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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44653/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso il rigetto dell'istanza di sostituzione della misura degli arresti domiciliari: i difensori censurano mancata o insufficiente motivazione, travisamento della prova e manifesta illogicità nella valutazione dell'unico elemento indiziante residuo (la presunta ostensione da parte del Pittelli dei verbali del collaboratore Mantella), contestano che il Tribunale abbia omesso di esaminare elementi difensivi decisivi (datazione delle dichiarazioni del Mantella rispetto alla conversazione intercettata, notizie di stampa, altre intercettazioni come quella del 19.11.2016), e lamentano l'eccesso interpretativo nel ritenere che la "messa a disposizione" e/o eventuali millanterie siano di per sé idonee a integrare il concorso esterno in associazione mafiosa; vengono altresì contestate valutazioni sulle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) e la superficialità nella considerazione delle condizioni di salute.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro perché il giudice di merito non si è confrontato in modo adeguato e decisivo con le doglianze difensive circa la datazione e l'origine della notizia relativa alle dichiarazioni del collaboratore Mantella (elemento centrale per la tesi accusatoria). La Corte ha disposto il rinvio al medesimo Tribunale affinché, in sede rescissoria, esamini le argomentazioni difensive sulla decisività del punto e verifichi se il quadro cautelare debba rimanere immutato o essere riconsiderato anche alla luce di eventuali sopravvenienze; ha inoltre richiamato i criteri rigorosi di prova richiesti per il concorso esterno e indicato i principi da seguire nella valutazione delle condotte attribuite a professionisti.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato a titolo di imputazione concorrente; la Corte non modifica il principio sostantivo ma lo inquadra rispetto al reato principale e alla qualificazione delle condotte.

  • art. 416bis cod. pen.

    Norma che definisce l'associazione di tipo mafioso; la Corte ricorda che il concorso esterno deve essere valutato alla luce della gravità indiziaria rispetto a tale fattispecie.

  • art. 416bis.1 cod. pen.

    Aggravante applicata ad alcune contestazioni (rivelazione di segreto e abuso d'ufficio); la Corte in passato ha annullato senza rinvio parti di imputazione fondate su questa norma per carenza probatoria.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alle esigenze cautelari: la Corte sottolinea che il Tribunale non può estendere o travisare le esigenze previste dall'art. 274 e che deve motivare congruamente il pericolo specifico che giustifica la misura.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di vizio di motivazione: la Corte precisa che la mancanza di confronto con doglianze difensive decisive integra il vizio motivazionale rilevante ai fini di cassazione.

  • DL 137/2020 art. 23, comma 8

    Norma procedurale richiamata in relazione alla trasmissione della requisitoria scritta del PG; menzionata ma non decisiva per la statuizione.

  • Sez. U. n. 33748 del 12/7/2005 (Mannino) - principio sul concorrente esterno

    "... il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'affectio societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione ..."

    La Corte richiama il principio consolidato: il concorso esterno richiede un contributo concreto, specifico, volontario e con rilevanza causale per la capacità operativa del sodalizio; non basta la semplice 'messa a disposizione' o millanteria senza efficacia causale.

  • Giurisprudenza recente richiamata (es. sent. n. 2640/2021, n. 18020/2022, n. 32373/2019, n. 32902/2021)

    La Corte ripropone l'orientamento secondo cui i casi in cui professionisti sono stati ritenuti concorrenti esterni presentano sempre un apporto fattuale concreto e diretto (es. alterazione documentale, trasmissione di informazioni riservate, organizzazione di incontri illeciti), non una mera disponibilità formale.

Massime di principio

  • Per configurare il concorso esterno in associazione mafiosa nei confronti di un professionista non è sufficiente la semplice "messa a disposizione" o millanteria: è necessario dimostrare un contributo concreto, specifico, volontario e causale che abbia inciso sulla conservazione o sul rafforzamento della capacità operativa del sodalizio.
  • Il giudice che valuta la sussistenza della misura cautelare deve confrontarsi espressamente e in modo completo con le allegazioni difensive decisive (es. datazione delle notizie, fonti "aperte" vs. fonti riservate); la mancanza di tale confronto integra vizio di motivazione sanabile in sede di cassazione.
  • La rilevanza probatoria di informazioni riferite in conversazioni intercettate dipende anche dal loro contesto temporale rispetto a conoscenze pubbliche (stampa) o a successivi sviluppi probatori: il giudice deve valutare se la notizia fosse già divulgata al momento della conversazione o se, invece, costituisse elemento riservato acquisito dal professionista.
  • Quando si valutano condotte attribuite a professionisti, occorre distinguere nettamente tra attività lecita di acquisizione di notizie nell'esercizio della professione e attività che travalica il mandato (es. diffusione di informazioni riservate, interventi volti a ostacolare le investigazioni): solo quest'ultime, se provate, possono integrare il concorso esterno.
  • Nell'ambito del riesame cautelare il giudice deve considerare eventuali sopravvenienze probatorie e non è vincolato dal giudicato cautelare 'rebus sic stantibus': un elemento nuovo o un diverso apprezzamento di elementi già acquisiti possono giustificare la revisione della misura.
  • Le esigenze cautelari (pericolo di recidiva, di fuga, di inquinamento probatorio) devono essere specificamente motivate e riferite ai fatti concreti contestati; valutazioni generiche o congetturali sulle condizioni di salute o sul tempo trascorso non sostituiscono una motivazione puntuale.

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