Sentenza n. 1728/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento a) della nota dell’Area 1 - Servizio Affari Generali - Ufficio Messi - Protocollo Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di Sant’Anastasia del 16 luglio 2025, di riscontro all’istanza di accesso presentata dalla ricorrente il 4 luglio 2025; b) della dichiarazione di diniego della Autoservizi Riccitelli s.r.l. in data 14 luglio 2025 dell’accesso all’intera busta B, presentata da tale ditta, contenuto nel documento denominato “dichiarazione di consenso-diniego, totale o parziale ad eventuale accesso agli atti”; c) per quanto di ragione, della nota dell’Area 1 - Servizio Affari Generali - Ufficio Messi - Protocollo Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di Sant’Anastasia prot. n. 0023456/2025 del 14 luglio 2025, avente a oggetto “Accesso agli atti: riscontro Vs nota prot. 23424, diniego di ostensione documentazione intera busta B”; d) della nota della Autoservizi Riccitelli del 15 luglio 2025, assunta al prot. n. 0023542/2025 in pari data del Comune di Sant’Anastasia, di conferma del diniego di ostensione; e) per quanto di ragione, della nota dell’Area 1 - Servizio Affari Generali - Cultura - Pubblica Istruzione del Comune di Sant’Anastasia del 15 luglio 2025, con la quale “si dispone di rigettare il diniego della ditta Autoservizi Riccitelli s.r.l.” e “di pubblicare in ossequio all’art. 36 comma 5 la busta B oscurata delle parti di cui alla nota della ditta Autoservizi Riccitelli s.r.l. 23542 del 15/07/2025”; f) in ogni caso e per quanto di ragione, della nota dell’Area 1 - Servizio Affari Generali - Cultura - Pubblica Istruzione del Comune di Sant’Anastasia prot. n. 0023057/2025 del 10 luglio 2025, avente a oggetto “Gara per l’affidamento del servizio di Trasporto Scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado per gli anni scolastici 2025/26 e 2026/27 con eventuale rinnovo per l'anno scolastico 2027/28. Riscontro nota assunta ns prot. 21948 del 04/07/2025 della ditta Del Giudice Angiolina Carmela di accesso atti amministrativi ex L. 241/1990. Comunicazione al controinteressato”; g) in ogni caso, dell’allegato alla busta A denominato “dichiarazione di consenso-diniego, totale o parziale ad eventuale accesso agli atti” redatto dalla Autoservizi Riccitelli s.r.l. recante la data del 20 maggio 2025; h) di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, comunque lesivo dei diritti della ricorrente, con espressa riserva di motivi aggiunti; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso del 3 luglio 2025, presentata in data 4 luglio 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego, totale o parziale, di ostensione della documentazione relativa alla busta B dell'impresa controinteressata e degli ulteriori atti della gara
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito nei confronti del Comune di Sant'Anastasia per l'accertamento del diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti richiesti con l'istanza di accesso presentata il 4 luglio 2025, riferita alla gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, con eventuale rinnovo per il 2027/2028. L'impugnazione riguardava il riscontro comunale all'istanza, i dinieghi opposti dall'impresa controinteressata all'accesso all'intera busta B e gli atti comunali conseguenti, che disponevano l'ostensione soltanto della busta B con oscuramento di alcune parti.
La decisione
Nel corso del giudizio la documentazione richiesta è stata integralmente ostesa. La ricorrente ha quindi dichiarato, alla camera di consiglio, la sopravvenuta soddisfazione della propria pretesa e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per le spese. Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo venuto meno l'interesse alla decisione sull'accesso. Le spese sono state regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale: il Comune è stato condannato al pagamento di euro 1.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con attribuzione al difensore antistatario; spese irripetibili nei confronti della controinteressata non costituita.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il Tribunale Amministrativo Regionale ... dichiara cessata la materia del contendere.
La sopravvenuta integrale ostensione della documentazione richiesta ha determinato il venir meno dell'interesse alla decisione sull'azione di accesso e la conseguente cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso in materia di accesso, l'amministrazione ostende integralmente la documentazione richiesta, viene meno l'interesse alla decisione e il giudice amministrativo deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere conseguente alla soddisfazione della pretesa di accesso durante il giudizio, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte abbia dato causa alla controversia.
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