Cassazione Penale, Sentenza n. 19459/2022 del 18/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza ex art. 324 c.p.p., sostenendo l'erronea applicazione dell'art. 321 c.p.p. e contestando che i lavori accertati fossero veri e propri lavori edili. Hanno dedotto che si trattava di mere opere di pulizia, sbancamento e spianamento a fini agricoli, senza organizzazione di cantiere né indizi dell'intenzione di realizzare un'opera edilizia, per cui mancherebbero fumus e periculum e la motivazione sarebbe carente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, ai fini del sindacato in Cassazione sui provvedimenti cautelari reali, sia ammessa solo la censura per violazione di legge (art. 325 c.p.p.) e non l'illogicità manifesta dei fatti se non attraverso il motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606 c.p.p. Sulla sostanza, il Tribunale del riesame aveva correttamente ritenuto il fumus della contravvenzione di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380/2001: si era trattato di sbancamenti e spianamenti estesi (circa 1.000 mq), eseguiti con escavatore e scavi anche di diversi metri, con espianto di vegetazione e pini, operazioni che, per estensione e natura, apparivano non riferibili a usi agricoli e richiedevano titolo abilitativo. Per queste ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
La norma riguarda le fattispecie sanzionate in materia edilizia: la Corte ha interpretato che sbancamenti, scavi e livellamenti meritevoli di rilievo urbanistico, se destinati a usi non agricoli, sono soggetti a titolo abilitativo e possono integrare la contravvenzione.
art. 324 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'istanza presentata al Tribunale del riesame; il ricorso in Cassazione impugnava l'ordinanza di rigetto adottata su tale istanza.
art. 325 cod. proc. pen.
Stabilisce che in Cassazione avverso provvedimenti cautelari reali è ammesso il sindacato di legittimità soltanto per vizi di violazione di legge; la Corte lo applica per escludere sindacati di merito non rilevabili come violazione di legge.
art. 606 cod. proc. pen.
La lett. e) disciplina il motivo autonomo per denunciare l'illogicità manifesta della motivazione; la Corte ricorda che l'illogicità manifesta non è sindacabile come semplice violazione di legge.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso; la Corte lo applica per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per escludere che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa dell'inammissibilità, pur confermando l'onere delle spese e la somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In Cassazione contro provvedimenti cautelari reali è sindacabile principalmente la violazione di legge (art. 325 c.p.p.); contestazioni di merito o di logica probatoria richiedono il diverso e specifico motivo di cui all'art. 606 lett. e).
- Opere di scavo, sbancamento e livellamento del terreno possono integrare violazioni urbanistiche se, per estensione, mezzi impiegati e modalità, sono riconducibili a usi diversi da quelli agricoli e incidono sul tessuto urbanistico; in tali casi è richiesto titolo abilitativo (art. 44 d.P.R. n. 380/2001).
- Indicatori rilevanti per qualificare i lavori come non agricoli includono ampiezza dell'area, uso di escavatori, profondità degli scavi, rimozione di vegetazione e assenza di elementi che colleghino le operazioni a lavori agricoli ordinari.
- La Corte di cassazione non rivede le valutazioni di fatto fondate su elementi oggettivi debitamente motivati dal giudice di merito; per ottenere annullamento occorre dimostrare una vera violazione di legge o proporre il motivo di illogicità in Cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e pagamento a favore della Cassa delle ammende quando non sussistono elementi per ritenere colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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