Cassazione Penale, Sentenza n. 17959/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale che, accogliendo l'appello della Procura, aveva annullato la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari disposta dalla Corte d'Appello. In cassazione si denunciavano: (i) violazione del contraddittorio e applicazione erronea di norme (artt. 127, 310 in relazione all'art. 597 c.p.p., nullità ex art. 178 c.p.p.), per avere il Tribunale fondato la decisione su elementi estranei al giudizio di appello (riferimenti al procedimento "Rinascita - Scott" e a una condanna non definitiva); (ii) errore nella valutazione dell'adeguatezza della misura cautelare e omissione di considerare la distanza temporale dalla condotta (reato del 2017) e il lungo periodo di detenzione, che renderebbero sproporzionata la custodia in carcere rispetto agli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale secondo cui la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., si applica anche ai delitti tentati e a quelli aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. e non è superata dal semplice decorso del tempo senza elementi concreti che attestino la cessazione dei legami del ricorrente con il sodalizio mafioso. La Corte ha inoltre considerato non decisivo, ma rilevante come elemento ostativo al superamento della presunzione, l'essere il ricorrente già destinatario di misura cautelare nell'ambito del procedimento "Rinascita - Scott". Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 275 c.p.p.
Presunzione relativa di adeguatezza della sola custodia in carcere per determinati reati; non è superata dal mero decorso del tempo e richiede elementi concreti per essere esclusa
art. 274 c.p.p.
Norma generale sulle esigenze cautelari; subordinata alla presunzione speciale di cui all'art. 275, comma 3, quando applicabile
art. 416-bis c.p.
Rilevanza dei delitti di associazione mafiosa nel quadro delle esigenze cautelari e nell'applicazione della presunzione di custodia in carcere
art. 416-bis.1 c.p.
Estensione della presunzione relativa sulle esigenze cautelari anche ai delitti tentati aggravati ai sensi di questa norma
art. 51, comma 3-bis c.p.p.
Richiamata dalla giurisprudenza come riferimento per la presunzione relativa di necessità della custodia in carcere per taluni reati, confermando l'impostazione seguita dalla Corte
art. 178 c.p.p.
Rinvocata dal ricorrente per censurare una presunta nullità per violazione del contraddittorio; la Corte ha ritenuto che non si fosse trattato di valutazioni decisamente estranee al giudizio e che il principio del contraddittorio non fosse violato
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento in cassazione a carico del ricorrente
Massime di principio
- La presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. a favore della custodia in carcere trova applicazione anche per reati tentati e per reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1: il giudice richiede elementi concreti per ritenere superata tale presunzione
- Il mero decorso del tempo o l'anzianità della condotta non sono di per sé sufficienti a ritenere che siano venute meno le esigenze cautelari; è necessario documentare la reale cessazione di legami con l'organizzazione criminale o altri elementi concreti di emarginazione
- Elementi relativi a precedenti o a posizioni processuali del ricorrente (anche se non definitivi) possono essere considerati come indicatori utili alla valutazione del pericolo di recidiva e della persistenza di legami criminali, purché non si fondino su argomentazioni manifestamente estranee al contraddittorio
- Per ottenere la sostituzione di una misura detentiva con una meno afflittiva occorre fornire prove concrete e specifiche dell'attenuazione delle esigenze cautelari (es. prova di distacco dal contesto criminale, cambiamento di residenza, elementi di reinserimento sociale)
- Le doglianze procedurali (violazione del contraddittorio, vizi di motivazione) richiedono dimostrazione puntuale dell'effettivo pregiudizio derivante dall'asserita violazione, non semplici rilievi generici
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