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Sentenza

Sentenza n. 631/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - dell’ordinanza del 18 ottobre 2024, n. 1 emessa dalla Provincia di Frosinone – Settore Ambiente, Energia e Rifiuti, avente per oggetto “ex Discarica Le Lame”, ubicata nel Comune di Frosinone (FR) - Ordinanza di diffida, ai sensi dell’articolo 244, d. lgs. 3 aprile 2006, n.152, nei confronti dei soggetti responsabili dell’evento di superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC)” e di tutti gli allegati alla stessa, nella parte in cui individuano R.E.C.L.A.S. Recupero Ecologico Lazio Sud S.p.A. in liquidazione – in fallimento quale soggetto responsabile del superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) del sito “ex Discarica Le Lame” e determinano la responsabilità della ricorrente nella misura del 25% diffidandola ad avviare nel termine di 180 giorni dalla notificazione dell’ordinanza interventi di bonifica e ripristino ambientale di messa in sicurezza, operativa e permanente; - di ogni altro atto connesso e/o presupposto e/o consequenziale ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202500316

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza provinciale ex art. 244 d.lgs. 152/2006 che ha individuato la società come corresponsabile della contaminazione dell'ex discarica Le Lame, attribuendole una quota del 25% e diffidando i responsabili ad avviare interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (gestore della discarica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, a seguito della trasposizione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario, l'ordinanza provinciale relativa a un sito inserito nel SIN del Bacino del Fiume Sacco. Ha dedotto: violazione dell'art. 244 d.lgs. 152/2006 e difetto di legittimazione passiva della curatela e del fallimento; carenza dei presupposti per la diffida, anche perché il Comune sarebbe stato il principale responsabile e la società avrebbe già adottato misure di messa in sicurezza dopo la fuoriuscita di percolato del 2004; assenza di prova del nesso causale tra la propria attività e la contaminazione; incompetenza provinciale in ragione della competenza ministeriale sui SIN; violazione dei termini procedimentali per la durata ultranovennale del procedimento; infine, difetto di motivazione e travisamento nella determinazione della quota di responsabilità del 25%. La società ha inoltre sostenuto di non essere stata proprietaria o detentrice del sito al momento del fallimento e di avere cessato l'attività da oltre dieci anni.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la competenza della Provincia a individuare, ai sensi dell'art. 244 d.lgs. 152/2006, i soggetti responsabili dell'evento di superamento delle CSC anche quando il sito è inserito in un SIN. L'art. 252, infatti, attribuisce al Ministero la competenza sulla procedura di bonifica e sui relativi interventi, ma non sottrae alla Provincia la fase preliminare di individuazione del responsabile e di riparto della responsabilità economica. Tuttavia, poiché nel caso concreto il procedimento ministeriale di bonifica era già avanzato, con piano di caratterizzazione approvato e attività iniziate, la Provincia non poteva diffidare i responsabili ad avviare interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza: tale parte dell'ordinanza è stata annullata. Sono stati respinti gli altri motivi. Il TAR ha ritenuto congrua la durata del procedimento decorrente dalla comunicazione di avvio del 23 febbraio 2023, considerata la complessità dell'istruttoria e l'assenza di un termine perentorio legale. Ha ritenuto provata, secondo il criterio civilistico del più probabile che non, la responsabilità della società per le attività svolte tra il 2001 e il 2004, inclusi i conferimenti, la gestione del percolato, il capping e l'omessa adozione di adeguate misure di prevenzione e contenimento. Ha ritenuto non manifestamente illogica la quota del 25%, trattandosi di valutazione tecnico-discrezionale adeguatamente istruita e motivata. La società fallita conserva soggettività giuridica e titolarità del patrimonio e può quindi essere individuata quale soggetto civilmente responsabile per i danni cagionati durante la propria operatività; diversa è la questione dell'ordine di eseguire gli interventi, annullato per ragioni di competenza e di stato della procedura di bonifica. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 244 d.lgs. 152/2006

    ordinanza motivata di individuazione del soggetto responsabile e diffida a provvedere ai sensi del Titolo V, Parte IV

    La Provincia conserva la competenza a individuare i responsabili del superamento delle CSC e a determinare il riparto della responsabilità economica, anche per siti inclusi in un SIN; non può però imporre interventi di bonifica quando questi rientrano, per competenza e stato della procedura, nella procedura ministeriale già in corso.

