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Sentenza

Sentenza n. 781/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento di diniego del ricorso gerarchico -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale si dispone la conferma della sanzione della consegna di rigore per giorni 3; - nonché di ogni altro atto presupposto, attuativo ed integrativo connesso e consequenziale dell’impugnato provvedimento, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202400390

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del ricorso gerarchico e conferma della sanzione disciplinare della consegna di rigore per tre giorni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui era stato respinto il ricorso gerarchico contro la sanzione della consegna di rigore per tre giorni, irrogata per essersi allontanato, durante un turno di riposo nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure”, dall’area di operazione, recandosi presso la località di residenza senza preventiva autorizzazione dei superiori. Con un unico motivo articolato ha dedotto: il travisamento dei fatti e l’illogicità della sanzione, sostenendo di avere chiesto e ottenuto l’autorizzazione all’allontanamento, sebbene vi fosse stata un’incomprensione sui limiti dell’autorizzazione; la tardività dell’avvio del procedimento disciplinare rispetto alla conoscenza dell’infrazione, in violazione degli artt. 1393 e 1398 del d.lgs. n. 66/2010; la violazione delle garanzie difensive, poiché la seduta della Commissione di disciplina si sarebbe svolta in assenza del militare, asseritamente impedito per ragioni di salute, e del difensore di fiducia, la cui nomina era stata dichiarata nulla e sostituita con quella di un difensore d’ufficio. Il procedimento disciplinare era stato avviato dopo l’archiviazione di un procedimento penale militare relativo ai medesimi fatti.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla censura sostanziale, ha ritenuto che gli atti del procedimento penale militare smentissero la versione del ricorrente: il superiore aveva chiarito che le richieste riguardavano soltanto l’allontanamento dalla caserma e non dalla regione, mentre il ricorrente aveva dichiarato di non avere chiesto alcuna autorizzazione al superiore. L’archiviazione penale, determinata dall’inutilizzabilità di alcune dichiarazioni e dai dubbi sull’elemento soggettivo del reato, non impediva all’Amministrazione di utilizzare e valutare autonomamente i fatti ai fini disciplinari, in ragione dell’autonomia temperata tra procedimento penale e disciplinare. La censura sulla tardività è stata respinta perché, ai sensi dell’art. 1393, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010, per le infrazioni più gravi, punibili con la consegna di rigore o con sanzioni di stato, l’Amministrazione può attendere la conclusione del procedimento penale quando non disponga di elementi conoscitivi sufficienti o l’accertamento presenti particolare complessità. Nel caso concreto, la mera consegna di un atto giudiziario attestante la pendenza del procedimento penale non forniva elementi sufficienti per avviare immediatamente l’azione disciplinare; dopo il decreto di archiviazione, invece, l’Amministrazione aveva svolto gli adempimenti istruttori e avviato il procedimento senza ritardo. È stata respinta anche la censura relativa alle garanzie difensive. Il termine perentorio di novanta giorni per la conclusione del procedimento imponeva di celebrare la seduta entro la scadenza. La nomina del primo difensore di fiducia, di grado superiore a quello del presidente della Commissione, era illegittima ai sensi dell’art. 1370, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 66/2010; anche la successiva nomina non era stata accompagnata dalla disponibilità a partecipare alla seduta, eventualmente mediante videocollegamento, sicché la sostituzione con un difensore d’ufficio è stata ritenuta legittima. Quanto all’assenza del militare, l’art. 1370, comma 5, del d.lgs. n. 66/2010 richiede un effettivo legittimo impedimento, comprovato da specifica certificazione sanitaria attestante l’impossibilità di partecipare. Il ricorrente non aveva formulato una richiesta esplicita di differimento né dimostrato un impedimento oggettivo; la mera convalescenza non era sufficiente. Il TAR ha quindi ritenuto regolare il procedimento e ha condannato il ricorrente al pagamento di € 3.000,00, oltre accessori, a titolo di spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 120 e art. 47, n. 2, c.p.m.p.

    Le disposizioni penali militari rilevano quale contesto del procedimento penale relativo alla condotta contestata, ma l’archiviazione penale non preclude la distinta valutazione disciplinare dei fatti.

  • art. 1393, comma 1, d.lgs. n. 66/2010

    Il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all'articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all'articolo 1357, l'autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all'esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale (…)

    Il procedimento disciplinare è normalmente autonomo e può essere avviato anche durante il procedimento penale; per le infrazioni più gravi, l’Amministrazione può differirne l’avvio o sospenderlo quando ricorrano particolare complessità dell’accertamento o insufficienza degli elementi conoscitivi, secondo un principio di autonomia temperata.

