Cassazione Penale, Ordinanza n. 04882/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato la prescrizione di tutti i reati contestati salvo quelli di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, per i quali aveva confermato la responsabilità e ridotto la pena. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), c.p.p., lamentando che la motivazione della sentenza impugnata non avesse effettivamente esaminato le doglianze già svolte in appello. Con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 216, comma 1, n. 2, l. fall. e vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo e alla responsabilità per la bancarotta documentale, sostenendo che la mancata rinvenuta delle scritture contabili non fosse stata adeguatamente dimostrata. Con il terzo motivo contestava la violazione dell'art. 216, comma 1, n. 1, l. fall. con riferimento alla bancarotta fraudolenta distrattiva, nonché l'omessa motivazione sul giudizio di responsabilità, assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente valorizzato il suo ruolo nella vicenda finanziaria e societaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità, perché risolto in un generico rinvio alle doglianze di appello senza una critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato e generico, osservando che la sentenza di merito aveva indicato elementi probatori, anche dichiarativi, dai quali aveva desunto la sottrazione delle scritture contabili e la riconducibilità della condotta all'imputato; il ricorso, invece, si limitava a richiamare il sequestro eseguito dalla Guardia di finanza senza adeguata specificazione. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, poiché la Corte di merito aveva spiegato il ruolo centrale dell'imputato nella vicenda, caratterizzata dall'ottenimento di ingenti finanziamenti mediante documentazione idonea a rappresentare una società solo apparente, e aveva così motivato anche sul dolo generico della bancarotta distrattiva; il ricorso, in realtà, prospettava una ricostruzione alternativa dei fatti senza dedurre ritualmente un travisamento della prova. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 125, comma 3, c.p.p.
richiamato come norma sulla motivazione del provvedimento; il motivo di ricorso è stato giudicato privo di specificità perché non confrontato in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata
art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
richiamato come parametro della motivazione della sentenza; la doglianza è stata ritenuta generica perché non indicava specifici vizi della decisione d'appello
art. 216, comma 1, n. 1, l. fall.
richiamato in relazione alla bancarotta fraudolenta distrattiva; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il dolo generico e la riferibilità della condotta all'imputato
art. 216, comma 1, n. 2, l. fall.
richiamato in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale; la Corte ha ritenuto che la sentenza di merito avesse già indicato elementi probatori sufficienti a fondare l'affermazione di responsabilità
art. 616 c.p.p.
applicato per la condanna dell'inammissibilità al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per fondare la possibilità di condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità colposa del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata: il mero rinvio alle deduzioni già svolte in appello non soddisfa il requisito di specificità.
- La censura che investe l'accertamento di fatto o la valutazione delle prove è inammissibile quando si risolve nella proposta di una ricostruzione alternativa della vicenda, senza dedurre in modo rituale un travisamento della prova.
- In materia di bancarotta fraudolenta documentale, l'affermazione di responsabilità può essere sorretta da elementi probatori, anche dichiarativi, dai quali risulti la sottrazione o la mancata rinvenibilità delle scritture contabili per condotta dell'imputato.
- In materia di bancarotta fraudolenta distrattiva, il dolo generico può essere desunto dal ruolo centrale dell'imputato nella gestione della vicenda e dalla rappresentazione artificiosa di una struttura societaria funzionale all'ottenimento di finanziamenti poi distratti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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