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Sentenza

Sentenza n. 685/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 02865/2023, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202400505

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza del Comune di Palermo del 9 giugno 2017, notificata il 14 giugno 2017, che ingiungeva la demolizione di quattro manufatti con corpi accessori e porticati, nonché la sentenza del TAR Sicilia n. 2865/2023 che aveva respinto il ricorso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I proprietari avevano impugnato l’ingiunzione di demolizione adottata ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 per opere descritte come quattro manufatti destinati ad abitazione, soggiorno, cucina e magazzino, con accessori e porticati. In primo grado avevano dedotto difetto di motivazione e istruttoria, mancata comunicazione di avvio, erronea valutazione della situazione urbanistica, decorso del tempo e affidamento, destinazione abitativa e condizioni di salute degli occupanti, estraneità alla realizzazione delle opere, illegittimità dell’eventuale acquisizione dell’intero terreno e violazione della proporzionalità. In appello, il Capo B riproponeva sostanzialmente tali doglianze senza confrontarsi puntualmente con le ragioni della sentenza. Il Capo C contestava la natura vincolata del potere repressivo e l’esclusione della partecipazione procedimentale; lamentava l’omessa pronuncia sui termini del procedimento; riproponeva la questione dell’area di sedime e dell’eventuale acquisizione e richiamava efficienza ed economicità. Gli appellanti invocavano inoltre un’ordinanza cautelare penale che aveva disposto la restituzione degli immobili e ritenuto non sufficientemente dimostrati, in quella sede, i presupposti della lottizzazione abusiva.

La decisione

Il CGARS ha dichiarato inammissibile il Capo B per difetto di specificità, poiché la mera riproposizione dei motivi di primo grado non criticava le rationes decidendi del TAR; ha esaminato e respinto i motivi del Capo C. L’ordine di demolizione, una volta accertati i presupposti dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, è vincolato; la mancata comunicazione di avvio non ne comporta automaticamente l’illegittimità e, nel caso concreto, gli appellanti non hanno dimostrato quale apporto partecipativo avrebbe potuto modificare l’accertamento o il contenuto dell’atto. L’ordinanza era sufficientemente motivata e istruita perché descriveva le opere e richiamava gli atti istruttori, il cui contenuto essenziale era riportato; non era stata provata una difformità concreta tra le opere descritte e quelle esistenti. Il superamento del termine procedimentale, in mancanza di una norma che lo preveda, non estingue il potere repressivo edilizio né determina la decadenza dell’amministrazione. L’ordinanza conteneva l’ingiunzione e l’avvertimento delle conseguenze dell’inottemperanza, non una definitiva acquisizione dell’intero lotto né l’irrogazione della sanzione pecuniaria: la delimitazione dell’area acquisibile e le relative questioni restano riservate agli eventuali atti successivi. L’ordine può essere rivolto al proprietario indipendentemente dalla sua responsabilità materiale nell’abuso. Il provvedimento cautelare penale non accertava definitivamente la legittimità edilizia; inoltre, l’eventuale esclusione della lottizzazione non esclude l’abusività dei singoli manufatti privi di titolo. Il decorso del tempo, la destinazione abitativa e l’assenza di finalità speculative non fanno sorgere un affidamento tutelabile in assenza di atti favorevoli; le esigenze sanitarie possono essere considerate nella fase esecutiva, ma non incidono sull’obbligo di ripristino. La clausola relativa a prosecuzioni o completamenti è legittima solo se riferita a opere già esistenti, accertate e riconducibili al medesimo intervento abusivo, e non può valere come ordine anticipato per opere future o non accertate. Sentenza del TAR confermata; spese del grado d’appello integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 1, c.p.a.

    L’art. 101, comma 1, del codice del processo amministrativo richiede che l’atto di appello contenga «le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata» art. 101 c.p.a..

    L’appello deve confrontarsi specificamente con i capi e le motivazioni della sentenza impugnata; la riproduzione dei motivi di primo grado, senza critica delle rationes decidendi, è inammissibile.

