativo, ha osservato che l’EDPB si è limitato a fornire una griglia di analisi e a richiamare la necessità di una valutazione caso per caso da parte delle autorità di controllo.
Il Tribunale ha escluso che il parere sia vincolante: l’articolo 64, paragrafo 2, riguarda pareri su questioni generali, diversi dai pareri su specifici progetti di decisione di cui al paragrafo 1, e il meccanismo previsto dal regolamento 2016/679 non attribuisce a tali pareri alcun effetto obbligatorio proprio. Eventuali effetti vincolanti potrebbero derivare solo da successive decisioni dell’EDPB adottate in altri procedimenti, non dal parere in sé.
Ha inoltre respinto gli argomenti fondati sull’articolo 47 della Carta e sull’unità del diritto dell’Unione nel SEE, osservando che il fatto che un atto non vincolante non sia impugnabile non lede la tutela giurisdizionale effettiva, poiché eventuali effetti concreti potranno essere contestati contro decisioni applicative successive. Quanto al possibile diverso controllo giurisdizionale nel SEE, il Tribunale ha ritenuto che ciò dipenda dalla struttura convenzionale dell’assetto SEE e non consenta di derogare ai requisiti di ricevibilità dell’articolo 263 TFUE.
Domanda risarcitoria e responsabilità extracontrattuale
Quanto alla responsabilità extracontrattuale, il Tribunale ha ricordato che occorrono tre presupposti cumulativi: illecito, danno reale e certo, nesso causale diretto. Ha rilevato che il danno lamentato da Meta, consistente nel calo di introiti pubblicitari e da abbonamenti, presupponeva l’erronea lettura del parere come se imponesse un obbligo vincolante di offrire un’alternativa gratuita, mentre il parere era solo consultivo.
Inoltre, il danno era fondato su eventi futuri e incerti, dipendenti da scelte della stessa Meta o da eventuali future decisioni delle autorità competenti. Per lo stesso motivo è stato escluso il nesso causale diretto tra il parere e il pregiudizio economico asserito. La domanda risarcitoria è stata quindi respinta come manifestamente infondata in diritto.
Decisione e spese
Il Tribunale ha respinto il ricorso in parte in quanto irricevibile e in parte in quanto manifestamente infondato in diritto. Non ha statuito sulle istanze di intervento del Consiglio, del Parlamento e della Chamber of Progress. Meta è stata condannata alle spese; le spese relative alle istanze di intervento sono state compensate.
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