  • art. 1398, comma 1-bis, d.lgs. n. 66/2010

    Il procedimento disciplinare, nei casi di cui all'articolo 1393, comma 1, periodi secondo e terzo, è instaurato o ripreso senza ritardo dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.

    Quando l’Amministrazione abbia legittimamente atteso la definizione del procedimento penale, il procedimento disciplinare deve essere instaurato o ripreso senza ritardo dalla conoscenza integrale del provvedimento penale conclusivo; la decorrenza non coincide necessariamente con la precedente conoscenza della mera pendenza del procedimento penale.

  • art. 1362 d.lgs. n. 66/2010

    Individua la consegna di rigore tra le sanzioni disciplinari rilevanti ai fini della disciplina speciale sui rapporti tra procedimento penale e disciplinare.

  • art. 137 d.lgs. n. 66/2010

    Costituisce la base normativa dell’invito al militare a nominare un difensore di fiducia nel procedimento disciplinare.

  • art. 1370, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 66/2010

    Il difensore di fiducia del militare sottoposto a procedimento disciplinare non può essere di grado superiore a quello del presidente della commissione.

    La nomina del difensore di fiducia è soggetta al limite del grado massimo corrispondente a quello del presidente della Commissione di disciplina; una nomina difforme può essere legittimamente sostituita con la nomina di un difensore d’ufficio.

  • art. 1370, comma 5, d.lgs. n. 66/2010

    Il militare inquisito può chiedere il differimento dello svolgimento del procedimento disciplinare solo se sussiste un effettivo legittimo impedimento. Se la richiesta è dovuta a ragioni di salute: a) l’impedimento addotto deve consistere, sulla scorta di specifica certificazione sanitaria, in una infermità tale da rendere impossibile la partecipazione al procedimento disciplinare; (…)

    Il differimento per ragioni di salute presuppone una richiesta dell’incolpato e la prova, mediante specifica certificazione sanitaria, di un impedimento oggettivo e assoluto alla partecipazione; la mera convalescenza o infermità non dimostrata come impeditiva non basta.

  • art. 1046, lett. h), n. 6, d.P.R. n. 90/2010

    Il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari di corpo deve concludersi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla contestazione degli addebiti.

  • art. 1029, comma 2, d.P.R. n. 90/2010

    Rileva, insieme all’art. 1046, lett. h), n. 6, ai fini del termine assegnato al militare per la presentazione di documenti e memorie difensive.

Massime di principio

  • Nel sistema disciplinare militare, il procedimento penale e quello disciplinare operano su piani autonomi: l’archiviazione penale, fondata sull’inutilizzabilità delle prove o sull’insufficienza dell’elemento soggettivo del reato, non impedisce all’Amministrazione di valutare autonomamente, ai fini disciplinari, i fatti emersi nel procedimento penale, nel rispetto dell’accertamento della loro materialità.
  • Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore o con sanzioni disciplinari di stato, l’Amministrazione può differire l’avvio del procedimento disciplinare alla conclusione del procedimento penale quando l’accertamento sia particolarmente complesso o non disponga di elementi conoscitivi sufficienti; in tal caso, il procedimento disciplinare deve essere instaurato o ripreso senza ritardo dalla conoscenza integrale del provvedimento penale conclusivo.
  • La conoscenza della mera pendenza di un procedimento penale e del relativo capo d’imputazione non equivale necessariamente alla conoscenza integrale degli elementi necessari per valutare disciplinarmente la condotta; pertanto, il termine per l’avvio dell’azione disciplinare può decorrere dalla conoscenza del provvedimento penale conclusivo quando l’Amministrazione abbia legittimamente atteso tale esito.
  • Nel procedimento disciplinare militare, il difensore di fiducia non può avere un grado superiore a quello del presidente della Commissione di disciplina; una nomina incompatibile con tale limite può essere disattesa e sostituita con la nomina di un difensore d’ufficio, soprattutto quando il termine perentorio di conclusione del procedimento non consenta ulteriori differimenti.
  • Il differimento della seduta della Commissione di disciplina per motivi di salute richiede una specifica richiesta e la prova, mediante certificazione sanitaria, di un impedimento oggettivo tale da rendere impossibile la partecipazione; la mera convalescenza, in assenza di tale prova, non vizia la prosecuzione del procedimento in assenza dell’incolpato.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaPartecipazione al procedimentoTermini del procedimento e silenzio
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di poterePartecipazione procedimentaleTermini del procedimento

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