Corte di giustizia, Ordinanza C-881/24
Ordinanza della Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) del 29 aprile 2025. — SC contro Eulex Kosovo. — Impugnazione – Clausola compromissoria – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Ammissione parziale dell’impugnazione. — Causa C-881/24 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato, in sede di ammissione, l'impugnazione di SC contro una sentenza del Tribunale resa in una controversia contrattuale con Eulex Kosovo. Ha ritenuto che solo i motivi relativi all'imparzialità ex articolo 41 della Carta sollevassero questioni importanti per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. L'impugnazione è stata quindi ammessa solo parzialmente, mentre per il resto è stata respinta e le spese sono state riservate.
Ammissione parziale di un'impugnazione in una controversia di funzione pubblica/contrattuale, limitata ai motivi relativi all'imparzialità ex articolo 41, paragrafo 1, della Carta.
La questione giuridica
Se l'impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale sollevi una o più questioni importanti per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione, tali da giustificare l'ammissione preventiva ai sensi dell'articolo 58 bis dello Statuto, e in particolare se i motivi relativi al livello di prova del conflitto di interessi e al criterio di imparzialità ex articolo 41, paragrafo 1, della Carta, nonché quelli relativi ai diritti della difesa e alla comunicazione preventiva della composizione di una commissione giudicatrice, soddisfino tale requisito.
Principio di diritto
Nei ricorsi contro decisioni del Tribunale rese in esecuzione di un contratto contenente clausola compromissoria, l'impugnazione è ammessa solo se il ricorrente dimostra, con elementi concreti e specifici, che i motivi dedotti sollevano questioni importanti per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione; nel caso di specie, la Corte ha ammesso solo i primi due motivi, concernenti il criterio di valutazione dell'imparzialità e del conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, della Carta, ritenendo invece non sufficientemente argomentati i motivi relativi ai diritti della difesa e alla comunicazione preventiva della composizione della commissione giudicatrice.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 272 TFUE
- Articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 170 bis, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 170 ter, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte
Ammissione parziale dell'impugnazione in una controversia contrattuale con clausola compromissoria
La Corte, in composizione di ammissione delle impugnazioni, si è pronunciata sulla domanda di ammissione proposta da SC contro la sentenza del Tribunale del 6 novembre 2024 nella causa T-242/17 RENV-OP, resa in una controversia con Eulex Kosovo relativa all'esecuzione di un contratto contenente clausola compromissoria ai sensi dell'articolo 272 TFUE.
Contesto processuale e oggetto dell'impugnazione
SC chiedeva l'annullamento della sentenza del Tribunale con cui era stata annullata la precedente sentenza in contumacia del 19 ottobre 2022 e respinte le sue domande. Poiché si trattava di una decisione del Tribunale relativa all'esecuzione di un contratto con clausola compromissoria, l'impugnazione era soggetta al filtro di ammissibilità previsto dall'articolo 58 bis dello Statuto.
Quadro normativo applicabile
La Corte richiama:
- l'articolo 58 bis, secondo comma, lettera b), e terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea;
- l'articolo 56 dello Statuto, quale base dell'impugnazione;
- l'articolo 272 TFUE, relativo alle clausole compromissorie;
- l'articolo 41, paragrafo 1, della Carta, in tema di imparzialità;
- gli articoli 170 bis e 170 ter del regolamento di procedura, che disciplinano la domanda di ammissione e la decisione sulla stessa;
- gli articoli 171-190 bis e l'articolo 137 del regolamento di procedura, richiamati per la prosecuzione del giudizio e la disciplina delle spese.
Motivi dedotti dalla ricorrente
SC sosteneva che quattro motivi dell'impugnazione sollevassero questioni importanti per il diritto dell'Unione:
- il primo e il secondo motivo, relativi alla violazione dell'articolo 41, paragrafo 1, della Carta, perché il Tribunale avrebbe errato nel valutare l'imparzialità oggettiva e soggettiva e il livello di prova richiesto per dimostrare un conflitto di interessi;
- il terzo motivo, relativo alla violazione dei diritti della difesa per il rifiuto di ordinare la produzione di appunti leggibili del colloquio e di spiegazioni sul modo di redazione delle valutazioni;
- il quarto motivo, relativo alla mancata considerazione del fatto che la composizione di una commissione giudicatrice dovrebbe essere comunicata in anticipo, almeno su richiesta del candidato, per consentire di contestare eventuali conflitti di interessi o parzialità.
Ragionamento della Corte sulla domanda di ammissione
La Corte ribadisce che incombe al ricorrente dimostrare, in modo chiaro e preciso, che l'impugnazione solleva una questione importante per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. Tale dimostrazione richiede:
- l'indicazione precisa dei motivi di impugnazione;
- l'identificazione della questione di diritto posta da ciascun motivo;
- la spiegazione della sua importanza rispetto al criterio dell'articolo 58 bis;
- se si invoca la violazione della giurisprudenza, l'indicazione della contraddizione tra la decisione impugnata e le precedenti sentenze rilevanti.
La Corte precisa inoltre che la domanda deve contenere tutti gli elementi necessari per consentirle di statuire non solo sull'ammissione, ma anche, in caso di ammissione parziale, sulla delimitazione dei motivi su cui dovrà vertere la comparsa di risposta.
Valutazione dei primi due motivi
Per il primo e il secondo motivo, la Corte ritiene soddisfatto l'onere di dimostrazione. SC ha infatti indicato che il Tribunale avrebbe erroneamente richiesto la prova di "indizi oggettivi, pertinenti e concordanti" invece del criterio del "dubbio legittimo" elaborato dalla giurisprudenza, in particolare nelle sentenze Parlamento/UZ e Hamers/Cedefop. Ha inoltre spiegato perché la questione del livello di prova applicabile al conflitto di interessi assume rilievo generale anche oltre il contesto specifico della controversia, e perché occorre chiarire se tale giurisprudenza si applichi solo alle indagini disciplinari o a ogni procedimento amministrativo.
Valutazione del terzo e del quarto motivo
La Corte respinge invece l'ammissione quanto al terzo e al quarto motivo. Per il terzo, relativo ai diritti della difesa, la ricorrente si limita ad affermare un errore del Tribunale senza spiegare concretamente perché esso porrebbe una questione importante per il diritto dell'Unione. Per il quarto, relativo alla comunicazione preventiva della composizione della commissione giudicatrice, SC non individua con precisione l'errore di diritto né dimostra l'importanza generale della questione ai fini dell'articolo 41, paragrafo 1, della Carta.
Dispositivo
La Corte ammette l'impugnazione soltanto nella parte in cui riguarda il primo e il secondo motivo; la comparsa di risposta dovrà vertere esclusivamente su tali motivi. L'impugnazione non è ammessa per il resto. Le spese sono riservate.
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