Sentenza n. 313/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dichiarazione di inefficacia e inibizione degli effetti di una SCIA edilizia per demolizione e ricostruzione, seguita da comunicazione di archiviazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento del 19 marzo 2025 con cui il Comune ha dichiarato priva di efficacia la SCIA presentata il 14 febbraio 2025 dalla promissaria acquirente, su delega dei proprietari, per la demolizione e ricostruzione con ampliamento di un fabbricato residenziale. Hanno inoltre impugnato la comunicazione dei motivi ostativi e, con motivi aggiunti, il provvedimento del 29 aprile 2025 di archiviazione della SCIA, chiedendo anche l'accertamento della sua inefficacia e della conseguente piena efficacia della segnalazione. In via preliminare, il Comune ha eccepito il difetto di interesse dei proprietari, sostenendo che la titolarità della SCIA spettasse alla promissaria acquirente. Nel merito, i ricorrenti hanno dedotto: violazione dell'art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001, difetto di istruttoria, falso presupposto e motivazione illogica, perché il Comune avrebbe considerato l'autorizzazione del 1944, relativa alla sola autorimessa, quale unico elemento per determinare lo stato legittimo dell'intero fabbricato; ulteriore violazione dell'art. 9-bis, comma 1-bis, sostenendo che un titolo relativo a un intervento parziale non potesse fondare la verifica dello stato legittimo dell'intero immobile e che dovessero essere valutati documenti catastali, fotografici e d'archivio; violazione dell'art. 31 della l. 1150/1942 e falsa applicazione della disciplina urbanistica storica, sostenendo che l'immobile, realizzato anteriormente al 1967, fosse collocato fuori dal centro abitato e dal perimetro del Piano Artoni e fosse quindi soggetto a edilizia libera; violazione degli artt. 14, comma 8-ter, l.r. Emilia-Romagna 15/2013, 23, comma 6, d.P.R. 380/2001 e 2, comma 8-bis, l. 241/1990, poiché il potere inibitorio sarebbe stato esercitato oltre il termine di legge, in particolare con l'archiviazione comunicata il 30 aprile 2025.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di interesse, ritenendo che i proprietari, avendo delegato la presentazione della SCIA e avendo un interesse diretto, concreto e attuale al consolidamento del titolo necessario alla demolizione e ricostruzione dell'immobile promesso in vendita, fossero legittimati ad agire. Nel merito, ha ritenuto tempestivo ed efficace il potere inibitorio. La SCIA era stata presentata il 14 febbraio 2025; il preavviso del 28 febbraio 2025, sebbene non necessario secondo la disciplina della SCIA, aveva sospeso i termini procedimentali; il diniego del 19 marzo 2025, indirizzato anche al tecnico munito di procura speciale per la presentazione e ricezione degli atti relativi alla SCIA, era quindi intervenuto tempestivamente e doveva considerarsi efficacemente comunicato alla società. La successiva archiviazione del 29 aprile 2025 non costituiva un nuovo esercizio del potere inibitorio, ma un atto meramente confermativo e sollecitatorio, privo di autonoma lesività; pertanto, non rilevava il rispetto di un ulteriore termine. Quanto allo stato legittimo, il Collegio ha accertato che l'immobile era soggetto a titolo abilitativo già in base al regolamento d'igiene vigente dal 1915, che imponeva il consenso del Sindaco per gli interventi nel suburbio, e comunque in base al Piano Artoni e all'art. 12 del regolamento edilizio modificato nel 1945. L'area era ricompresa nel perimetro urbanistico del piano e nella zona E, sicché non ricorreva l'ipotesi degli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo edilizio, cui si riferisce il quarto periodo dell'art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001. Doveva quindi applicarsi il regime ordinario, fondato sul titolo abilitativo che aveva previsto o legittimato la costruzione, integrato dagli eventuali titoli successivi relativi a interventi parziali. Poiché dagli atti risultava disponibile il titolo del 1944, relativo all'autorimessa, e non risultavano ulteriori titoli riguardanti il fabbricato residenziale, il Comune aveva correttamente limitato lo stato legittimo a quanto risultante da tale titolo e aveva ritenuto la SCIA priva dei presupposti di legittimità. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati pertanto respinti. Le spese sono state compensate per la complessità della ricostruzione normativa.
Norme richiamate
art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001
Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello, rilasciato o assentito, che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o l’intera unità immobiliare, a condizione che l’amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.
Il regime probatorio speciale basato su informazioni catastali, fotografie, estratti cartografici e altri documenti probanti opera soltanto per gli immobili realizzati in epoche nelle quali non era obbligatorio acquisire il titolo edilizio. Se l'area era invece assoggettata a titolo abilitativo, lo stato legittimo deve essere ricostruito sulla base dei titoli edilizi disponibili; in assenza di ulteriori titoli, il Comune può limitare lo stato legittimo a quanto risulta dall'unico titolo reperito.
art. 14, commi 5, 6 e 8-ter, l.r. Emilia-Romagna 15/2013
Entro il termine perentorio di trenta giorni successivi all’efficacia della SCIA, lo Sportello unico verifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti territoriali ed urbanistici per l’esecuzione dell’intervento. Tale termine può essere sospeso una sola volta per chiedere chiarimenti e acquisire integrazioni alla documentazione presentata. I provvedimenti adottati dopo la scadenza del termine sono inefficaci.
