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Sentenza

Sentenza n. 367/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 33/2023 in data 6 febbraio 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202600005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 33/2023, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 33/2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 6 settembre 2023. La sentenza ordinaria aveva riconosciuto il diritto della docente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per un importo complessivo di € 2.500,00. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione e ha chiesto l’assegnazione della carta docente, oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo, nonché la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito. È stata inoltre documentata la certificazione del passaggio in giudicato e il decorso del termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti nei confronti delle amministrazioni statali.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo provati il passaggio in giudicato della sentenza ordinaria, la sua notificazione al Ministero, l’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e l’omesso adempimento dell’Amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti imposti dalla sentenza del Tribunale di Parma entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Ha respinto la richiesta di interessi legali, poiché il giudice ordinario li aveva espressamente negati e il giudice dell’ottemperanza non può integrare o modificare il contenuto del giudicato. Il TAR ha inoltre rilevato che non era stata proposta la specifica azione prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a. per la condanna al pagamento di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato Commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta della ricorrente entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine assegnato. Nessun compenso è stato previsto per il Commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di agire per l’esecuzione degli obblighi derivanti dal giudicato; il giudice dell’ottemperanza deve rispettare il contenuto della decisione da eseguire.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza

    La domanda di interessi o rivalutazione maturati dopo il giudicato richiede una specifica azione di condanna, che nel caso concreto non era stata proposta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. in l. 30/1997

    Prevede un termine di centoventi giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; il termine risultava decorso inutilmente.

  • art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È stato richiamato dal giudice ordinario per escludere maggiorazioni, inclusi gli interessi, sull’importo nominale della carta docente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché sia decorso il termine previsto per l’adempimento e l’inottemperanza risulti documentata o non contestata.
  • Il giudice dell’ottemperanza deve assicurare l’attuazione del giudicato nei limiti del suo contenuto precettivo e non può integrarlo, modificarlo o riconoscere prestazioni ulteriori rispetto a quelle espressamente stabilite dal giudice della cognizione.
  • La richiesta di rivalutazione o di interessi maturati dopo il passaggio in giudicato deve essere proposta mediante la specifica azione di condanna prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a.; essa non può essere introdotta, in termini diversi, come semplice richiesta accessoria nell’azione di ottemperanza.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, subordinando il suo intervento alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione e a una specifica richiesta della parte vittoriosa.
  • Quando il Commissario ad acta è individuato in un dipendente dell’amministrazione debitrice, già inserito nella relativa struttura, non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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