Cassazione Penale, Sentenza n. 28499/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato il riesame avverso la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal Gip di Barcellona Pozzo di Gotto per reati commessi in concorso (art. 110 c.p.) e detenzione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990). Il motivo unico dedotto è la presunta errata qualificazione dei fatti: la difesa sostiene che la quantità complessiva di stupefacente (5,02 grammi) rientrerebbe nei parametri di "lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5, con conseguente applicazione di una fattispecie con pene inferiori (max 4 anni) e, quindi, l'impossibilità di disporre la custodia cautelare in carcere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché meramente reiterativo delle censure già proposte e adeguatamente motivate dal Tribunale del riesame. Nel merito la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (n. 51063/2018) secondo cui la valutazione della "lieve entità" ex art. 73 comma 5 deve essere complessiva e motivata, e ha confermato che il Tribunale ha correttamente valutato la modesta quantità insieme al contesto fattuale: 525 visite in 45 giorni presso l'abitazione, uso sistematico di telecamere, cautele nella cessione fuori dall'abitazione, sabotaggio di una telecamera dopo perquisizioni, elementi ritenuti indicativi di attività organizzata di spaccio e significativa capacità di approvvigionamento. Per questi motivi, la qualificazione come reato minore non è stata riconosciuta e la misura custodiale è stata ritenuta legittima. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen.
Il ricorrente ha lamentato violazione di tale norma in relazione all'errata qualificazione dei fatti; la Corte ha ritenuto la censura meramente reiterativa delle argomentazioni già affrontate e motivate dal giudice del riesame.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990, comma 5
art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990
Stabilisce i criteri per riconoscere la "lieve entità" del reato di stupefacenti. La Corte richiama che tali indici devono essere valutati complessivamente e motivati, non isolatamente; il dato quantitativo è rilevante ma non decisivo da solo.
Sezioni Unite, n. 51063 del 27/09/2018 (Rv. 274076)
Principio interpretativo: la valutazione degli indici di lieve entità ex art. 73 comma 5 deve essere complessiva, con motivazione che dimostri il vaglio di tutti gli aspetti rilevanti; un singolo indice può avere valore assorbente ma ciò va esplicitato.
Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023 (Rv. 284319)
Giurisprudenza di merito che conferma che il dato quantitativo, seppur non minimale, può essere compatibile con la qualificazione come reato di lieve entità solo se la valutazione complessiva lo consente; viceversa pochi grammi possono non essere determinanti se il contesto evidenzia spaccio organizzato.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso (spese e versamento alla Cassa delle ammende): la Corte ha applicato tale norma disponendo il pagamento di Euro 3.000,00.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Corte cost. sent. 13/06/2000 n. 186
Richiamata per valutare l'eventuale colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistano elementi di colpa nella proposta del ricorso ma ciò non ha impedito la declaratoria di inammissibilità e l'applicazione delle sanzioni economiche previste.
Massime di principio
- La valutazione della "lieve entità" ex art. 73 d.P.R. 309/1990 va fatta in termini complessivi: la quantità di droga è un elemento rilevante ma non decisivo se considerato isolatamente.
- Un singolo indice (es. quantità, modalità di cessione, uso di basi logistiche) può assumere valore assorbente, ma il giudice deve motivare esplicitamente perché tale indice prevale sugli altri.
- Per ribaltare in sede di cassazione la qualificazione operata dal giudice del riesame è necessario dimostrare vizi motivazionali o errori di diritto non già ripetere le stesse argomentazioni già esaminate: i ricorsi meramente reiterativi sono inammissibili.
- Comportamenti come elevata frequenza di contatti in un'abitazione, uso di telecamere/precauzioni, incontri organizzati all'esterno e sabotaggio di strumenti investigativi sono indici forti di attività di spaccio organizzato e possono escludere il riconoscimento della lieve entità anche con modeste quantità materiali.
- La misura custodiale in carcere può essere ritenuta legittima se, oltre alla rilevanza degli elementi indiziari, la qualificazione giuridica del fatto non risulta essere quella del reato minore; contestazioni sulla sola quantità senza convincere sul difetto di motivazione del giudice sono difficili da accogliere.
- Nelle impugnazioni è fondamentale evidenziare specifici vizi di motivazione o di diritto nella decisione impugnata; la mera riproposizione di esigenze difensive già valutate non è sufficiente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28468/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28470/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28472/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28473/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28474/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28476/2024 del 16/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →