Corte di giustizia, Sentenza C-453/23
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 aprile 2025. — E. sp. z o.o. contro Prezydent Miasta Mielca. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny. — Rinvio pregiudiziale – Aiuti concessi dagli Stati membri – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Nozione di “aiuto di Stato” – Selettività di una misura fiscale – Criteri di valutazione – Determinazione del quadro di riferimento – Imposta sui beni immobili – Esenzione per i terreni, gli edifici e le costruzioni facenti parte dell’infrastruttura ferroviaria. — Causa C-453/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in Grande Sezione, ha chiarito i criteri per valutare la selettività di un’esenzione fiscale nel settore dell’imposta sugli immobili. Ha ritenuto che l’esenzione per l’infrastruttura ferroviaria messa a disposizione dei vettori non costituisca, in linea di principio, un aiuto di Stato perché non favorisce una categoria omogenea di imprese rispetto ad altre in situazione comparabile. La seconda questione, relativa al recupero dell’imposta e agli interessi in caso di aiuto illegale, è stata dichiarata irricevibile.
Esenzione dall’imposta sugli immobili per l’infrastruttura ferroviaria messa a disposizione dei vettori: assenza di vantaggio selettivo e quindi di aiuto di Stato
La questione giuridica
Se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che un’esenzione dall’imposta sui beni immobili per terreni, edifici e costruzioni facenti parte dell’infrastruttura ferroviaria, purché messa a disposizione dei vettori ferroviari, costituisca un aiuto di Stato perché conferisce un vantaggio selettivo e falsi o minacci di falsare la concorrenza; e, in caso di risposta positiva, se l’omessa notifica ex articolo 108, paragrafo 3, TFUE e articolo 2 del regolamento 2015/1589 imponga il recupero dell’imposta con interessi.
Principio di diritto
Una norma nazionale che esenta dall’imposta sui beni immobili i terreni, gli edifici e le costruzioni facenti parte dell’infrastruttura ferroviaria, quando tale infrastruttura sia messa a disposizione dei vettori ferroviari, non integra di per sé un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, poiché non conferisce un vantaggio selettivo: l’esenzione, generale e astratta, rientra nel quadro di riferimento dell’imposta, salvo che le sue condizioni siano riferite, di diritto o di fatto, a caratteristiche specifiche di una sola categoria omogenea di imprese o il sistema nazionale sia strutturato in modo manifestamente discriminatorio. Conseguentemente, la Corte non ha dovuto pronunciarsi sul recupero dell’imposta ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e del regolamento 2015/1589, poiché la seconda questione era irricevibile.
Norme richiamate
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) 2015/1589, articolo 2
- Direttiva 2012/34/UE, articolo 1
- Direttiva 2012/34/UE, articolo 3, punto 3
- Direttiva 2012/34/UE, allegato I
Esenzione dall’imposta sugli immobili per l’infrastruttura ferroviaria messa a disposizione dei vettori
La sentenza, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Naczelny Sąd Administracyjny polacco, riguarda la qualificazione come aiuto di Stato di un’esenzione dall’imposta sui beni immobili prevista dal diritto polacco per taluni beni facenti parte dell’infrastruttura ferroviaria, a condizione che siano messi a disposizione dei vettori ferroviari. La Corte affronta soprattutto il tema della selettività fiscale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
Fatti e procedimento principale
La società E. sp. z o.o. possiede un raccordo ferroviario privato e parte della relativa infrastruttura. Nel 2021 ha chiesto una decisione anticipata in materia fiscale per ottenere l’esenzione prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, punto 1, lettera a), della legge polacca sulle imposte e tasse locali, sostenendo di voler mettere il raccordo a disposizione di un vettore ferroviario.
Il sindaco di Mielec ha negato l’esenzione: pur ricorrendo formalmente i requisiti nazionali, essa sarebbe stata considerata un aiuto di Stato non notificato alla Commissione europea, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e dell’articolo 2 del regolamento 2015/1589. Il giudice amministrativo di primo grado ha confermato tale impostazione; in cassazione, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di chiarire la portata del diritto UE.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:
- se l’esenzione fiscale in questione falsi o minacci di falsare la concorrenza ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE;
- se, qualora l’esenzione integri un aiuto di Stato non notificato, l’impresa beneficiaria debba versare l’imposta arretrata con gli interessi.