  • art. 252, comma 4, d.lgs. 152/2006

    la procedura di bonifica di cui all'articolo 242 dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente

    Nei SIN il Ministero è competente per la procedura di bonifica e per gli interventi conseguenti, mentre la competenza provinciale ex art. 244 resta ferma per l'individuazione preliminare dei responsabili.

  • art. 242 d.lgs. 152/2006

    misure necessarie di prevenzione; indagine preliminare; piano di caratterizzazione; ripristino della zona contaminata

    Disciplina le attività di prevenzione, caratterizzazione e bonifica a carico del responsabile dell'inquinamento; nei SIN gli interventi rientrano nella competenza ministeriale prevista dall'art. 252.

  • art. 240, comma 1, lettere i), m) e p), d.lgs. 152/2006

    misure di prevenzione; messa in sicurezza d'emergenza; bonifica

    Le diverse categorie di interventi ambientali devono essere ricondotte alla procedura di bonifica centralizzata nei SIN quando, come nel caso esaminato, il procedimento ministeriale è già in corso.

  • art. 97 Costituzione

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai dedotti vizi di buon andamento, istruttoria e ragionevolezza, non ritenuti fondati dal giudice.

  • art. 2043 cod. civ.

    responsabilità extracontrattuale soggettiva

    La responsabilità per danno ambientale è ricondotta al paradigma della responsabilità aquiliana soggettiva e richiede l'accertamento dell'apporto causale colpevole, non essendo sufficiente la mera qualità rivestita dal soggetto.

  • art. 2727 cod. civ.

    Il nesso causale tra attività svolta e contaminazione può essere provato anche mediante elementi indiziari e presunzioni semplici, secondo il criterio civilistico del più probabile che non.

  • art. 10 d.P.R. 1199/1971

    Ha consentito la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario a seguito dell'opposizione proposta da altri soggetti coinvolti.

Massime di principio

  • Nei siti di interesse nazionale, la competenza ministeriale prevista dall'art. 252, comma 4, d.lgs. 152/2006 riguarda la procedura di bonifica e gli interventi conseguenti, ma non esclude la competenza provinciale prevista dall'art. 244 per individuare il soggetto responsabile del superamento delle CSC e determinare il riparto della responsabilità economica.
  • Quando, in un SIN, il procedimento ministeriale di bonifica è già concretamente avviato e si trova in una fase avanzata, la Provincia non può diffidare i responsabili ad avviare autonomamente interventi di bonifica, ripristino ambientale o messa in sicurezza che rientrano nella procedura ministeriale; la diffida eventualmente adottata è illegittima limitatamente a tale contenuto.
  • La responsabilità per la contaminazione ambientale è soggettiva e richiede un apporto causale colpevole; non può essere affermata automaticamente per la mera proprietà, gestione o detenzione del sito. Il nesso causale può tuttavia essere dimostrato anche mediante indizi e presunzioni semplici, secondo il criterio civilistico del più probabile che non.
  • Le valutazioni tecnico-scientifiche dell'amministrazione in materia ambientale sono sindacabili solo per manifesta abnormità, illogicità o contraddittorietà; il giudice non può sostituire alle valutazioni amministrative quelle prospettate dalla parte o dal proprio consulente.
  • Una società dichiarata fallita conserva soggettività giuridica e titolarità del patrimonio e può essere individuata quale soggetto civilmente responsabile per la contaminazione cagionata durante il periodo della propria operatività, anche se non detiene più il sito al momento del fallimento. Ciò non implica automaticamente la legittimità di un ordine di bonifica rivolto alla società o alla curatela, che deve rispettare il riparto di competenze e lo stato della procedura ambientale.

Come è indicizzato

MaterieBonifiche e siti contaminatiAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliTermini del procedimento e silenzio
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

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