Cassazione Civile, Ordinanza n. 04891/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso delle accise versate sul gas naturale impiegato nella produzione di energia elettrica per un determinato arco temporale. La società sosteneva che, in forza dell'art. 14, n. 1, lett. a), della direttiva 2003/96/CE, il tributo non fosse dovuto ab origine e che pertanto la domanda di rimborso non dovesse essere trattata come rimborso di versamenti soggetti a decadenza biennale decorrente dal singolo versamento; in subordine deduceva che la CTR avesse errato nel considerare come data rilevante quella di protocollazione dell'istanza (12/09/2008) anziché quella di spedizione della raccomandata (28/08/2008), e lamentava altresì un vizio motivazionale sulla data di proposizione della domanda.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, confermando che il rimborso delle accise indebitamente versate sul gas naturale destinato alla produzione di energia elettrica è soggetto al termine biennale di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, TUA, decorrente dai singoli versamenti. Ha invece accolto, nei limiti indicati in motivazione, il secondo motivo, ritenendo certa la ricezione dell'istanza da parte dell'amministrazione in data 02/09/2008 e conseguentemente non decaduto il diritto al rimborso per i versamenti effettuati dal 02/09/2006 all'11/09/2006; il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata decisa nel merito con accoglimento parziale dell'originario ricorso del contribuente. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, lett. a), direttiva 2003/96/CE
La norma unionale è stata ritenuta dotata di efficacia diretta e idonea a fondare l'esenzione dalle accise per i prodotti energetici impiegati nella produzione di energia elettrica, rendendo non dovuti ab origine i relativi versamenti.
art. 14, comma 2, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
Prevede il termine biennale di decadenza per la domanda di rimborso delle accise, decorrente dalla data dei singoli versamenti indebitamente effettuati quando il tributo non era dovuto ab origine.
art. 56, comma 1, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto
È richiamato per distinguere l'ordinario meccanismo di compensazione nell'ambito del rapporto tributario, che impedisce di qualificare come indebito il pagamento finché il rapporto è in corso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma evocata per il motivo di ricorso relativo alla violazione di legge sulla decorrenza della decadenza e sulla data rilevante per il rimborso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È la norma evocata per il motivo di ricorso relativo al vizio di motivazione sulla data di proposizione dell'istanza di rimborso.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato solo per il deposito della memoria in cassazione.
Massime di principio
- Quando un tributo è indebitamente versato sin dall'origine perché incompatibile con una fonte unionale dotata di efficacia diretta, la domanda di rimborso resta soggetta al termine decadenziale speciale previsto dalla disciplina interna, che decorre da ciascun singolo versamento.
- Nel rimborso di imposte/accise, la decorrenza della decadenza va ancorata al momento del pagamento indebito; la diversa disciplina operante nei casi di ordinaria gestione del rapporto tributario e di compensazione non è estensibile ai versamenti non dovuti ab origine.
- Ai fini del rispetto del termine di decadenza rileva la data in cui l'istanza di rimborso risulta ricevuta dall'amministrazione, purché tale circostanza sia certa e documentata; se la data di spedizione dedotta dalla parte non è comprovata con certezza nel ricorso, non può essere valorizzata.
- In presenza di un errore della decisione di merito sulla data di presentazione dell'istanza, la Cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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