Ricevibilità
La Corte ha dichiarato ricevibile la prima questione, rilevando che essa è pertinente alla controversia principale e non ipotetica. Ha invece dichiarato irricevibile la seconda questione, poiché dagli atti risultava che la società E. non aveva beneficiato dell’esenzione; la Corte non può rendere pareri consultivi su questioni astratte o ipotetiche.
La Corte ha inoltre respinto l’argomento del governo spagnolo fondato sulla direttiva 2012/34/UE: tale direttiva è irrilevante per una controversia che riguarda la qualificazione di una misura fiscale nazionale come aiuto di Stato. Anche se l’allegato I della direttiva esclude i raccordi privati dalla nozione di infrastruttura ferroviaria, ciò non incide sulla valutazione richiesta in base agli articoli 107 e 108 TFUE.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, sulla nozione di aiuto di Stato;
- l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, sul dovere di notifica e sul divieto di esecuzione anticipata;
- l’articolo 2 del regolamento (UE) 2015/1589, che disciplina la notifica dei nuovi aiuti;
- la direttiva 2012/34/UE, solo per escluderne la rilevanza nel caso concreto.
Ragionamento della Corte sulla selettività fiscale
La Corte ricorda che una misura costituisce aiuto di Stato solo se sono soddisfatte quattro condizioni cumulative: intervento statale o mediante risorse statali, incidenza sugli scambi tra Stati membri, vantaggio selettivo e falsazione o minaccia di falsazione della concorrenza.
Quanto alla selettività, la Corte ribadisce il metodo consolidato:
- occorre individuare il quadro di riferimento, cioè il regime fiscale normale;
- bisogna verificare se la misura deroga a tale quadro trattando diversamente operatori in situazione comparabile;
- se la misura è a prima vista selettiva, lo Stato può dimostrare che la differenziazione deriva dalla natura o dalla struttura del sistema.
Nel settore della fiscalità diretta, gli Stati membri mantengono un’ampia autonomia. Le caratteristiche costitutive dell’imposta, tra cui base imponibile, fatto generatore ed eventuali esenzioni, definiscono di regola il quadro di riferimento. Perciò, un’esenzione generale e astratta relativa a un’imposta diretta non è normalmente selettiva, perché viene considerata parte integrante del regime fiscale ordinario.
Applicazione al caso concreto
La Corte osserva che il regime polacco dell’imposta sui beni immobili costituisce il quadro di riferimento applicabile: esso definisce soggetti passivi, base imponibile e aliquote. L’esenzione per i terreni, edifici e costruzioni facenti parte dell’infrastruttura ferroviaria messa a disposizione dei vettori non appare collegata a una caratteristica specifica e omogenea della sola categoria di imprese beneficiarie.
Secondo la Corte, la misura è accessibile a qualunque soggetto che possieda il bene interessato, indipendentemente dal fatto che eserciti o meno un’attività economica e dalla natura di tale attività. La platea dei beneficiari è quindi eterogenea e non limitata a un settore economico specifico, a una particolare dimensione d’impresa o a una certa struttura proprietaria.
La Corte valorizza anche l’obiettivo perseguito dalla disciplina nazionale, che non è solo fiscale ma anche ambientale e di politica dei trasporti: incentivare il recupero dei binari di servizio e l’uso del trasporto ferroviario, meno inquinante e più sicuro del trasporto stradale. Tale finalità può legittimamente rientrare, nell’esercizio dell’autonomia fiscale nazionale, nel disegno complessivo del regime.
Non emerge, infine, che il sistema polacco sia stato concepito con parametri manifestamente discriminatori per eludere il diritto UE sugli aiuti di Stato.
Condizione relativa alla falsazione della concorrenza
La Corte ricorda che non serve dimostrare un’effettiva distorsione della concorrenza: è sufficiente che la misura sia idonea a falsarla. Tuttavia, poiché nel caso concreto l’esenzione non è selettiva, non occorre sviluppare oltre tale verifica per risolvere la controversia. La Corte richiama comunque il principio secondo cui spetta al giudice nazionale valutare tale profilo alla luce delle caratteristiche generali della misura.
Decisione e principio affermato
La Corte ha risposto che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sui beni immobili per i terreni, gli edifici e le costruzioni facenti parte dell’infrastruttura ferroviaria, quando messa a disposizione dei vettori ferroviari, non costituisce una misura che procura un vantaggio selettivo ai beneficiari.
Di conseguenza, la misura non è qualificata come aiuto di Stato per il solo fatto di essere un’esenzione fiscale non notificata, e la seconda questione sul recupero dell’imposta è stata dichiarata irricevibile.
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