Cassazione Penale, Sentenza n. 10861/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Trento che aveva confermato la condanna per furto aggravato (undici orologi per complessivi 100 euro). L'istanza principale era che, dopo la modifica normativa introdotta dal d.lgs. 150/2022 che rese il delitto procedibile a querela, dovesse trovare applicazione la causa di estinzione prevista dall'art. 162-ter (estinzione per condotte riparatorie), poiché l'imputato aveva riparato il danno con il versamento di 120 euro e tale risarcimento era stato ritenuto congruo dal primo giudice
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabile l'art. 162-ter cod. proc. pen. perché il mutamento del regime di procedibilità (d.lgs. 150/2022) è intervenuto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento in appello e la norma più favorevole deve applicarsi. Sono stati verificati i presupposti: il risarcimento (120 euro) è stato effettuato prima del termine massimo (apertura del dibattimento), la congruità della somma era già stata valutata e riconosciuta dal Tribunale (con riconoscimento dell'attenuante), la persona offesa ha ricevuto il pagamento e non si è costituita parte civile, e le parti sono state sentite o hanno dato riscontri con comportamenti concludenti. Perciò la Cassazione ha rilevato d'ufficio l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio
Norme richiamate
art. 162-ter cod. proc. pen.
«Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il rìsarcìmento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo»
È una causa di estinzione del reato applicabile quando il delitto è procedibile a querela soggetta a remissione; richiede riparazione integrale entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento e che il giudice abbia sentito le parti e la persona offesa o comunque valutato la congruità del risarcimento
art. 129 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio cause estintive del reato in sede di legittimità; qui è stata la base per dichiarare l'estinzione senza rinvio
art. 2, comma 4 cod. pen. (principio di favore al reo)
Principio per cui, nel tempo, si applica la legge più favorevole al reo quando non è intervenuta sentenza irrevocabile; ha giustificato l'applicazione della nuova procedibilità a querela intervenuta nel corso del giudizio
art. 62, n. 6 cod. pen.
Prevede l'attenuante per la riparazione del danno; la Corte ha ritenuto che il risarcimento già riconosciuto ai fini dell'attenuante sia equipollente, quando congruo e tempestivo, al requisito previsto per l'estinzione ex art. 162-ter
d.lgs. 150 del 2022
Ha modificato il regime di procedibilità di alcuni reati, rendendo il furto aggravato (per beni esposti alla pubblica fede) procedibile a querela, condizione che ha reso operativa l'applicazione dell'art. 162-ter nel caso concreto
legge 23 giugno 2017, n. 103
Riferimento cronologico usato dalla giurisprudenza per individuare i processi nei quali l'art. 162-ter può essere efficacemente valorizzato in relazione alla dichiarazione di apertura del dibattimento
Massime di principio
- Se durante il corso del processo intervenisse una norma più favorevole al reo (es. mutamento della procedibilità), questa va applicata se non è stata pronunciata sentenza irrevocabile
- L'art. 162-ter cod. proc. pen. estingue il reato se la riparazione del danno è integrale e avvenuta entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; il giudice deve valutare la congruità della somma
- Il riconoscimento giudiziale della congruità del risarcimento nell'ambito del processo (anche ai fini dell'attenuante) può essere considerato equivalente al requisito richiesto per l'estinzione quando il pagamento è effettivamente intervenuto e tempestivo
- La persona offesa deve essere sentita, ma la sua condotta (es. incasso del pagamento e mancata costituzione di parte civile) può essere interpretata come adesione o come elemento probatorio rilevante sulla sua posizione
- La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. quando i presupposti sono documentati nel fascicolo e la questione è esclusivamente di diritto o di immediata verifica
- In situazione analoga è opportuno, se si è difensori, depositare tempestivamente istanza motivata avente ad oggetto l'applicazione dell'art. 162-ter non appena la norma favorevole è entrata in vigore, e fornire documentazione sul pagamento/risarcimento e sui comportamenti della persona offesa
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