Cassazione Penale, Sentenza n. 10424/2022 del 24/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Famoso aveva proposto istanza di ricusazione (12/05/2021) nei confronti del presidente Anna Maria Guglielmino e della componente esperto Teresa La Spina del Tribunale di sorveglianza di Catania, nell'ambito dell'appello avverso provvedimento del magistrato di sorveglianza del 14/01/2021. Denunciava: (i) violazione di legge perché la Corte d'appello avrebbe dichiarato inammissibile l'istanza de plano senza acquisire ed esaminare il fascicolo di merito da cui emergerebbe il presunto pregiudizio; (ii) la necessità di astensione per "convenienza" che avrebbe imposto la sostituzione dei giudici; (iii) illegittimità costituzionale dell'art. 41, comma 1, cod. proc. pen. (mancata previsione della notifica della fissazione dell'udienza camerale alle parti) e di profili dell'art. 127 cod. proc. pen., per presunto contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost. e l'art. 6 CEDU.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: (a) la giurisprudenza ammette la pronuncia di inammissibilità della ricusazione con procedimento de plano (senza contraddittorio di camera di consiglio) quando la richiesta è manifestamente infondata; (b) la Corte d'appello ha rilevato causa specifica di inammissibilità per mancata produzione dei documenti richiesti dall'art. 38 cod. proc. pen., e la sanzione di inammissibilità è applicabile in caso di mancata produzione di documenti idonei a comprovare la causa di ricusazione; (c) non era consentito invocare l'acquisizione d'ufficio del fascicolo di merito nella fase preliminare; (d) non è ammissibile dedurre in questa sede motivi di merito relativi all'esame dei documenti non prodotti; (e) l'ipotesi di astensione per "convenienza" non equivale a causa di ricusazione; (f) la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata perché generica e priva di specifica indicazione della lesione del contraddittorio; la giurisprudenza consente procedure de plano senza contraddittorio. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000,00 a titolo di versamento alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 41 cod. proc. pen.
comma 1: il collegio provvede "senza ritardo"; comma 3: prevede l'adozione delle procedure di cui all'art. 127 dopo avere assunto, se necessario, le opportune informazioni
La Corte conferma che l'art. 41, comma 1, legittima la decisione de plano sull'inammissibilità della ricusazione senza udienza e senza preventiva notifica della camera di consiglio; il comma 3 disciplina la fase successiva (esame di merito) con possibilità di richiedere informazioni ex art. 127 solo dopo che sia dichiarata l'ammissibilità
art. 38 cod. proc. pen.
riferimento alla obbligatorietà di produzione dei documenti indicati per comprovare la causa di ricusazione
La mancata produzione dei documenti richiesti dall'art. 38 comporta l'inammissibilità della richiesta di ricusazione per manifesta infondatezza
art. 127 cod. proc. pen.
norme procedurali per l'assunzione di informazioni e gli atti istruttori in camera di consiglio
Le procedure previste dall'art. 127 possono essere attivate nella fase di esame di merito della ricusazione (art. 41, comma 3), ma non nella valutazione preliminare de plano sull'ammissibilità
art. 36, comma 1, lett. h) cod. proc. pen.
riferimento all'ipotesi di astensione per motivi di convenienza
L'eventuale astensione per "convenienza" non si traduce automaticamente in causa di ricusazione; non è sovrapponibile e non può essere invocata come tale senza i presupposti specifici
artt. 24 e 111 Cost., art. 6 CEDU
parametri costituzionali e convenzionali indicati dal ricorrente per la questione di legittimità
I profili costituzionali/CEDU invocati sono stati ritenuti vaghi e non specificati; la giurisprudenza riconosce la legittimità di procedure de plano senza contraddittorio purché ragionevoli e motivate
art. 616 cod. proc. pen.
previsione della condanna alle spese processuali e delle sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, in assenza di elementi che escludano colpa, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende (nel caso determinata in euro 3.000,00)
Massime di principio
- La richiesta di ricusazione deve essere corredata dei documenti indicati dall'art. 38 cod. proc. pen.; la mancata produzione può comportare inammissibilità de plano
- La Corte può, ai fini dell'accertamento dell'inammissibilità manifesta, decidere de plano in camera di consiglio senza previa comunicazione alle parti quando la questione è manifestamente infondata
- L'attivazione delle procedure istruttorie ex art. 127 (richiesta di informazioni, acquisizione atti) è possibile solo dopo che il giudice abbia dichiarato l'ammissibilità dell'istanza e si sia passati all'esame del merito (art. 41, comma 3)
- Non è consentito sollevare in Cassazione questioni di fatto riferite all'esame di documentazione non prodotta nell'istruttoria incidentale; la valutazione di merito spetta ai giudici del merito
- L'astensione per "convenienza" non è automaticamente equiparabile alla causa di ricusazione; vanno distinti gli istituti e provati i presupposti specifici
- Le questioni di legittimità costituzionale o convenzionale devono essere formulate con specificità e collegamento concreto alla lesione subita; argomentazioni generiche vengono rigettate
- In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a titolo di ammenda; è opportuno valutare preliminarmente la fondatezza processuale per evitare sanzioni
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