La comunicazione dei motivi ostativi, pur non necessaria nella disciplina della SCIA, può sospendere il termine di controllo quando sia utilizzata dall'amministrazione nel procedimento e consenta la presentazione di osservazioni. Nel caso concreto, il potere inibitorio esercitato il 19 marzo 2025 è stato ritenuto tempestivo.
art. 15 l.r. Emilia-Romagna 15/2013
Nella SCIA l’interessato può dichiarare che i lavori non saranno avviati prima della conclusione del procedimento di controllo, ovvero può indicare una data successiva di inizio lavori.
La presentazione di una SCIA con inizio lavori differito è soggetta alla disciplina regionale del controllo preventivo e non impedisce all'amministrazione di esercitare tempestivamente il potere inibitorio prima dell'avvio dei lavori.
art. 23, comma 6, d.P.R. 380/2001
È richiamato quale fondamento del potere comunale di impedire la prosecuzione dell'intervento edilizio segnalato in assenza dei presupposti di legittimità.
art. 19, commi 3 e 6-bis, l. 241/1990
È richiamato nel provvedimento comunale quale base della dichiarazione di inefficacia della SCIA e dell'inibizione dell'intervento.
art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990
È richiamato in relazione all'inefficacia dei provvedimenti inibitori adottati oltre i termini e alla possibilità di esercitare, ricorrendone i presupposti, i poteri di autotutela.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi ha sospeso i termini procedimentali in attesa delle osservazioni, contribuendo alla tempestività del successivo provvedimento inibitorio.
art. 31 l. 1150/1942
Chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificarne la struttura o l’aspetto nei centri abitati ed ove esista il piano regolatore comunale, anche dentro le zone di espansione di cui al n. 2 dell’art. 7, deve chiedere apposita licenza al podestà del comune.
La disciplina statale individuava un regime minimo di obbligo della licenza edilizia e non impediva ai regolamenti comunali o agli strumenti urbanistici di prevedere un regime più rigoroso, esteso anche ad aree esterne al centro abitato.
art. 12 del regolamento edilizio comunale di Reggio Emilia, come modificato nel 1945
Chiunque intendesse eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare o modificare quelle esistenti entro i confini del PRG doveva chiedere apposita licenza al Sindaco.
La disposizione è stata ritenuta applicabile all'immobile, ricompreso nel perimetro del Piano Artoni e nella zona E, con conseguente necessità del titolo edilizio.
Massime di principio
- I proprietari di un immobile sono titolari di un interesse diretto, concreto e attuale a contestare l'inefficacia della SCIA presentata da un terzo su loro delega, quando dalla validità della segnalazione dipenda la possibilità di realizzare l'intervento edilizio e la conservazione dell'utilità economica dell'immobile.
- Il regime probatorio speciale dello stato legittimo previsto per gli immobili realizzati in epoche nelle quali non era obbligatorio acquisire il titolo edilizio presuppone l'effettiva assenza, per l'area interessata, di un obbligo di titolo derivante dalla disciplina statale, regionale, comunale o dalla pianificazione urbanistica applicabile all'epoca della realizzazione.
- La disciplina statale dell'art. 31 l. 1150/1942 costituisce uno standard minimo e non esclude l'efficacia di disposizioni comunali previgenti o di strumenti urbanistici locali che impongano il titolo edilizio anche al di fuori dei centri abitati o in ambiti più estesi.
- Quando l'amministrazione abbia reperito un titolo edilizio e non risultino ulteriori titoli relativi al fabbricato, lo stato legittimo può essere determinato nei limiti della consistenza risultante dal titolo disponibile; la documentazione alternativa prevista per gli immobili originariamente non soggetti a titolo non è utilizzabile per eludere l'accertata obbligatorietà del titolo.
- Nella disciplina regionale emiliano-romagnola della SCIA, il preavviso dei motivi ostativi, pur non costituendo necessariamente un adempimento imposto dalla natura della SCIA, può sospendere il termine per l'esercizio del potere inibitorio quando sia seguito dalla presentazione di osservazioni e il provvedimento finale intervenga entro il termine così computato.
- La comunicazione successiva con cui l'amministrazione archivia una SCIA già dichiarata inefficace e già colpita da ordine inibitorio ha natura meramente confermativa o sollecitatoria e non costituisce un nuovo esercizio del potere inibitorio; la sua eventuale tardività non incide sulla validità del precedente provvedimento tempestivo e lesivo.
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