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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 753/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Genova del 09/06/2021 che aveva rigettato la richiesta di aggravamento della misura degli arresti domiciliari in custodia cautelare in carcere nei confronti di El Mehdi Mahrach per il delitto di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90. Il Procuratore generale contestava la decisione sulla base delle condotte poste in essere dall'imputato durante i controlli (più episodi di oltraggio ai militari e un episodio di resistenza a pubblico ufficiale) e sosteneva che, per l'adeguatezza delle esigenze cautelari, la custodia in carcere potesse essere disposta in applicazione della prima parte del terzo comma dell'art. 275 c.p.p. (quando le altre misure risultino inadeguate). Il Tribunale del riesame aveva ritenuto invece applicabile l'art. 275, comma 2‑bis, c.p.p. in quanto la pena prevedibile per l'imputato era inferiore ai tre anni, norma che non consente la custodia in carcere salvo la specifica eccezione della trasgressione alle prescrizioni imposte dalla misura.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale e ha confermato la statuizione del Tribunale del riesame che aveva mantenuto gli arresti domiciliari. La Corte ha ritenuto che l'art. 275, comma 2‑bis, c.p.p. abbia portata testuale chiara e vincolante: impedisce la custodia cautelare in carcere per soggetti per i quali si preveda l'applicazione di una pena inferiore ai tre anni, salvo l'eccezione costituita dalla trasgressione alle prescrizioni imposte con la misura. La prima parte del comma 3 dell'art. 275 (sull'inadeguatezza delle altre misure) non altera né prevale sulla disciplina del comma 2‑bis e non impone la custodia in carcere; pertanto la diversa argomentazione del ricorrente è stata ritenuta infondata e generica.

Norme richiamate

  • art. 73 D.P.R. 309/90

    Norma del testo unico sulle sostanze stupefacenti che disciplina i delitti relativi al traffico, alla produzione e alla detenzione di stupefacenti; qui è la fattispecie contestata all'imputato.

  • art. 275 cod. proc. pen. comma 2-bis

    la disposizione di cui all'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. non consente di disporre la custodia cautelare in carcere nei confronti di soggetti per i quali si preveda l'applicazione di una pena inferiore ai tre anni

    La Corte ha interpretato la norma in senso testuale e vincolante: quando la pena prevedibile è inferiore a tre anni la custodia in carcere è esclusa, salvo l'eccezione prevista dalla stessa norma (trasgressione alle prescrizioni della misura).

  • art. 275 cod. proc. pen. prima parte del comma 3

    "la custodia in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive [...] risultino inadeguate"

    Questa disposizione stabilisce il principio secondo cui la custodia in carcere è subordinata alla valutazione di insufficienza di misure meno afflittive; secondo la Corte tale principio non modifica né deroga alla limitazione posta dal comma 2‑bis e non impone automaticamente la custodia in carcere.

Massime di principio

  • Se la pena prevedibile per l'imputato è inferiore a tre anni, l'art. 275, comma 2‑bis, c.p.p. ostacola la misura della custodia cautelare in carcere: occorre verificare se sussiste l'eccezione legislativa (trasgressione delle prescrizioni della misura) prima di poter valutare l'aggravamento.
  • La valutazione dell'adeguatezza delle misure alternative (art. 275 comma 3) non può essere usata per eludere una limitazione espressa introdotta da un comma successivo (2‑bis); il giudice deve rispettare l'ordine e la portata testuale delle disposizioni.
  • Per ottenere l'aggravamento della misura cautelare a custodia in carcere quando vige una limitazione legale bisogna dimostrare circostanze specifiche e concrete che rientrino nelle eccezioni previste dalla norma (es. reale e documentata trasgressione alle prescrizioni), non solo generiche righe sulle condotte ritenute gravi.
  • In situazioni analoghe il pubblico ministero dovrebbe preliminarmente quantificare e provare la prevedibile entità della pena o provare la trasgressione delle prescrizioni imposte dalla misura, e valutare contestualmente l'idoneità di misure progettate per essere più restrittive senza arrivare al carcere.

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