  • art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001

    La disposizione non attribuisce all’amministrazione un potere di scelta tra la conservazione e la demolizione dell’opera abusiva, una volta accertati i presupposti tipici dell’intervento repressivo.

    Accertata la realizzazione di interventi edilizi nei presupposti indicati dalla norma, l’amministrazione è tenuta a ingiungere la rimozione o la demolizione e non può scegliere di conservare l’opera.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’ordinanza impugnata richiama la segnalazione della Polizia Municipale e la relazione tecnica del responsabile del procedimento e descrive le opere mediante l’indicazione del numero dei manufatti, delle loro superfici approssimative, dei materiali e della destinazione d’uso.

    L’obbligo di motivazione può essere assolto anche mediante richiamo ad atti istruttori identificati e resi conoscibili, purché il provvedimento descriva in modo sufficiente le opere e consenta di individuare l’oggetto dell’ordine e di predisporre la difesa.

  • art. 2 l. 241/1990

    In ogni caso, la violazione del termine generale di conclusione del procedimento non determina, in assenza di una specifica previsione normativa, l’estinzione del potere repressivo edilizio né la decadenza dell’amministrazione dalla possibilità di ordinare la demolizione di opere abusive tuttora esistenti.

    Il superamento del termine generale di conclusione del procedimento non estingue né fa decadere il potere repressivo edilizio, se manca una specifica previsione normativa che ricolleghi tale effetto al ritardo.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 distingue l’ingiunzione di demolizione dall’accertamento dell’inottemperanza e dai successivi effetti acquisitivi.

    L’ingiunzione di demolizione è distinta dagli atti successivi sull’inottemperanza e sull’acquisizione: le contestazioni relative alla delimitazione dell’area acquisibile vanno dedotte contro l’eventuale successivo provvedimento che la dispone.

  • art. 30 d.P.R. 380/2001

    L’eventuale esclusione della lottizzazione non comporterebbe, di per sé, l’illegittimità dell’ordine demolitorio relativo a singoli manufatti privi di titolo edilizio.

    L’assenza dei presupposti della lottizzazione abusiva non esclude l’autonoma legittimità della repressione edilizia dei singoli manufatti realizzati senza titolo.

Massime di principio

  • In appello amministrativo, la riproposizione dei motivi di primo grado non basta: l’appellante deve formulare una critica specifica alle statuizioni e alle rationes decidendi della sentenza impugnata, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • L’ordine di demolizione previsto dall’art. 31 d.P.R. 380/2001 ha natura vincolata una volta accertati i presupposti di legge; destinazione abitativa, condizioni personali degli occupanti, decorso del tempo e assenza di finalità speculative non escludono l’obbligo di ripristino, pur potendo rilevare nella fase esecutiva nei limiti previsti.
  • La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina di per sé l’illegittimità dell’ordine di demolizione: occorre indicare concretamente quali elementi partecipativi avrebbero potuto incidere sull’accertamento dell’abuso o sul contenuto del provvedimento.
  • Il superamento del termine generale di conclusione del procedimento non estingue il potere repressivo edilizio né determina decadenza, se la legge non collega espressamente a quel ritardo tali conseguenze.
  • L’ingiunzione di demolizione deve essere distinta dall’accertamento dell’inottemperanza e dai successivi effetti acquisitivi: la contestazione dell’estensione dell’area acquisibile va proposta contro l’eventuale successivo atto di acquisizione, che deve individuare puntualmente bene, superficie, criteri e ragioni dell’area ulteriore.
  • Un ordine di demolizione può essere rivolto al proprietario indipendentemente dalla sua responsabilità materiale nella realizzazione dell’abuso; le opere future o non accertate non possono essere assoggettate anticipatamente all’ordine, mentre prosecuzioni o completamenti possono esservi ricompresi solo se già esistenti e istruttoriamente riconducibili al medesimo intervento abusivo.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentaleTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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