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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46105/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto del 13/02/2023 con cui la Corte di Appello di Palermo ha confermato il decreto del Tribunale di Palermo che aveva applicato a Marsala Marco la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e aveva disposto la confisca di beni ritenuti fittiziamente intestati. Le censure principali sono: violazione di legge (art. 606 c.p.p. comma 1 lett. b) e richiamo agli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 159/2011), carenza e insufficienza della motivazione in ordine alla ricostruzione della pericolosita sociale e all'attualita di tale pericolosita, e mancanza di adeguata dimostrazione della sproporzione tra disponibilita patrimoniali e redditi dichiarati a fondamento della confisca. I terzi interessati (Monforte Lucia, Marsala Martina e Miriana) hanno partecipato contestando la confisca e la titolarita dei beni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Per i terzi interessati il motivo e la declaratoria di inammissibilita si basano sul principio che nelle confische di prevenzione attribuite fittiziamente a terzi questi possono contestare esclusivamente l'effettiva titolarita dei beni e non i presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto, che sono di interesse esclusivo di quest'ultimo. Quanto a Marsala Marco, il ricorso in Cassazione era incentrato su censure di merito concernenti la valutazione della prova e della motivazione della Corte d'appello; la Cassazione ha ricordato che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di misure di prevenzione patrimoniali e personali e ammesso solo per violazione di legge e non per rivalutazione del merito o della motivazione, salvo i casi di motivazione inesistente o meramente apparente. La Corte ha inoltre ritenuto manifestamente infondata e generica la doglianza di omessa motivazione, riscontrando invece una struttura argomentativa coerente della sentenza impugnata che ha affrontato i temi essenziali. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di procedimento e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000 ciascuno per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita.

Norme richiamate

  • art. 611 cod. proc. pen.

    menzionato per la trattazione ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen.

    norma procedurale richiamata in ordine alla trattazione del ricorso in Cassazione; citata solo come riferimento procedurale alla discussione

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) richiamati nei motivi

    i ricorrenti hanno invocato violazione di legge ai sensi dell'art. 606; la Corte segnala pero che molte censure erano in realta di merito e non rientrano nel novero delle violazioni deducibili in Cassazione, salvo le ipotesi di motivazione inesistente o meramente apparente

  • D.lgs. n. 159 del 2011

    art. 1 e art. 4 richiamati dai ricorrenti

    norme che definiscono le categorie soggettive di pericolosita e i presupposti per le misure di prevenzione patrimoniali; la Corte ricorda che la verifica di tali presupposti in sede di appello e questione di merito non riassumibile in Cassazione salvo vizio di legge

  • L. n. 1423 del 1956

    art. 4, comma 9 richiamato nel capo di responsabilita motivazionale

    il riferimento e usato per affermare l'obbligo di provvedere con decreto motivato in sede di appello; la Corte distingue tra motivazione assente o meramente apparente (impugnabile per violazione di legge) e deduzioni di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    richiamato per l'irrogazione delle spese e delle ammende

    norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione delle ammende in caso di ricorso inammissibile, applicata per condannare i ricorrenti al pagamento della Cassa delle ammende

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    art. 6 § 1 citato nella motivazione come principio di ragionevolezza della motivazione giudiziaria

    richiamata per affermare che l'obbligo di motivazione non richiede necessariamente una risposta dettagliata punto per punto a ogni argomento di parte, e che il giudice di merito puo, in linea di principio, limitarsi a fare propri i motivi della decisione impugnata purché la motivazione sia complessivamente coerente

Massime di principio

  • Nelle confische di prevenzione i terzi formalmente intestatari possono contestare solo l'effettiva titolarita dei beni; non sono legittimati a discutere i presupposti della misura nei confronti del proposto, che spettano solo a quest'ultimo.
  • In Cassazione avverso provvedimenti di misure di prevenzione e possibile dedurre soltanto violazioni di legge; censure che in realta impugnano la valutazione del merito o la rivalutazione delle prove sono inammissibili.
  • La motivazione e valutata nella sua struttura complessiva: non e necessario che il giudice risponda dettagliatamente ad ogni singola deduzione, purche emerga una struttura argomentativa coerente che affronti i punti essenziali decisionali. Solo la motivazione inesistente o meramente apparente legittima censura di legge in Cassazione.
  • Le doglianze generiche e non confrontate con il provvedimento impugnato sono dichiarate inammissibili; il ricorrente deve specificare in che modo sussiste la violazione normativa.
  • Ricorsi inammissibili o manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende quando emergono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

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