Cassazione Penale, Ordinanza n. 34516/2026 del 25/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno impugnato la sentenza del 20 febbraio 2026 della Corte d'appello di Bari, che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto in abitazione. Con un unico motivo hanno dedotto vizio di motivazione sia sulla qualificazione del fatto come furto in abitazione, sia sulla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure riproponevano quelle già formulate in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale; ha inoltre considerato manifestamente infondata la contestazione della qualificazione, poiché nei locali non aperti al pubblico e non accessibili a terzi senza il consenso del titolare si svolgevano non occasionalmente atti della vita privata. Ha infine escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. in ragione dei limiti edittali della pena prevista per il reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi: il motivo era inammissibile perché reiterava le censure d'appello già motivate e, comunque, manifestamente infondato quanto alla qualificazione del fatto come furto in abitazione; la causa di non punibilità dell'art. 131-bis c.p. non era applicabile per i limiti edittali del reato. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
all'interno dei locali ove si è consumato il furto (non aperti al pubblico, né accessibili a terzi senza il consenso del titolare) si svolgevano non occasionalmente atti della vita privata
La qualificazione del fatto come furto in abitazione è giustificata quando il furto è commesso in locali nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, anche se non aperti al pubblico e non accessibili a terzi senza il consenso del titolare.
art. 131-bis c.p.
i limiti edittali della pena prevista per il reato contestato non consentono l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile se i limiti edittali della pena del reato contestato non ne consentono l'applicazione.
art. 616 c.p.p.
i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
La dichiarazione d'inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, nel caso deciso, al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini della qualificazione del furto come furto in abitazione, rileva che nei locali in cui è commesso il fatto si svolgano non occasionalmente atti della vita privata; la destinazione dei locali non viene meno per il fatto che essi non siano aperti al pubblico o siano accessibili a terzi solo con il consenso del titolare.
- È inammissibile la censura in cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione di doglianze già proposte in appello e puntualmente disattese con argomentazioni logiche e giuridiche.
- La causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. non è applicabile quando i limiti edittali della pena del reato contestato non ne consentono l'applicazione.
Come è indicizzato
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