Sentenza n. 114/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione all’esame di Stato, deliberata dal consiglio di classe nello scrutinio finale e risultante dalla pagella, nonché disposizioni del regolamento scolastico sulle carenze pregresse non recuperate
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Lo studente ha impugnato la non ammissione all’esame di Stato deliberata dal consiglio di classe al termine dell’anno scolastico 2025/2026, dopo avere riportato una carenza non recuperata nell’anno precedente e tre insufficienze nello scrutinio finale, di cui una grave. Ha dedotto, anzitutto, l’illegittimità dell’art. 4 del regolamento interno di valutazione, nella parte in cui stabilisce che le carenze dell’anno precedente non recuperate si sommano, con il voto numerico originario, alle valutazioni dell’anno in corso e possono pregiudicare l’ammissione, assumendo il contrasto con gli artt. 7 e 8 del d.P.P. Trento 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg., la violazione della gerarchia delle fonti e l’eccesso di potere regolamentare. Ha inoltre sostenuto che il meccanismo del debito pregresso violerebbe l’art. 10 del medesimo regolamento provinciale sul credito scolastico, poiché le carenze pregresse dovrebbero incidere, al più, sull’attribuzione del credito e non impedire l’accesso all’esame. Sono stati dedotti anche eccesso di potere per illogicità manifesta, sproporzione, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, buon andamento e imparzialità, lamentando l’assenza di una valutazione complessiva e individualizzata del percorso scolastico e il rilievo eccessivo attribuito alla carenza pregressa. È stata chiesta anche l’ammissione con riserva alle prove, poi divenuta prospetticamente riferibile alla sessione straordinaria di settembre.
La decisione
Il TRGA ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo il rilievo attribuito dalla scuola alle carenze formative pregresse non recuperate. L’art. 7, comma 2, del d.P.P. n. 22-54/Leg. ammette all’esame gli studenti con valutazione almeno complessivamente sufficiente, mentre l’art. 8, comma 1, lett. e), impone al consiglio di classe di tenere conto dell’esito delle verifiche di recupero ai fini dell’ammissione anche all’esame di Stato. L’art. 15 rimette inoltre alla scuola la definizione dei criteri generali di valutazione. Ne consegue che il regolamento interno, specificando che il debito non recuperato può assumere rilievo aggiuntivo e può pregiudicare l’ammissione, non contrasta con la disciplina provinciale, ma ne costituisce attuazione; il termine “può” esclude, secondo il giudice, un automatismo assoluto. La censura fondata sull’art. 10 è stata respinta perché il credito scolastico opera nei confronti degli studenti già ammessi all’esame e serve a determinare il punteggio finale, non a disciplinare i presupposti dell’ammissione. Quanto ai vizi di eccesso di potere, il giudice ha riconosciuto l’ampia discrezionalità tecnica del consiglio di classe nella valutazione del percorso formativo, del raggiungimento degli obiettivi minimi e della possibilità di recuperare le carenze. Il sindacato giurisdizionale è quindi limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione o travisamento. Nel caso concreto, la motivazione del verbale è stata ritenuta sufficiente perché richiamava le numerose insufficienze, una grave, il debito pregresso non saldato, l’attivazione di corsi e sportelli di recupero e il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi. La documentazione del percorso scolastico, comunicata anche tramite registro elettronico, corroborava la valutazione negativa. La non ammissione è stata qualificata come misura formativa ed educativa, non punitiva. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando sussistono i relativi presupposti.
art. 25 l.p. Trento 7 agosto 2006, n. 5
Il consiglio di classe, con la sola componente di tutti i docenti responsabili delle attività educative e didattiche della classe, provvede alla valutazione degli studenti e al coordinamento dell’attività didattica della classe.
Attribuisce al consiglio di classe la competenza valutativa sugli studenti.
art. 60, comma 1, l.p. Trento 7 agosto 2006, n. 5
La valutazione periodica e la valutazione annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili delle attività didattiche e formative.
Affida ai docenti la valutazione degli apprendimenti, della capacità relazionale e dei passaggi tra periodi didattici, demandando al regolamento le modalità attuative.
art. 7 d.P.P. Trento 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg.
Sono ammessi all’esame di stato gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione almeno complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe.
Stabilisce il requisito della valutazione complessivamente sufficiente, senza escludere che il consiglio di classe consideri le carenze formative pregresse non recuperate.
art. 8, comma 1, lett. e), d.P.P. Trento 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg.
L’esito delle verifiche previste dalla lettera d) è riportato in un apposito spazio del documento di valutazione affinché il consiglio di classe ne tenga conto ai fini dell’ammissione alla classe successiva e all’esame di stato.
Conferma che l’esito del recupero delle carenze pregresse deve essere considerato anche ai fini dell’ammissione all’esame di Stato.
art. 15 d.P.P. Trento 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg.
Il collegio dei docenti definisce i criteri generali da seguire per lo svolgimento della valutazione periodica ed annuale ai fini dell’ammissione alla classe successiva ed all’esame di stato.
Legittima la definizione da parte della scuola dei criteri generali di valutazione, compreso il rilievo delle carenze formative pregresse.
art. 10 d.P.P. Trento 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg.
Disciplina il credito scolastico e non incide sui presupposti dell’ammissione all’esame, operando nei confronti degli studenti già ammessi per determinare il punteggio finale.
art. 97 Cost.
È richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, ma il giudice non ravvisa una loro violazione.
Massime di principio
- Nella valutazione dell’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato, il consiglio di classe dispone di ampia discrezionalità tecnica nel considerare il percorso scolastico, il raggiungimento degli obiettivi formativi, la gravità e il numero delle insufficienze e la possibilità di recuperare le carenze; il sindacato del giudice amministrativo resta limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione o travisamento.
- La disciplina provinciale che impone di tenere conto dell’esito delle verifiche di recupero ai fini dell’ammissione consente alla scuola di attribuire rilievo alle carenze formative pregresse non recuperate; un regolamento interno può specificare tale rilievo prevedendo che esse si sommino alle valutazioni dell’anno in corso, purché non configuri un automatismo assoluto e rimetta la decisione finale alla valutazione del consiglio di classe.
- Il requisito della valutazione complessivamente sufficiente per l’ammissione all’esame di Stato non impedisce al consiglio di classe di valutare le carenze pregresse non recuperate e le insufficienze dell’ultimo anno nell’ambito del giudizio complessivo sul raggiungimento degli obiettivi minimi.
- Il credito scolastico, essendo finalizzato alla determinazione del punteggio finale dell’esame e operando nei confronti degli studenti già ammessi, non sostituisce né limita il potere del consiglio di classe di valutare le carenze formative ai fini dell’ammissione all’esame.
- La motivazione della non ammissione è sufficiente quando il verbale indica le insufficienze rilevanti, le carenze pregresse non recuperate, le attività di recupero svolte e il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi, purché tali elementi siano coerenti con la documentazione del percorso scolastico e conoscibili dallo studente.
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