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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06246/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il condannato ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva negato l'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 81 c.p. tra due sentenze di condanna relative a distinti episodi di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti, entrambi qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, commessi in date diverse nel medesimo luogo. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il tribunale non avrebbe valorizzato adeguatamente la breve distanza temporale tra i fatti e l'omogeneità delle condotte, elementi che a suo avviso deporrebbero per l'unicità del disegno criminoso.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, per tale ragione, inammissibile. Ha condiviso la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui la continuazione richiede che l'identità del disegno criminoso sia già rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e che, nel caso concreto, tale requisito non fosse desumibile dagli atti. La distanza temporale di quasi quattro anni tra i due reati, in assenza di significative circostanze contrarie, è stata ritenuta da sola sufficiente a escludere la continuazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La continuazione richiede l'identità del disegno criminoso, che deve essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato; la sola omogeneità delle condotte o una vicinanza non significativa nel tempo non bastano se il distacco temporale è rilevante e mancano elementi contrari.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice dei reati oggetto delle sentenze di condanna poste a base della richiesta di continuazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, ove non emerga assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, non è sufficiente la mera analogia tra i reati o la loro appartenenza alla stessa tipologia criminosa: occorre la prova di un programma criminoso unitario preesistente o comunque già desumibile al momento del primo fatto.
  • Un intervallo temporale molto ampio tra i reati, se non accompagnato da elementi concreti e significativi in senso contrario, è di regola idoneo a escludere la sussistenza del medesimo disegno criminoso.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella richiesta di una rivalutazione del merito e degli elementi fattuali già apprezzati dal giudice dell'esecuzione, senza evidenziare reali vizi di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContinuazioneSpaccio
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleStupefacenti
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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